Imprese e Commercio
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Ordinanze comunali relative ad orari attività commerciali e di servizio -
Progetti d'impresa
"Un valido aiuto per la creazione e lo sviluppo delle nuove imprese".
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Scheda A01 - AgriturismoAi sensi del D.Lgs. 228/01, rientrano tra le attività agrituristiche di cui alla legge
730/85 svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione
di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione
dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 268/99.
La disciplina dell'agriturismo in Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 26/94 "Norme per
l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione-
Abrogazione della L.R.8 dell'11 marzo 1987".
L'agriturismo consiste nel dare alloggio in locali dell'azienda agricola, ospitare in
spazi aperti attrezzati, somministrare pasti e bevande, vendere prodotti aziendali, allevare
cavalli ad uso ricreativo, organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive
di trattenimento degli ospiti; le attività indicate sono svolte in connessione e complementarità
rispetto all'azienda agricola. Gli operatori agrituristici devono risultare in possesso
del titolo di imprenditore agricolo, in forma singola o associata, e devono frequentare
un corso di specializzazione per poter esercitare. Solo le aziende autorizzate possono
esporre il simbolo regionale ufficiale.
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Scheda A02 - ApicolturaL'art. 1 della L.R. 35/88 individua l'apicoltura come "attività agricola che si inquadra nell'economia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente".
Ai sensi dell'art. 8, gli alveari presenti sul territorio regionale sono soggetti a denuncia obbligatoria da parte dei proprietari. Il servizio veterinario dell'ASL vigila sull'attuazione degli interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e promuove periodici accertamenti sanitari sugli apiari, anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni degli apicoltori.
Ancora ai sensi dell'art. 8, i proprietari sono tenuti a comunicare, singolarmente o tramite le loro associazioni, entro 48 ore al comune di arrivo gli spostamenti di alveari in nuove postazioni e l'introduzione di alveari in Emilia-Romagna provenienti da altre regioni. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate nel rispetto del disposto del regolamento in materia di nomadismo (art. 9, L.R. 35/88: "Al fine di promuovere un razionale sfruttamento delle risorse e la pratica dell'impollinazione a mezzo delle api e, per quanto possibile, limitare la diffusione di malattie, il Consiglio regionale adotta un regolamento che prevede la disciplina del nomadismo e stabilisce le distanze tra gli apiari").
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Scheda A03 - Cantine per la produzione di viniAi sensi dell'art. 13 R.D.L. 2033/25, "il nome di vino è riservato al prodotto della fermentazione alcolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce. Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva. La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita di vini non genuini sono vietati. Tale divieto è esteso ai vini con grado alcolico inferiore al 10 per cento in volume, se rossi, al 9 per cento in volume, se bianchi".




