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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B01 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera


Definizione

Il D.P.R. 203/88 disciplina le modalità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in caso di nuovo impianto produttivo (art. 6), modifica di impianto produttivo esistente (art. 15, comma a), trasferimento (art. 15, c. b).

Secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), 4) del D.P.C.M. 21/07/89, esso si applica agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e Del. G.R. 960/99.

Ai fini dell'applicazione della legge, uno stabilimento può essere costituito da più impianti.

Ai sensi della direttiva 99/13/CE, l'impianto è un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni.

Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature.

Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti destinati alla difesa nazionale, gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi quelli inseriti in complessi industriali ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all?uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

Sono inoltre esclusi gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione e gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, i depositi di oli minerali e gas liquefatti, ai sensi del D.P.R. 25/07/91.

Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria gli impianti di emergenza e di sicurezza, i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi.

Requisiti

Le emissioni in atmosfera sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia ove ha sede l'impianto che le produce; la richiesta di autorizzazione, presentata presso lo sportello unico, viene trasmessa a cura dello sportello oltre che alla Provincia ad ARPA ed al competente ufficio ambiente comunale.

In caso di impresa esistente, l'attività svolta all'interno dello stabilimento potrebbe essere già in possesso di autorizzazione alle emissioni. Sia nella richiesta di autorizzazione all'effettuazione di modifiche, che nella documentazione presentata per il suo ottenimento, sono elencate le emissioni presenti. Nel quadro riassuntivo delle emissioni sono riportate le principali caratteristiche, in particolare portata e concentrazione degli inquinanti.

Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche all'impianto che non comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero variazione del flusso complessivo di massa o delle singole emissioni dell'impianto superiori al 10% per il periodo di validità dell'autorizzazione.

Qualunque modifica è in ogni caso da considerarsi sostanziale, e come tale soggetta ad autorizzazione preventiva, in presenza di sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, ai sensi dell'art. 4.3 del D.P.R. 25/07/91.

Per modificare impianti esistenti dovrà comunque essere presentata nuova domanda di autorizzazione nei seguenti casi:

- se nel progetto sono previsti interventi sull'immobile o sulle lavorazioni tali da dover adeguare gli impianti di aspirazione alle nuove esigenze con la conseguenza di dover poi modificare portata e/o concentrazione degli inquinanti delle emissioni esistenti;

- se sono previste nuove lavorazioni e quindi nuovi impianti di aspirazione con relative emissioni;

- se si prevede un aumento delle ore di esercizio degli impianti rispetto a quanto già autorizzato.

In caso di nuova impresa, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata se sono previste lavorazioni in grado di emettere sostanze inquinanti allo stato areodisperso e quindi se si rende necessaria l'installazione di adeguati impianti di aspirazione con relative emissioni. Un caso particolare riguarda il trasferimento delle attività e quindi degli impianti in un'altra località. Se con il trasferimento si interviene apportando modifiche agli impianti, la domanda va presentata ai sensi di entrambi i commi dell'art.15 D.P.R. 203/88, "a" e "b". La domanda deve essere presentata anche se il fabbricato che si andrà ad occupare è già esistente e non sono necessari interventi strutturali (n in questo caso ai sensi dell?art. 15 comma b).

Se l'attività svolta dall?azienda rientra tra quelle elencate nell'allegato 2 del D.P.R. 25/07/91 (c.d. attività a ridotto inquinamento atmosferico) l'autorizzazione viene rilasciata con procedura semplificata che prevede l'accoglimento dell'istanza all'atto di ricezione della stessa da parte dello sportello unico comunale.

Se l'attività svolta dall'azienda rientra tra quelle elencate nell'allegato 1 del D.P.R. 25/07/91 (c.d. attività ad inquinamento poco significativo), è sufficiente una comunicazione da inoltrare presso lo sportello unico.

Modalità di presentazione

V. paragrafo precedente

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo.

- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica (ARPA come da tariffario specifico).

 

Procedimenti collegati
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura ordinaria
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura semplificata per attività
a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'all. 2 D.P.R. 25/07/91
- Comunicazione di emissioni in atmosfera per attività ad inquinamento atmosferico
poco significativo di cui all'all. 1 D.P.R. 25/07/91
- Comunicazione di variazione di titolarità e/o di assetto societario in impianti con
emissioni in atmosfera già autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88