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Salvaguardare l'Ambiente

  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B01 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

    Il D.P.R. 203/88 disciplina le modalità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in caso di nuovo impianto produttivo (art. 6), modifica di impianto produttivo esistente (art. 15, comma a), trasferimento (art. 15, c. b).

    Secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), 4) del D.P.C.M. 21/07/89, esso si applica agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e Del. G.R. 960/99.

    Ai fini dell'applicazione della legge, uno stabilimento può essere costituito da più impianti.

    Ai sensi della direttiva 99/13/CE, l'impianto è un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni.

    Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature.

    Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti destinati alla difesa nazionale, gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi quelli inseriti in complessi industriali ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all?uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

    Sono inoltre esclusi gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione e gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, i depositi di oli minerali e gas liquefatti, ai sensi del D.P.R. 25/07/91.

    Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria gli impianti di emergenza e di sicurezza, i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B02 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali

    Il D.Lgs. 152/99 ha fissato la disciplina in materia di scarichi idrici e di tutela delle acque interne. Rispetto a tale argomento la Regione Emilia-Romagna ha approvato due provvedimenti, il primo relativo alla ripartizione delle competenze (L.R. 3/99), il secondo di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs.152/99 così come modificato e integrato dal D.Lgs.258/00 nonché dalla L.R. 22/00 concernente "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999,n. 3" (Del. G.R. 1053/03, sostitutiva della precedente adottata con Del. G.R. 651/00).

    In particolare la Regione ha stabilito di affidare alle Province il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi industriali che non recapitano in reti fognarie anche in caso di acque industriali assimilate alle domestiche. In questo modo la Regione ha individuato nella Provincia l'ente di riferimento per la normativa ambientale di tutti gli insediamenti di produzione beni e servizi; ha affidato ai Comuni le competenze per tutti gli scarichi che recapitano nelle fognature pubbliche e per le acque reflue domestiche, qualunque ne sia il recapito, intendendo per acque reflue domestiche quelle provenienti, con carattere di prevalenza, da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

    Relativamente alle acque reflue che provengono da attività di produzione servizi, è compito del titolare dello scarico (ovvero del consulente incaricato) valutare come si origina lo scarico per stabilire se lo stesso è individuabile come domestico ovvero come industriale in virtù delle nozione di "attività commerciale" risultante dall'art. 2195 del Codice Civile. In particolare la Del. G.R. 1053/03 chiarisce che:

    - il D.Lgs. 152/99 e s.m.i. definisce alla lett. g) del c. 1 dell'art. 2 le acque reflue domestiche. Con riferimento a tale definizione, la "prevalenza" va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attività domestica quali il cucinare, il lavare nonché l'eseguire attività del tempo libero o modesti lavori. In coerenza con la predetta definizione sono da considerare acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni;

    - gli scarichi derivanti da "servizi" possono rientrare in entrambi i tipi di reflui previsti alle lettere g) e h) in quanto nella nozione di "attività commerciali" contenuta alla lett. h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di servizi secondo quanto previsto all'art. 2195 del Codice Civile; nel caso, pertanto, di uno scarico derivante da produzione di servizi si dovrà valutare se in base a quanto sopra evidenziato sia da classificare quale refluo domestico o industriale.

    A fronte delle considerazioni suddette, a titolo esemplificativo la Del. G.R. 1053/03 precisa che danno origine ad acque reflue domestiche in quanto il refluo prodotto derivi prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano:

    - laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza;

    - lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale; da intendersi le cosiddette "lavanderia a secco a ciclo chiuso" che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche;

    - vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;

    - attività alberghiera e di ristorazione.

    Per i casi in cui la stessa attività può dare origine a scarichi qualificabili come acque reflue domestiche o come acque reflue industriali, un possibile criterio di valutazione è rappresentato dal contesto organizzativo più o meno ampio in cui l'attività si trova inserita.

