PAS

Procedura Abilitativa Semplificata
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Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (PAS)

Sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) gli impianti alimentati da energia rinnovabile non già ricadenti nel regime di edilizia libera di cui all'art. 11, comma 3, D.lgs 30/05/2008, n. 115 e all'art. 6 DPR 6 giugno 2001, n. 380 e paragrafi 11 e 12 Linee Guida (DM 10/09/2010) e in quello dell'autorizzazione unica di cui all'art. 5 del D. lgs. 28 marzo 2011, n. 71.

Per una descrizione degli interventi più comuni si rimanda alla Tabella degli interventi edilizi, che ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaustivo.

Per i casi non contemplati e per approfondimenti o precisazioni si invita a far riferimento al Servizio informativo telefonico o a prendere appuntamento con i tecnici del Settore.

La PAS è efficace e i lavori possono avere inizio decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, fatte salve eventuali sospensioni del termine. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dalla data di efficacia.

Le opere devono essere conformi alle norme di PSC-POC-RUE, e devono essere realizzate nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

La PAS deve essere corredata di tutti i documenti, gli elaborati progettuali, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, e quant'altro previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in particolare all'art. 6.5.4 e richiesto dal particolare tipo di intervento.

Allegato: 

modulo PAS (155.01 KB - pdf)