Descrizione

Matrimonio con rito cattolico
Gli sposi che intendono contrarre matrimonio con rito concordatario devono recarsi dal Parroco della propria parrocchia, che provvederà a preparare una richiesta di pubblicazioni Civili per l'Ufficio di Stato Civile.

Modalità
I futuri sposi dovranno procedere alle pubblicazioni di matrimonio (vedere la sezione “Matrimonio”) e successivamente dovranno consegnare al Parroco il certificato delle eseguite pubblicazioni rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.
Una volta avvenuta la celebrazione, l'Ufficiale di Stato Civile provvede, su richiesta del parroco, alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di Stato Civile. Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano con decorrenza dalla data di celebrazione dello stesso.

La scelta del regime nei rapporti patrimoniali tra i coniugi (Comunione o Separazione dei Beni) andrà in vigore dopo la celebrazione del matrimonio e dovrà essere comunicata al Parroco o Ministro di culto celebrante, il quale provvederà alle necessarie annotazioni sull'atto di matrimonio.

Bisogna presentare il certificato di eseguite pubblicazioni.

Matrimonio con rito acattolico

Gli sposi che intendono contrarre matrimonio con rito acattolico devono recarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi, che provvederà ad eseguire le pubblicazioni di matrimonio (vedere la sezione “Matrimonio”).
Trascorso il termine previsto verrà rilasciato il certificato di "nulla osta alla celebrazione del matrimonio" che dovrà essere consegnato al celebrante incaricato.
Una volta avvenuta la celebrazione, l'Ufficiale di Stato Civile provvede, su richiesta del ministro di culto celebrante, alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di Stato Civile.
Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano con decorrenza dalla data di celebrazione dello stesso.

È dunque obbligatorio:

Il rilascio nulla osta da parte dell'Ufficiale di Stato Civile;
L'atto di matrimonio consegnato dal Ministro di Culto celebrante;
Per il matrimonio con rito previsto dal culto delle Assemblee di Dio in Italia (ADI), il documento comprovante che il Ministro di Culto, indicato dai nubendi per la celebrazione del matrimonio, è quello certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

Culti acattolici regolati dalla legislazione italiana

Tavola Valdese [L. 449/1984];
Chiese Avventiste del settimo giorno [L. 516/1988];
Assemblee di Dio in Italia (ADI) [L.517/1988];
Unione delle Comunità Ebraiche in Italia [L. 101/1989 Art. 14];
Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova [L. 1159/1929 Artt. 7 e segg.];
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia [L. 101/1989 Art. 14];
Chiesa Evangelica Luterana d'Italia [L. 520/1995 Art. 13];
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale [L. 126/2012];
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni [L. 127/2012];
Chiesa Apostolica in Italia [L. 128/2012];
Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha [L.246/2012].

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile presso la sede del Municipio

Dèrniere modification: 18/04/2024 17:18:31

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