    Restano fermi comunque gli indirizzi consolidati della Corte di Cassazione (Sez. III) per alcune imprese di servizi, quali ad esempio gli autolavaggi ed i mattatoi; attraverso diverse sentenze anche successive al D.Lgs. 152/99, è stato più volte ribadito il carattere "produttivo" di tali scarichi, richiamando il principio generale che la classificazione deve essere effettuata in relazione al tipo di scarico prodotto ed alle sue effettive caratteristiche quali-quantitative da ricondursi a quelle normalmente provenienti da un insediamento abitativo.

    Per quanto riguarda le acque domestiche, nell'ipotesi di richiesta di allacciamento riguardante insediamenti di produzione beni e servizi si possono quindi presentare due casi:

    1) lo scarico proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense, rientrando quindi a tutti gli effetti nella definizione di acque domestiche;

    2) lo scarico non proviene esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; in questo caso dovrà essere presentata domanda di autorizzazione subordinata ad un'istruttoria tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche dello scarico e della relativa portata, tesa a garantire che la natura delle acque che si intende riversare in fognatura sia compatibile con la depurazione finale per qualità e quantità; l'autorizzazione espressa dovrà pertanto contenere i vincoli e le limitazioni alle quali lo scarico è assoggettato, in funzione della compatibilità richiesta (art. 28, c. 7, l. e, D.Lgs. 152/99 come modificato con D.Lgs. 258/00).

    Ai sensi della lettera h) dell'art. 2 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., sono considerate acque reflue industriali quelle diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento derivanti sia da edifici che da "installazioni". Queste ultime sono da intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all'aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue.

    Occorre anche considerare il caso delle imprese di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 28 D.Lgs. 152/99 come successivamente modificato/integrato, dedite ad allevamento di bestiame o con annessa trasformazione; qualora tali imprese intendano riversare in fognatura gli scarichi di natura zootecnica, venendo a mancare la connessione funzionale con il terreno si rientra nell'ipotesi di acque industriali con conseguente necessità di procedere ad una preventiva istruttoria seguita da un'autorizzazione espressa in caso di esito favorevole.

    Si evidenzia infine che la definizione di scarico introdotta dal D.Lgs. 152/99, art. 2, comporta che in caso di scarichi di acque reflue industriali, anche nell'ipotesi di un'assimilazione a quelle domestiche, qualora l'immissione non risulti "diretta tramite condotta...." si esca dalla normativa specifica sugli scarichi per rientrare in quella quadro dei rifiuti.

    In particolare quello che era conosciuto come scarico indiretto sul suolo, scarico cioè che avviene attraverso il trasporto dei reflui mediante mezzo vettore, è oggi sottoposto alle procedure di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 in materia di rifiuti.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B03 - Classificazione industria insalubre

    Il legislatore ha predisposto già alla fine del secolo scorso una normativa per fornire strumenti preventivi rispetto all'insediamento di industrie e attività che, a causa delle emissioni insalubri prodotte o della pericolosità delle sostanze detenute, possono determinare danni alla salute pubblica.

    L'art. 216 del testo unico delle Leggi sanitarie 1265/34 prevede che il Ministero della Sanità elabori e tenga aggiornato un elenco delle lavorazioni insalubri e che i comuni controllino i nuovi insediamenti e predispongano gli accorgimenti e cautele necessarie per il rispetto della legge.

    L'elenco del Ministero è articolato in due classi.

    - Industrie insalubri di Prima Classe: sono le attività che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato

    - Industrie insalubri di Seconda Classe: sono le attività che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.

    Con il Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 è stato emesso il più recente aggiornamento dell?elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe.

    Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo attività industriali.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B05 - Inquinamento acustico

    Ai sensi dell'art. 8, c. 2, L. 447/95, i titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

    a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

    b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni;

    c) discoteche;

    d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

    e) impianti sportivi e ricreativi;

    f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

    È inoltre obbligatorio, ai sensi del comma 3 del citato articolo 8, produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

    a) scuole e asili nido;

    b) ospedali;

    c) case di cura e di riposo;

    d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

    e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

    Ancora, ai sensi dell'art. 8, c. 4, "le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico".

