L'assegno (comunale) di maternità spetta a:
- madri (residenti) disoccupate o inoccupate (non lavoratrici)
- madri (residenti) che ricevono un'indennità di maternità inferiore all’importo dell’assegno di maternità (l'importo già percepito verrà integrato fino al raggiungimento del valore dell'assegno di maternità)
- madri minorenni non occupate
- in via esclusiva a padri (naturali, adottivi o affidatari) solo in caso di decesso della madre o abbandono del figlio da parte della madre (se il minore rientra nella sua famiglia anagrafica)
e devono inoltre possedere:
- un ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni non superiore a € 20.221,13 (per l'anno 2024) e che hanno partorito uno o più figli entro i 6 mesi
- se cittadina/o non appartenente alla Comunità Europea, permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo