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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B02 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali


Definizione

Il D.Lgs. 152/99 ha fissato la disciplina in materia di scarichi idrici e di tutela delle acque interne. Rispetto a tale argomento la Regione Emilia-Romagna ha approvato due provvedimenti, il primo relativo alla ripartizione delle competenze (L.R. 3/99), il secondo di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs.152/99 così come modificato e integrato dal D.Lgs.258/00 nonché dalla L.R. 22/00 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999,n. 3" (Del. G.R. 1053/03, sostitutiva della precedente adottata con Del. G.R. 651/00).

In particolare la Regione ha stabilito di affidare alle Province il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi industriali che non recapitano in reti fognarie anche in caso di acque industriali assimilate alle domestiche. In questo modo la Regione ha individuato nella Provincia l'ente di riferimento per la normativa ambientale di tutti gli insediamenti di produzione beni e servizi; ha affidato ai Comuni le competenze per tutti gli scarichi che recapitano nelle fognature pubbliche e per le acque reflue domestiche, qualunque ne sia il recapito, intendendo per acque reflue domestiche quelle provenienti, con carattere di prevalenza, da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Relativamente alle acque reflue che provengono da attività di produzione servizi, è compito del titolare dello scarico (ovvero del consulente incaricato) valutare come si origina lo scarico per stabilire se lo stesso è individuabile come domestico ovvero come industriale in virtù delle nozione di "attività commerciale" risultante dall'art. 2195 del Codice Civile. In particolare la Del. G.R. 1053/03 chiarisce che:

- il D.Lgs. 152/99 e s.m.i. definisce alla lett. g) del c. 1 dell'art. 2 le acque reflue domestiche. Con riferimento a tale definizione, la "prevalenza" va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attività domestica quali il cucinare, il lavare nonché l'eseguire attività del tempo libero o modesti lavori. In coerenza con la predetta definizione sono da considerare acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni;

- gli scarichi derivanti da "servizi" possono rientrare in entrambi i tipi di reflui previsti alle lettere g) e h) in quanto nella nozione di "attività commerciali" contenuta alla lett. h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di servizi secondo quanto previsto all'art. 2195 del Codice Civile; nel caso, pertanto, di uno scarico derivante da produzione di servizi si dovrà valutare se in base a quanto sopra evidenziato sia da classificare quale refluo domestico o industriale.

A fronte delle considerazioni suddette, a titolo esemplificativo la Del. G.R. 1053/03 precisa che danno origine ad acque reflue domestiche in quanto il refluo prodotto derivi prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano:

- laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza;

- lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale; da intendersi le cosiddette "lavanderia a secco a ciclo chiuso" che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche;

- vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;

- attività alberghiera e di ristorazione.

Per i casi in cui la stessa attività può dare origine a scarichi qualificabili come acque reflue domestiche o come acque reflue industriali, un possibile criterio di valutazione è rappresentato dal contesto organizzativo più o meno ampio in cui l'attività si trova inserita.

Restano fermi comunque gli indirizzi consolidati della Corte di Cassazione (Sez. III) per alcune imprese di servizi, quali ad esempio gli autolavaggi ed i mattatoi; attraverso diverse sentenze anche successive al D.Lgs. 152/99, è stato più volte ribadito il carattere "produttivo" di tali scarichi, richiamando il principio generale che la classificazione deve essere effettuata in relazione al tipo di scarico prodotto ed alle sue effettive caratteristiche quali-quantitative da ricondursi a quelle normalmente provenienti da un insediamento abitativo.

Per quanto riguarda le acque domestiche, nell'ipotesi di richiesta di allacciamento riguardante insediamenti di produzione beni e servizi si possono quindi presentare due casi:

1) lo scarico proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, rientrando quindi a tutti gli effetti nella definizione di acque domestiche;

2) lo scarico non proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; in questo caso dovrà essere presentata domanda di autorizzazione subordinata ad un'istruttoria tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche dello scarico e della relativa portata, tesa a garantire che la natura delle acque che si intende riversare in fognatura sia compatibile con la depurazione finale per qualità e quantità; l'autorizzazione espressa dovrà pertanto contenere i vincoli e le limitazioni alle quali lo scarico è assoggettato, in funzione della compatibilità richiesta (art. 28, c. 7, l. e, D.Lgs. 152/99 come modificato con D.Lgs. 258/00).

Ai sensi della lettera h) dell'art. 2 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., sono considerate acque reflue industriali quelle diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento derivanti sia da edifici che da "installazioni". Queste ultime sono da intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all'aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue.

Occorre anche considerare il caso delle imprese di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 28 D.Lgs. 152/99 come successivamente modificato/integrato, dedite ad allevamento di bestiame o con annessa trasformazione; qualora tali imprese intendano riversare in fognatura gli scarichi di natura zootecnica, venendo a mancare la connessione funzionale con il terreno si rientra nell'ipotesi di acque industriali con conseguente necessità di procedere ad una preventiva istruttoria seguita da un'autorizzazione espressa in caso di esito favorevole.

Si evidenzia infine che la definizione di scarico introdotta dal D.Lgs. 152/99, art. 2, comporta che in caso di scarichi di acque reflue industriali, anche nell'ipotesi di un'assimilazione a quelle domestiche, qualora l'immissione non risulti "diretta tramite condotta...." si esca dalla normativa specifica sugli scarichi per rientrare in quella quadro dei rifiuti.

In particolare quello che era conosciuto come scarico indiretto sul suolo, scarico cioè che avviene attraverso il trasporto dei reflui mediante mezzo vettore, è oggi sottoposto alle procedure di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 in materia di rifiuti.

Requisiti

Il procedimento di autorizzazione allo scarico è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura ovvero in acque superficiali o sul suolo tramite condotta di acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne degli stabilimenti industriali originate da stabilimenti industriali come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 152/99.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico attività produttive del Comune ove viene effettuato lo scarico di acque reflue.

La Del. G.R. 1053/03 chiarisce che:

- alle Province compete il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue industriali e delle assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie nonché delle acque reflue urbane scaricate attraverso le reti fognarie;

- al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e degli scarichi di acque reflue industriali, compresa l'eventuale assimilazione, nelle reti fognarie. In tale ultimo caso il Comune autorizza lo scarico sulla base del parere di conformità del gestore del servizio idrico integrato; detto parere contiene le valutazione di conformità rispetto alla tipologia degli impianti terminali di trattamento ed alle prescrizioni tecniche previste dalle norme regolamentari di cui all'art. 33 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel parere eventualmente espresso dall'ARPA.

La Del. G.R. 1053/99 fa salva la possibilità di esternare i procedimenti istruttori ai sensi delle vigenti norme.

A tal fine si precisa che per gestore del servizio idrico integrato si intende quello che ha sottoscritto la convenzione con l'Agenzia d'ambito secondo le disposizioni di cui alla L.R. 25/99 e che ha adottato le norme regolamentari di cui all'art. 33, cc. 1 e 2 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. Tali disposizioni devono comprendere le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari ed i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue industriali nonché la regolamentazione per lo scarico delle acque reflue domestiche.

Fino alla piena operatività del servizio idrico integrato ossia al realizzarsi delle due condizioni suddette, il gestore di cui trattasi si identifica con quello esistente del servizio pubblico, al quale sono demandati i compiti attribuiti dal D.Lgs. cit.

Le Province ed i Comuni definiscono in accordo con le rispettive sezioni provinciali ARPA gli ambiti e le modalità dell'attività di supporto tecnico da svolgersi da parte delle stesse Sezioni per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Programma - ex art. 3 L.R. 44/95, approvato con D.P.G.R. 53/02.

Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs.152/99 e s.m.i. in rete fognaria ed in corpo idrico superficiale il rilascio dell'autorizzazione è sempre subordinato al parere tecnico dell'ARPA.

Con riferimento alle funzioni attribuite allo sportello unico per le attività produttive, la Del. G.R. 1053/03 fa espressamente salvi gli indirizzi contenuti nella deliberazione della G.R. 1367/99. In particolare la Del. G.R. 1053/03 precisa quanto segue:

- il Comune è individuato come soggetto cardine del procedimento autorizzativo unificato in termini strettamente organizzativi al quale spetta la titolarità dell'intero procedimento autorizzativo. Le altre Amministrazioni interessate dal procedimento sono responsabili delle fasi procedimentali in cui sono coinvolte; i relativi atti assunti dalle predette amministrazioni producono i loro effetti nei confronti dell'atto autorizzatorio unico finale di competenza del Comune. L'emanazione del D.P.R. 440/00 non ha apportato modifiche sotto il profilo operativo: l'assetto delle competenze definito nei diversi settori dal legislatore regionale è salvaguardato, compreso il regime autorizzativo degli scarichi introdotto con la L.R. 3/99. Lo sportello unico è tenuto a richiedere, comunque, alle amministrazioni di settore l'emissione degli atti istruttori previsti dalle normative vigenti.

- Fermo restando quanto previsto dall?art. 1 D.P.R. 447/98 circa gli interventi da assoggettare al procedimento dello sportello unico (localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, riattivazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati ad uso di impresa) in termini operativi, ai fini dello scarico delle acque reflue, detti interventi sono di fatto quelli che comportano il rilascio dei permessi di costruzione (ex concessione/autorizzazione edilizia).

Gli interventi di cui trattasi determinando, di norma, la variazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi comportano anche la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico o la modifica del provvedimento in essere, ove previsto. Ricondurre questo procedimento specifico nell'ambito del procedimento unico finale dello SU oltre che rispondere al principio dell'unitarietà dell'azione amministrativa ne costituisce anche un effettivo elemento di semplificazione.

Per le situazioni soggette esclusivamente al mero rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in naturale scadenza, il procedimento amministrativo specifico resta in capo all'ente a cui compete la funzione autorizzativa secondo quanto sopra indicato.

Modalità di presentazione

v. paragrafo precedente

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo.

- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nell'endoprocedimento come da specifici tariffari.

 

Procedimenti collegati
- Autorizzazione allo scarico in fognatura/sul suolo/in acque superficiali di acque
reflue industriali/acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche
- Autorizzazione allo scarico in fognatura/sul suolo/in acque superficiali di acque
meteoriche di dilavamento aree esterne degli stabilimenti industriali ai sensi del
D.Lgs.152/99
- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in fognatura/sul suolo/in acque superficiali
di acque reflue industriali/acque reflue industriali assimilate alle acque reflue
domestiche
- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in fognatura/sul suolo/in acque superficiali
di acque meteoriche di dilavamento aree esterne degli stabilimenti industriali ai
sensi del D.Lgs.152/99