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Scheda A22 - Commercio all'ingrosso di medicinaliIn base al disposto dell'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 538/92, si definisce distribuzione
all'ingrosso di medicinali "qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire
o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali effettuata dalle farmacie a norma
delle disposizioni vigenti". -
Scheda A23 - Commercio di preziosiL'art. 127 R.D. 773/31 stabilisce che i commercianti di preziosi hanno l'obbligo di
munirsi di apposita licenza rilasciata dal questore. Chi domanda la licenza deve provare
d'essere iscritto, per il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza
mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo
della mancata iscrizione in tali ruoli.
L'art. 244 R.D. 635/40 stabilisce che devono munirsi della licenza prescritta dall'art.
127 in precedenza richiamato i commercianti di articoli con montature o guarnizioni
in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri
e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i commercianti di penne stilografiche nelle
quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida
per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o
alla medesima ditta, anche posti in località diverse. In questo caso tuttavia è necessario
garantire che in ogni esercizio venga conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi
dell'art. 243 del citato decreto.
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del questore che rilascia
la licenza, la copia deve essere vistata dal questore nella cui giurisdizione si trova la
succursale dell'esercizio.
In caso di commercianti stranieri che intendono esercitare sul territorio comunale
l'attività di commercio dei preziosi da essi importati, l'obbligo della licenza è prescritto
anche per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono
provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove
ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana. -
Scheda A24 - Commercio elettronicoSecondo quanto stabilito dalla Commissione europea con comunicazione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni
COM(97) 157 "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico" il commercio
elettronico - o e-commerce - consiste nello svolgimento, per via elettronica, di attività commerciali
e di transazioni e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni
e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l'effettuazione di operazioni finanziarie e di
borsa, gli appalti ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni.
Il commercio elettronico può assumere a seconda del tipo di soggetti coinvolti
(cliente finale, agente, oppure fornitore) tre forme fondamentali:
1) Business-to-Business: commercio elettronico tra aziende, in cui i soggetti coinvolti
non sono consumatori finali.
2) Business-to-Consumer: commercio elettronico che riguarda la fornitura di beni
e servizi direttamente all'utente finale.
3) Intra-Business: commercio elettronico intra-aziendale, che coinvolge un'azienda
con sedi dislocate sul territorio o un insieme di aziende appartenenti allo
stesso gruppo.A seconda delle modalità di vendita, l'e-commerce può essere inoltre distinto in:
1) commercio elettronico diretto, in cui la vendita dei beni avviene in via telematica
mentre la consegna del prodotto avviene secondo le modalità tradizionali.
2) commercio elettronico indiretto, in cui anche la consegna del bene o del servizio
avviene per via telematica (es: vendita di un programma software con consegna
telematica sull'hard disk del computer del cliente).L'esercizio dell'attività di e-commerce è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 114/98.
Per tale attività tuttavia, considerato che si svolge su rete telematica, non valgono i limiti
di superficie massima. -
Scheda A25 - Commercio su aree pubblicheL'art. 27 del D.Lgs. 114/98 definisce commercio sulle aree pubbliche "l'attività di
vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle
aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali
il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte". Per aree pubbliche
si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata
gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata
ad uso pubblico.
Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni (attività subordinata al rilascio di
autorizzazione cd di tipo "A");
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (attività subordinata al rilascio di
autorizzazione cd di tipo "B").L'attività di vendita in forma itinerante può essere svolta nella Regione Emilia-
Romagna dagli operatori titolari di:
- autorizzazione di tipo "A" rilasciata nella sola Regione Emilia-Romagna;
- autorizzazione di tipo "B" rilasciata in qualunque regione italiana per il commercio
su aree pubbliche in forma itinerante;
- autorizzazione rilasciata da un Paese appartenente alla Comunità europea corrispondente a quella per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. -
Scheda A26 - Distributori di carburante ad uso privatoAi sensi dell'articolo 1, punto 1.3, Del. C.R. 355/02, si definisce:
1) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, G.P.L. e metano
per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio
ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi
e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso
privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli
di proprietà di amministrazioni pubbliche;
2) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi
di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e
le attività accessorie.
Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti
generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti
senza la presenza del gestore.
Ai sensi del medesimo art. 1, p. 1.3, Del. C.R. 355/02, un impianto si definisce di
utilità pubblica qualora la sua distanza dall'impianto più vicino risulti superiore a 15 Km
in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.
Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono
invece tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno
di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di
automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio.




