denuncia tassa rifiuti aziende
| Definizione |
Denuncia originaria e/o di variazione dei locali ed aree ad uso diverso dall'abitativo ai fini dell'appliazione della Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU) |
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| Requisiti |
La tassa smaltimento rifiuti (TARSU) è dovuta dai soggetti (persone fisiche, giuridiche, ecc.) che occupano o tengono a disposizione locali o aree scoperte nel territorio comunale, a qualunque uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. La tassa rifiuti si applica alle superfici principali e accessorie pertinenziali con la medesima tariffa. denuncia originaria (per nuove occupazioni) E' originaria la denuncia da presentarsi da parte dei soggetti che per la prima volta occupano o detengono locali e aree tassabili ubicati nel territorio del Comune (es: inizio di attività) denuncia di variazione E' di variazione la denuncia da presentarsi da parte dei soggetti che effettuano variazioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie, destinazione d'uso che comporti un diverso ammontare del tributo (es. trasferimento nell'ambito del territorio comunale, ampliamento o riduzione superficie locali, variazione destinazione d'uso, ecc.) Poiché se la variazione comporta un aumento di metratura l'Ufficio Fiscalità procederà al recupero dell'importo relativo alla differenza e in caso contrario procederà al discarico o rimborso, si consiglia di presentare la denuncia non appena avvenuta la variazione (esempi: trasferimento da locali di mq.50 ad altri di mq.110 - recupero dell'importo relativo ai mq.60 dal bimestre solare successivo al trasferimento; trasferimento da locali di mq.110 ad altri di mq. 50 - rimborso dell'importo relativo ai mq.60 dal bimestre solare successivo alla comunicazione di trasferimento). Modalità di determinazione della tassa Nella denuncia originaria o di variazione, da compilare su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Fiscalità, devono essere indicati - tra l'altro - la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e la loro ripartizione interna, nonché la data di inizio occupazione o tenuta a disposizione. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri e quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle costruzioni eventualmente presenti. Si considerano locali tassabili agli effetti della tassa tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono anche tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di detti locali. Sono tassabili, ad esempio, le superfici utili di tutti i vani principali e accessori adibiti all'esercizio di attività commerciali, professionali, artigiani, industriali, a circoli privati, attività non di lucro, ecc. Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, ad esempio: le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse o prive di arredi e di utenze (gas, luce, acqua), i fabbricati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'unità immobiliare. Le tariffe della tassa rifiuti sono state modificate dal 2002 per un graduale avvicinamento al sistema tariffario previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), distinguendo le utenze in due categorie: domestiche (abitazioni) e non domestiche (aziende e altri). Le utenze domestiche sono suddivise in n. 6 fasce, sulla base dei componenti il nucleo familiare. Le utenze non domestiche sono ripartite in n. 30 fasce, con riferimento al codice ISTAT di attività o da iscrizioni alla C.C.I.A.A. La tariffa annuale per metro quadrato di superficie tassabile di ogni fascia di contribuenza tiene conto dei coefficienti di produttività dei rifiuti I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelle classificati vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi connessa produzione di rifiuti. Superfici di locali in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi ("pericolosi") Si considerano non tassabili le superfici dei locali di cui sopra ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono - di regola - rifiuti speciali, tossici o nocivi ("pericolosi") allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, in base alle norme vigenti, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e fermo restando che la detassazione è concessa a fronte di specifica richiesta.
