Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 1 mese, all’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario.