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Schede A27 - Distributori di carburante ad uso pubblicoAi sensi dell'articolo 1, punto 1.3, Del. C.R. 355/02, si definisce:
1) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, G.P.L. e metano
per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio
ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi
e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso
privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli
di proprietà di amministrazioni pubbliche;
2) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi
di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e
le attività accessorie.
Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti
generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti
senza la presenza del gestore.
Ai sensi del medesimo art. 1, p. 1.3, Del. C.R. 355/02, un impianto si definisce
di utilità pubblica qualora la sua distanza dall?impianto più vicino risulti superiore a
15 Km in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento
al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica
stradale. -
versamento tassa rifiutiVersamento della Tassa Smaltimento Rifiuti