Per i locali delle attività di seguito elencate (art. 18 del Regolamento) in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano - di regola -
Mediante il modello di denuncia originaria/di variazione dei locali ed aree ad uso diverso dall'abitativo ai fini della tassa rifiuti, il contribuente che ritenga di essere nelle condizioni previste per richiedere la detassazione delle superfici dei locali - o parte dei locali - in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, o la detassazione percentuale delle superfici produttive anche di detti rifiuti, può effettuare l'apposita dichiarazione e richiesta di detassazione, allegando al modello di denuncia idonea documentazione atta a deteminare la quantità e qualità dei rifiuti autonomamente smaltiti (MUD, ecc.). Agevolazioni tariffarie per uso stagionale (art. 20 del Regolamento) La tassa è ridotta nella misura di 1/3 per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione. La riduzione viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione di parte con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di quattro giorni per settimana. Tassa giornaliera di smaltimento In caso di occupazione o detenzione inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, di locali od aree pubblici, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è applicata la tassa giornaliera di smaltimento, la cui misura, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%. |
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| Modalità di presentazione |
I contribuenti devono presentare al Comune la denuncia originaria o di variazione ai fini della tassa rifiuti entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio o di variazione dell'occupazione dei locali od aree tassabili, con le seguenti modalità:
Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno in cui la stessa sia stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Per la tassa giornaliera di smaltimento L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa a mezzo di bollettino di c.c.p. n. n. 674408 intestato a "Comune di Ozzano dell'Emilia - Tassa Smaltimento - Tesoreria", da effettuarsi contestualmente al versamento della TOSAP. |
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| Specifiche sulla documentazione |
Ogni modello di denuncia deve essere obbligatoriamente corredato da una planimetria catastale delle superfici coperte e delle aree scoperte occupate dall'azienda, dalla quale risulti chiaramente la distinzione (possibilmente con colori diversi) dei singoli locali -per la parte coperta e delle diverse zone -per la parte scoperta, in base alla effettiva destinazione d'uso. La planimetria, che costituisce parte integrante della denuncia, deve essere datata e firmata dal titolare o legale rappresentante dell'azienda che sottoscrive anche il modello di denuncia. Le aziende che producono anche rifiuti speciali, tossici nocivi (pericolosi) sono tenute, oltre ad evidenziare sulla planimetria i locali o le aree in cui detti rifiuti vengono prodotti, ad allegare alla denuncia la documentazione attestante, nell'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici nocivi, la quantità e qualità dei rifuti autonomamente smaltiti (MUD, ecc.). Qualora l'azienda occupi o tenga a disposizione più locali o aree ad uso attività, fisicamente e spazialmente separati, in indirizzi diversi, dovrà compilare tanti modelli quanti sono detti locali o aree separati ed ubicati in via, numero civico o numero di interno diversi ed unirli per costituirne parte integrante, nonché denuncia unica del contribuenti ai fini della tassa rifiuti. Qualora l'azienda occupi o tenga a disposizione anche uno o più appartamenti (o pertinenze e accessori di appartamenti), dovrà compilare o consegnare anche tanti modelli di denuncia relativi all'uso abitativo quante sono le unità immobiliari ubicate in via, numero civico o numero interno separate ed unirle al modello di denuncia per l'azienda, per costituirne parte integrante e denuncia unica unica del contribuente. Il contribuente che abbia dichiarato di essere nelle condizioni per usufruire dell'agevolazione tariffaria di 1/3 per uso stagionale o non continuativo deve denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno consentito l'agevolazione. Iin difetto la tassa sarà recuperata nei termini previsti dal sesto comma dell'art.66 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. |
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| Documentazione obbligatoria | |||||||||||||||||||
| Altra documentazione utile | |||||||||||||||||||
| Informazioni dell'ufficio | Servizi Finanziari - Ufficio Fiscalità | ||||||||||||||||||
| Altre specifiche o informazioni |
Le parti comuni del condominio sono escluse da tassazione. Le parti comuni occupate o detenute in via esclusiva sono a carico di chi le detiene. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa il soggetto che gestisce i servizi comuni. La tassa non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche o di altra natura concernenti i locali interessati e svolte presso altri uffici comunali.. Quindi le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, così come le denunce di inizio attività e quelle concernente i locali interessati, presentate ad altri uffici comunali, non sono sostitutive della denuncia ai fini dell'applicazione o della cessazione della tassa. Dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998, n. 138. Per informazioni e adesione alla raccolta differenziata di imballaggi assimilabili agli urbani si suggerisce di vedere: Eventi della vita - Imprese - Salvaguardare l'ambiente |
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| Altri procedimenti correlati | |||||||||||||||||||
| Normativa di riferimento | |||||||||||||||||||
| Vedere anche |



