Aprire una nuova attività
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Scheda A28 - EdicoleIl D.Lgs. 170/01 stabilisce che "il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi".
L'art. 1, c. 2, definisce:
- punti di vendita esclusivi: quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione,
sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; a tale riguardo
la circolare 3538/C/01 del Ministero dell'Industria all'art. 1, p. 1.3, chiarisce
che "Stante il tenore della citata disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a)
(del D.Lgs. 170/01 - NdR) i punti di vendita esclusivi sono tenuti alla vendita
sia dei giornali che dei periodici".
- punti di vendita non esclusivi: quelli elencati dallo stesso decreto e che, in aggiunta
ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. -
Scheda A29 - ErboristerieAi sensi dell'art. 1 L. 99/31 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio
delle piante officinali), per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche
e da profumo comprese nell'elenco di cui al R.D. 772/32 (Elenco delle piante officinali
soggette alle disposizioni della L. del 6 gennaio 1931). -
Scheda A30 - Esercizi di vicinatoPossono aprirsi in Comune di Ozzano esercizi di vicinato aventi superficie
di vendita non superiore a 250 mq.Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.L'attività commerciale può essere esercitata
con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie,
alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni
dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per
la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori
che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende o espone le proprie
opere dell'ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di
svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro
materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l'oggetto della loro
attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative. -
Scheda A31 - Grandi strutture di venditaL'art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. f), definisce grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e) per le medie strutture.
Ai sensi di tale articolo, per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve
intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi.
Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale,
ove, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici:
alimentare e non alimentare.
Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie,
alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni
dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per
la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori
che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende od espone le proprie
opere dell'ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di
svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro
materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l'oggetto della loro
attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative. -
Scheda A32 - Medie strutture di venditaL'art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. e), definisce medie strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) per gli esercizi di vicinato
e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti.
Ai sensi dell'art. 4 citato, l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale
deve intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale,
ove, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti
in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e
spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale
si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti.
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici:
alimentare e non alimentare.
Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle
farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni
dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani
per la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori
e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende od
espone le proprie opere dell'ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita
durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono
pubblicazioni o altro materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti
l'oggetto della loro attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche
normative.




