Imposta di Soggiorno

Il servizio unico entrate si occupa dell’applicazione, gestione e controllo dei tributi comunali

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Sono soggetti all'imposta di soggiorno le persone non residenti nel Comune di Ozzano dell'Emilia che pernottano in una delle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extra alberghiere e nelle altre tipologie ricettive previste dalla normativa regionale nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017, ubicati nel territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia.

A titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico alberghiere, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture turismo rurale, immobili destinati alla locazione breve, campeggi, villaggi turistici, ostelli, ecc..

Non deve pagare l'imposta chi è residente ad Ozzano dell'Emilia, né ogni soggetto che abbia diritto ad applicare le esenzioni previste dal regolamento comunale di disciplina.

Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile dell'imposta; pertanto, applica e riscuote l’imposta di soggiorno.

Descrizione

L’imposta di soggiorno può essere istituita dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle Unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Il Comune di Ozzano dell’Emilia è stato inserito in tale elenco con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 564 del 28/04/2016.

L'imposta, a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio comunale, è da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro a persona, per pernottamento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2023, è stata istituita nel Comune di Ozzano dell'Emilia l'imposta di soggiorno, a decorrere dal 1° aprile 2024 ed è stato adottato il regolamento per l’applicazione dell'imposta.
Ai sensi dell’art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, il gettito dell'imposta di soggiorno è finalizzato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Links normativa di riferimento:

Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 – art. 4 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legislativo:2011-03-14;23~art4!vig=

Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 art. 4 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/sg

L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità:
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;16&ev=1

Regione Emilia Romagna, tipologie strutture ricettive e altre informazioni: 
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/@@search?SearchableText=strutture%20ricettive

Come fare


Il gestore della struttura (Responsabile d'imposta) deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al momento dell'incasso del soggiorno e rilasciare quietanza utilizzando il bollettario informatico disponibile sul portale Gestione Imposta di Soggiorno (GEIS) messo a disposizione dal Comune.

Il portale GEIS per la gestione dell'imposta di soggiorno è raggiungibile da parte dei gestori dal seguente link:
https://cizrm.municipia.eng.it/login?ente=G205&method=GET&upbutton=false&postlogin=https://geis.tributi.eng.it/geis-portal-spid/




Cosa serve

Il Responsabile d'imposta deve rispettare questi obblighi:

Cosa si ottiene

Ricevuta pagamento dell'imposta di soggiorno da consegnare agli ospiti, i quali sono tenuti a conservarla per 5 anni a riprova del regolare pagamento

Tempi e scadenze

Il Responsabile d'imposta deve inviare al Comune una rendicontazione trimestrale (Comunicazione) per il calcolo dell’imposta di soggiorno, contenente i dati dei pernottamenti registrati soggetti ad imposta, non soggetti in quanto successivi ai primi 5 pernottamenti o esenti, distinti per ciascuna categoria di esenzione.

La rendicontazione deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il portale GEIS, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, di impossibilità di accesso al servizio online.
Il sistema, acquisita la comunicazione, effettua il calcolo del dovuto e assegna un numero di causale da indicare all’atto del pagamento, da effettuare con Bollettino PagoPA generato dall'applicativo GEIS.

Importante
:
utilizzando il bollettario informatico disponibile sul portale GEIS per il rilascio delle quietanze ai soggiornanti al momento del pagamento dell'imposta di soggiorno, la compilazione della dichiarazione trimestrale avviene in automatico, in quanto i dati necessari per il calcolo dell'imposta dovuta sono attinti direttamente dalle ricevute rilasciate, agevolando le attività di rendicontazione.

La rendicontazione trimestrale deve essere presentata in ogni caso, anche in assenza di incassi a titolo di imposta di soggiorno nel trimestre considerato, entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre:
  • entro il 15 aprile per il I trimestre (gennaio-febbraio-marzo)
  • entro il 15 luglio per il II trimestre (aprile-maggio-giugno)
  • entro il 15 ottobre per il III trimestre (luglio-agosto-settembre)
  • entro il 15 gennaio dell'anno successivo per il IV trimestre (ottobre-novembre- dicembre);
Il gestore deve effettuare il riversamento, entro le stesse scadenze previste per la rendicontazione, tramite il sistema PagoPA, la piattaforma digitale prevista in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione digitale) e adottata obbligatoriamente da tutte le pubbliche amministrazioni.