    La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere presentata in Comune e all'ARPA in allegato alla DIA/domanda di permesso di costruire in caso di interventi edilizi. Se non sono previste opere edilizie, la documentazione deve essere comunque presentata almeno 60 giorni prima di mettere in esercizio l'impianto o infrastruttura o di avviare l'attività.

    La valutazione del progetto di impianto o infrastruttura o dell'attività in genere sotto il profilo dell'impatto acustico deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all'apposito albo regionale.

    La previsione di impatto acustico deve essere redatta e sottoscritta dallo stesso tecnico unitamente al responsabile legale dell'impresa che l'ha commissionata.

    Nell'ambito dei procedimenti sottoposti al regolamento sullo sportello unico (D.P.R. 447/98), le sorgenti sonore sono gli impianti tecnici dei fabbricati in cui si svolgono attività di produzione beni e servizi e le altre istallazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca rumore. Sono inoltre possibili fonti di rumore, le infrastrutture in genere, le aree adibite a movimentazione merci, i parcheggi e i depositi di mezzi di trasporto, quando asserviti alle attività citate. Anche il traffico indotto in questi casi può rappresentare un contributo importante.

    Le sorgenti sonore che più frequentemente si trovano installate negli insediamenti di produzione beni e servizi o ne sono parte integrante sono:

    Sorgenti sonore esterne (elenco non esaustivo)

    - Impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)

    - Impianti di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente)

    - Impianti di depurazione ed antiinquinamento (aria, acqua, ecc.)

    - Impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)

    - Impianti di servizio (autolavaggi ecc.)

    - Sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (raffreddamento presse, ecc.)

    - Impianti pneumatici ausiliari (aria compressa, ecc.)

    - Emissioni condottate in atmosfera

    - Attività rumorose svolte all'esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo o movimentazione, deposito e movimentazione merci, attività di recupero, ecc.).

    Sorgenti sonore interne (elenco non esaustivo)

    - Attività di carpenteria metallica pesante (presse, tagliatrici, ecc.)

    - Attività di carpenteria metallica leggera (operazioni di taglio e traforo, battitura con mazze e/o martelli, ecc.)

    - Attività di macinazione

    - Attività di miscelazione

    - Attività di prestazione servizi (macchine per il lavaggio, forni, ecc.)

    - Attività di lavorazione legno (seghe, piallatrici, ecc.)

    - Produzione filati o tessuti (telai)

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B07 - Valutazione Impatto Ambientale

    La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ha lo scopo di proteggere e migliorare
    la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità
    di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo
    sostenibile. Per impatto ambientale deve intendersi l'insieme degli effetti rilevanti, diretti
    ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi,
    positivi e negativi, che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come
    insieme complesso di sistemi naturali e umani.
    La normativa italiana non prevede ancora un organico recepimento della direttiva
    85/337/CEE, norma europea di riferimento del sistema di valutazione di impatto ambientale,
    giunta alla sua seconda edizione (direttiva 97/11/CE).
    La Regione Emilia-Romagna, con L.R. 9/99 come integrata dalla L.R. 35/00, ha recepito
    le citate direttive europee - 85/337/CEE e 97/11/CE - in materia di V.I.A., dando
    attuazione al conseguente Atto di Indirizzo e Coordinamento a livello nazionale contenuto
    nel D.P.R. 12/04/96. A seguito dell'entrata in vigore della citata legge regionale, i
    progetti e le opere di cui agli elenchi regionali ricadono nel campo di applicazione della
    legge stessa e sono quindi sottoposti alle procedure ivi contemplate dal 6/12/2000, data
    di entrata in vigore della L.R. 35/00.
    Sono invece esclusi dall'applicazione i progetti destinati a scopi di difesa nazionale
    gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità sia al fine di salvaguardare
    l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti, sia inseguito a
    calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della L.
    225/92 e della L.R. 45/95.

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