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Aprire una nuova attività

  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A07 - Barbieri - Parrucchieri

    Si definisce parrucchiere per uomo e donna colui che esercita le attività di taglio
    capelli, esecuzione acconciature, colorazione e decolorazione capelli ed ogni altro servizio
    inerente e complementare al trattamento estetico dei capelli.
    L'attività di parrucchiere è disciplinata da un apposito regolamento comunale che
    individua tra l'altro le distanze minime da altri esercizi ove si svolge la medesima attività;
    tali distanze, variabili da zona a zona, sono calcolate dal centro dell'ingresso al negozio
    già esistente al centro del negozio istituendo seguendo la via pedonale più breve.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A08 - Istituti di bellezza

    L'attività di estetica comprende tutti i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo
    umano allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, migliorare
    e proteggere l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione
    degli inestetismi presenti.
    L'attività di estetista è disciplinata da un apposito regolamento comunale che individua
    tra l'altro le distanze minime da altri esercizi ove si svolge la medesima attività;
    tali distanze, variabili da zona a zona, sono calcolate dal centro dell'ingresso al negozio
    già esistente al centro del negozio istituendo seguendo la via pedonale più breve. Il
    rispetto delle distanze minime è previsto anche nel caso in cui si intenda svolgere l'attività
    di interesse all'interno di palestre, club, circoli privati, profumerie e simili.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A09 - Laboratorio artigianale per la produzione di alimenti

    Ai sensi dell'art. 2 della L. 443/85 "Legge quadro per l'artigianato", si definisce
    imprenditore artigiano "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità
    di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli
    oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente
    il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni
    alla libertà d'accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della
    sua professione".
    Ai sensi dell'art. 3 L. 443/85, è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore
    artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento
    di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi,
    escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione
    nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al
    pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie
    all'esercizio dell'impresa. Si definisce inoltre artigiana l'impresa che, nei limiti
    dimensionali di cui alla L. 443/85 e con gli scopi di cui sopra, è costituita ed esercitata
    in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per
    azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei
    soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
    manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente
    sul capitale.
    L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore
    o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure
    in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare
    di una sola impresa artigiana.
    L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale
    dipendente diretto personalmente dall?imprenditore artigiano o dai soci, sempre che
    non superi i seguenti limiti:
    - per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi
    gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti
    può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano
    apprendiste;
    - per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
    un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
    superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a
    condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste.

    Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra:
    - non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica
    ai sensi della L. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
    - non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73, sempre che
    non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa
    artigiana;
    - sono computati i familiari dell?imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa
    familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, che svolgano la loro
    attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell?ambito dell?impresa
    artigiana;
    - sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
    nell?impresa artigiana;
    - non sono computati i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;
    - sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
    Rientrano tra le attività di cui alla presente scheda: le pizzerie da asporto, le rosticcerie,
    le gelaterie, le pasticcerie, i laboratori artigianali per la produzione del pane, ecc.
    Tali attività sono soggette al rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 26 D.P.R.
    327/80 in caso di nuovo impianto, modifica, trasferimento.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A10 - Lavanderia - Lavaggio a secco - Tintoria

    L'attività può essere svolta da una ditta individuale, ossia da una singola persona
    o da una società di persone (s.n.c., s.a.s.) o di capitali (s.r.l.).

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A11 - Officina meccanica

    La L. 122/92 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".

    Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui all'art. 1 L. 122/92, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

    Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione dei filtri dell'aria e dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché dell'attività di commercio di veicoli.

    L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista.

    La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, necessaria per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata a cadenza biennale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (comma aggiunto all'art. 1, L. 507/96).

    Ai sensi dell'art. 2 della L. 443/85 "Legge quadro per l'artigianato", si definisce imprenditore artigiano "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà d'accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione".

    Ai sensi dell'art. 3, è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. Si definisce inoltre artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85 e con gli scopi di cui sopra, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

    L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.

    In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

    L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall?imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

    - per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste;

    - per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste.

    Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra:

    - non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della L. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

    - non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

    - sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

    - sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

    - non sono computati i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;

    - sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

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