Al momento dell'invio della rendicontazione trimestrale, il portale GEIS rilascia l'avviso PagoPA contenente i dati necessari per il versamento, che si può effettuare tramite i canali PagoPA.

E' possibile consultare l’elenco completo dei prestatori di servizi di pagamento aderenti a PagoPA: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

Ulteriori adempimenti per il Gestore della struttura ricettiva:

- i dati della rendicontazione trimestrale sono utilizzati nel portale GEIS per la compilazione del conto giudiziale della gestione (Modello 21), che il Responsabile dell'imposta ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione comunale entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo e che sarà successivamente trasmesso dal Comune alla Corte dei Conti. I Gestori delle strutture ricettive, normativamente preposti alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono qualificabili come “agenti contabili di fatto” (Delibera Corte dei Conti Veneto n. 19/2013).

- il Responsabile dell’imposta deve presentare la dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate, da trasmettere per via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (la condizione che rende obbligatorio il pagamento dell'imposta), così come previsto dall’art. 4, c.1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dell’art. 4, c.5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017.
 
Per informazioni sul contenuto della dichiarazione, sulle modalità di trasmissione e per esaminare le FAQ, consultare il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
Ministero Finanze


Il Responsabile dell’imposta è tenuto a conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno fino al 31 dicembre del 5° anno successivo al presupposto d’imposta.

Il Responsabile dell’imposta può essere sanzionato in caso di: 
  • mancato o ritardato versamento con una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo (25% per violazioni commesse dal 01/09/2024, ai sensi del D.Lgs. n. 87/2024);
  • omessa o infedele rendicontazione trimestrale e ogni altra omissione o irregolarità riscontrata in relazione agli obblighi previsti dal Regolamento vigente, con una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, prevista per la violazione di norme regolamentari
  • omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate, con una sanzione amministrativa che varia dal 100 al 200% dell’importo non versato
In caso di errori od omissioni è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per sanare le eventuali inadempienze, sempre che non siano già state attivate da parte dell'ufficio le dovute attività di accertamento.


Costi

Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile dell'imposta, pertanto applica e riscuote l’imposta di soggiorno sulla base di fasce di prezzo, riferite al costo della camera (comprensivo della colazione e al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) per singolo pernottamento e nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
La tariffa dell’imposta di soggiorno a persona e a pernottamento si applica in funzione della fascia di prezzo relativa al costo della camera, a prescindere dal numero degli occupanti.

Fasce di costo della camera per singolo pernottamento:

- Fascia 1 - da 1 a 70,99 Euro: 1,00 Euro per persona a notte
- Fascia 2 - da 71 a 120,99 Euro: 1,50 Euro per persona a notte
- Fascia 3 - da 121 Euro e oltre: 2,00 Euro per persona a notte

Ai fini dell'applicazione dell'imposta la soglia massima di 5 pernottamenti consecutivi si considera solo quando il soggiorno sia effettuato presso la medesima struttura.
In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all’interno dello stesso mese solare, l’imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti:
In caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l’imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour operator o all’agenzia di viaggio. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.

Sono esenti da imposta, come definito nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2023:

a) i minori di età inferiore a quattordici anni;

b) gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna;

c) i soggetti soggiornanti per effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del territorio metropolitano, nonché i soggetti soggiornanti per assistere degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio metropolitano, in ragione di un accompagnatore per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia;

d) i soggetti che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dal Comune di Ozzano dell'Emilia o da altri soggetti pubblici, nell'ambito della propria attività istituzionale, per far fronte a situazioni di emergenza sociale o socio-assistenziale;

e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

f) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

h) il personale appartenente alle Forze dell’ordine e alle Forze armate che soggiorna per esigenze di servizio;

i) i soggetti soggiornanti per il ricovero di animali d'affezione presso strutture sanitarie veterinarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per animale, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero.

Le esenzioni sono subordinate alla consegna al gestore dell'apposita dichiarazione, resa sul modello scaricabile, compilata e sottoscritta a cura del soggetto che beneficia dell’esenzione, corredata della necessaria certificazione quando prevista dal regolamento.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizio Unico Entrate

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 19/09/2024 - 17/10/2024]

Contatti

Servizio Unico Entrate

Al primo piano della palazzina Municipale, in Viale della Repubblica 10 - Ozzano dell'Emilia

051 791334(Tributi)

entrate@comune.ozzano.bo.it

Unità organizzativa responsabile

Documents

Documents - Réglementation

Formulaires

Argomenti

Dèrniere modification: 05/06/2025 13:06:09

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