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Modificare una attività

  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B11 - Comunicazione di apertura, trasferimento, ampliamento della superficie di esercizio di vicinato

    L'art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, lett. d), definisce esercizi di vicinato quelli aventi superficie
    di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
    Ai sensi dell'art. 4, l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve
    intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
    e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
    locali di lavorazione, uffici e servizi.
    L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici:
    alimentare e non alimentare.

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