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Scheda A17 - Rifugi alpiniL'art. 7 della L.R. 34/88 definisce rifugi alpini "le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni".
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Scheda A18 - Stabilimenti termaliDal punto di vista legislativo le acque termali sono sottoposte ad un doppio regime normativo. Il primo riguarda l'aspetto minerario, il secondo attiene gli aspetti igienico- sanitari in quanto le acque termali sono sì giacimenti minerari da sfruttare poiché contengono sali minerali, ma vengono usate per le loro proprietà terapeutiche o igienico- speciali.
Ai sensi della legislazione vigente in materia, si definisce acqua minerale e/o termale quell'acqua che, sgorgante da una sorgente od estratta dal sottosuolo, possiede un contenuto di sali minerali che la rende idonea all'uso industriale e mantiene caratteristiche ben definite e costanti nel tempo. Per essere classificata come tale, l'acqua necessita di un apposito riconoscimento da parte del ministero della sanità. Inoltre, la legislazione vigente in materia dal 1913 ha definito la proprietà pubblica delle acque minerali e le ha assoggettate al regime giuridico minerario con R.D. 1443/27, ricomprendendole quindi nel più ampio concetto di miniera. Ciò implica che la ricerca e la coltivazione di acque minerali sono assoggettate ai procedimenti burocratici previsti per le miniere di minerali solidi o gassosi, comprensivi di permesso per la ricerca e rilascio di concessione. In Emilia-Romagna la disciplina del termalismo è, in particolare, dettata dalla L.R. 32/88.
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Scheda A19 - Turismo ruraleLa disciplina del turismo rurale in Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 26/94 "Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione- Abrogazione della L.R. 8 dell'11 marzo 1987".
Il turismo rurale è individuato come un nuovo prodotto del mercato turistico regionale, formato da diverse attività che si possono svolgere nel territorio rurale; come nel caso dell'agriturismo sono ammissibili attività di ospitalità, ristorazione, sport, animazione culturale.
La differenza fondamentale rispetto all'agriturismo è che l'operatore non è un imprenditore agricolo, ma può essere un operatore turistico già autorizzato. La legge fissa, inoltre, vincoli precisi rispetto ai requisiti degli edifici e degli arredi, in modo da conservare o ripristinare le caratteristiche proprie dell'edilizia e delle tradizioni della zona.
Il turismo rurale si pone l'obiettivo di fondere elementi della problematica ambientale con quella del turismo, al fine di una fruizione eco-compatibile del territorio.
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Scheda A20 - AutosaloniIl D.M. 1/02/86 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di
autorimesse e simili) definisce l'autosalone o salone di esposizione autoveicoli come
"area coperta destinata all'esposizione ed alla vendita di autoveicoli".
L'art. 9 del citato decreto ministeriale stabilisce che le norme dettate dallo stesso
in merito alle caratteristiche costruttive ed alle modalità di esercizio dell'attività si applicano
agli autosaloni quando il numero di veicoli esposti è superiore a 30.
Con nota n. P1881/4108 sott. 22/21 del 4/11/95 (Autosaloni - Chiarimenti) è stato
inoltre specificato che:
1) gli autosaloni rientrano nel punto 87 del D.M. 16/02/82 quando hanno una
superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 mq;
2) in caso di autosaloni con fino a 30 vetture in esposizione la normativa tecnica
da rispettare è quella prevista dalla circolare n. 75 del 3/07/67 e lettera circolare
5210/4118/4 del 1702/75 (per gli autosaloni con oltre 30 vetture esposte vale
quanto sopra specificato).
Inoltre, il punto 4 della lettera-circolare 26/02/97 n. P267/4108, avente ad oggetto
D.M. 1 febbraio 1986 - Chiarimenti, specifica che: "i ricoveri di autoveicoli in
appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di
prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82, qualora
di superficie lorda superiore a 1.000 mq. Quanto sopra a condizione che gli automezzi
siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia
disconnessa.
Ulteriori criteri di sicurezza che è preferibile adottare:
- autorimesse non sorvegliate (i posti auto e le corsie di manovra devono essere
evidenziati con strisce colorate sulla pavimentazione);
- autorimesse sorvegliate (le corsie di manovra devono essere evidenziate con
strisce colorate sulla pavimentazione)". -
Scheda A21 - Commercio di fitosanitariIl D.P.R. 290/01 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti) e l'art. 2 del D.Lgs. 194/95 definiscono prodotti fitosanitari le
sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma
in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne
gli effetti;
2) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da
particolari disposizioni;
4) eliminare le piante indesiderate;
5) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.




