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Aprire una nuova attività

  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A17 - Rifugi alpini

    L'art. 7 della L.R. 34/88 definisce rifugi alpini "le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni".

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A18 - Stabilimenti termali

    Dal punto di vista legislativo le acque termali sono sottoposte ad un doppio regime normativo. Il primo riguarda l'aspetto minerario, il secondo attiene gli aspetti igienico- sanitari in quanto le acque termali sono sì giacimenti minerari da sfruttare poiché contengono sali minerali, ma vengono usate per le loro proprietà terapeutiche o igienico- speciali.

    Ai sensi della legislazione vigente in materia, si definisce acqua minerale e/o termale quell'acqua che, sgorgante da una sorgente od estratta dal sottosuolo, possiede un contenuto di sali minerali che la rende idonea all'uso industriale e mantiene caratteristiche ben definite e costanti nel tempo. Per essere classificata come tale, l'acqua necessita di un apposito riconoscimento da parte del ministero della sanità. Inoltre, la legislazione vigente in materia dal 1913 ha definito la proprietà pubblica delle acque minerali e le ha assoggettate al regime giuridico minerario con R.D. 1443/27, ricomprendendole quindi nel più ampio concetto di miniera. Ciò implica che la ricerca e la coltivazione di acque minerali sono assoggettate ai procedimenti burocratici previsti per le miniere di minerali solidi o gassosi, comprensivi di permesso per la ricerca e rilascio di concessione. In Emilia-Romagna la disciplina del termalismo è, in particolare, dettata dalla L.R. 32/88.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A19 - Turismo rurale

    La disciplina del turismo rurale in Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 26/94 "Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione- Abrogazione della L.R. 8 dell'11 marzo 1987".

    Il turismo rurale è individuato come un nuovo prodotto del mercato turistico regionale, formato da diverse attività che si possono svolgere nel territorio rurale; come nel caso dell'agriturismo sono ammissibili attività di ospitalità, ristorazione, sport, animazione culturale.

    La differenza fondamentale rispetto all'agriturismo è che l'operatore non è un imprenditore agricolo, ma può essere un operatore turistico già autorizzato. La legge fissa, inoltre, vincoli precisi rispetto ai requisiti degli edifici e degli arredi, in modo da conservare o ripristinare le caratteristiche proprie dell'edilizia e delle tradizioni della zona.

    Il turismo rurale si pone l'obiettivo di fondere elementi della problematica ambientale con quella del turismo, al fine di una fruizione eco-compatibile del territorio.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A20 - Autosaloni

    Il D.M. 1/02/86 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di
    autorimesse e simili) definisce l'autosalone o salone di esposizione autoveicoli come
    "area coperta destinata all'esposizione ed alla vendita di autoveicoli".
    L'art. 9 del citato decreto ministeriale stabilisce che le norme dettate dallo stesso
    in merito alle caratteristiche costruttive ed alle modalità di esercizio dell'attività si applicano
    agli autosaloni quando il numero di veicoli esposti è superiore a 30.
    Con nota n. P1881/4108 sott. 22/21 del 4/11/95 (Autosaloni - Chiarimenti) è stato
    inoltre specificato che:
    1) gli autosaloni rientrano nel punto 87 del D.M. 16/02/82 quando hanno una
    superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 mq;
    2) in caso di autosaloni con fino a 30 vetture in esposizione la normativa tecnica
    da rispettare è quella prevista dalla circolare n. 75 del 3/07/67 e lettera circolare
    5210/4118/4 del 1702/75 (per gli autosaloni con oltre 30 vetture esposte vale
    quanto sopra specificato).
    Inoltre, il punto 4 della lettera-circolare 26/02/97 n. P267/4108, avente ad oggetto
    D.M. 1 febbraio 1986 - Chiarimenti, specifica che: "i ricoveri di autoveicoli in
    appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di
    prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82, qualora
    di superficie lorda superiore a 1.000 mq. Quanto sopra a condizione che gli automezzi
    siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia
    disconnessa.
    Ulteriori criteri di sicurezza che è preferibile adottare:
    - autorimesse non sorvegliate (i posti auto e le corsie di manovra devono essere
    evidenziati con strisce colorate sulla pavimentazione);
    - autorimesse sorvegliate (le corsie di manovra devono essere evidenziate con
    strisce colorate sulla pavimentazione)".

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A21 - Commercio di fitosanitari

    Il D.P.R. 290/01 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
    alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
    e relativi coadiuvanti) e l'art. 2 del D.Lgs. 194/95 definiscono prodotti fitosanitari le
    sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma
    in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
    1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne
    gli effetti;
    2) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
    3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da
    particolari disposizioni;
    4) eliminare le piante indesiderate;
    5) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

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