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Scheda A02 - ApicolturaL'art. 1 della L.R. 35/88 individua l'apicoltura come "attività agricola che si inquadra nell'economia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente".
Ai sensi dell'art. 8, gli alveari presenti sul territorio regionale sono soggetti a denuncia obbligatoria da parte dei proprietari. Il servizio veterinario dell'ASL vigila sull'attuazione degli interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e promuove periodici accertamenti sanitari sugli apiari, anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni degli apicoltori.
Ancora ai sensi dell'art. 8, i proprietari sono tenuti a comunicare, singolarmente o tramite le loro associazioni, entro 48 ore al comune di arrivo gli spostamenti di alveari in nuove postazioni e l'introduzione di alveari in Emilia-Romagna provenienti da altre regioni. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate nel rispetto del disposto del regolamento in materia di nomadismo (art. 9, L.R. 35/88: "Al fine di promuovere un razionale sfruttamento delle risorse e la pratica dell'impollinazione a mezzo delle api e, per quanto possibile, limitare la diffusione di malattie, il Consiglio regionale adotta un regolamento che prevede la disciplina del nomadismo e stabilisce le distanze tra gli apiari").
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Scheda A03 - Cantine per la produzione di viniAi sensi dell'art. 13 R.D.L. 2033/25, "il nome di vino è riservato al prodotto della fermentazione alcolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce. Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondono alla precedente definizione compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva. La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita di vini non genuini sono vietati. Tale divieto è esteso ai vini con grado alcolico inferiore al 10 per cento in volume, se rossi, al 9 per cento in volume, se bianchi".
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Scheda A04 - FloricolturaLa disciplina dell'attività specifica di produzione e di commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali per la Regione Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 3/98.
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Scheda A05 - IttiturismoIl D.Lgs. 226/01 regola il settore della pesca ed acquacoltura, precisando che l'imprenditore ittico è equiparato a quello agricolo a tutti gli effetti. In particolare fra le attività connesse a quelle della pesca sono previste quelle di ospitalità, ristorazione, servizi, attività ricreative finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori.
Tali attività devono essere esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate "ittiturismo".
Agli ospiti di questa forma di turismo, oltre alla somministrazione di cibi e bevande ed eventualmente al pernottamento, viene data la possibilità di partecipare alle operazioni di pesca nelle sue più varie forme e ottenere informazioni sugli aspetti socio-culturali del settore.
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Scheda A06 - Vendita di prodotti agricoliL'art. 1 D.Lgs. 228/01 definisce imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo o di selvicoltura o di allevamento di animali e attività connesse.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
La disciplina dell'attività di vendita da parte di imprenditori agricoli di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda è dettata dall'art. 4 D.Lgs. 228/01 che stabilisce in particolare che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 L. 580/93, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
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