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Aprire una nuova attività

  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A28 - Edicole

    Il D.Lgs. 170/01 stabilisce che "il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
    si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi".
    L'art. 1, c. 2, definisce:
    - punti di vendita esclusivi: quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione,
    sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; a tale riguardo
    la circolare 3538/C/01 del Ministero dell'Industria all'art. 1, p. 1.3, chiarisce
    che "Stante il tenore della citata disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a)
    (del D.Lgs. 170/01 - NdR) i punti di vendita esclusivi sono tenuti alla vendita
    sia dei giornali che dei periodici".
    - punti di vendita non esclusivi: quelli elencati dallo stesso decreto e che, in aggiunta
    ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A29 - Erboristerie

    Ai sensi dell'art. 1 L. 99/31 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio
    delle piante officinali), per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche
    e da profumo comprese nell'elenco di cui al R.D. 772/32 (Elenco delle piante officinali
    soggette alle disposizioni della L. del 6 gennaio 1931).

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A30 - Esercizi di vicinato

    Possono aprirsi in Comune di Ozzano esercizi di vicinato aventi superficie
    di vendita non superiore a 250 mq. 

    Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
    e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
    depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

    L'attività commerciale può essere esercitata
    con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

    Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie,
    alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni
    dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per
    la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori
    che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende o espone le proprie
    opere dell'ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di
    svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro
    materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l'oggetto della loro
    attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A31 - Grandi strutture di vendita

    L'art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. f), definisce grandi strutture di vendita gli esercizi
    aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e) per le medie strutture.
    Ai sensi di tale articolo, per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve
    intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
    e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
    locali di lavorazione, uffici e servizi.
    Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale,
    ove, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti in una
    struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
    gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella
    risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
    L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici:
    alimentare e non alimentare.
    Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie,
    alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni
    dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per
    la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori
    che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende od espone le proprie
    opere dell'ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di
    svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro
    materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l'oggetto della loro
    attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A32 - Medie strutture di vendita

    L'art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. e), definisce medie strutture di vendita gli esercizi
    aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) per gli esercizi di vicinato
    e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
    abitanti e a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000
    abitanti.
    Ai sensi dell'art. 4 citato, l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale
    deve intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
    scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
    depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
    Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale,
    ove, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti
    in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e
    spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale
    si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
    dettaglio in esso presenti.
    L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici:
    alimentare e non alimentare.
    Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle
    farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni
    dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani
    per la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori
    e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende od
    espone le proprie opere dell'ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita
    durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono
    pubblicazioni o altro materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti
    l'oggetto della loro attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche
    normative.

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