Agevolazioni ICI e TARSU per i giovani imprenditori
| Definizione |
Agevolazioni ICI e TARSU per nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo |
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| Requisiti |
Per favorire l'insediamento di nuove attività di impresa e di lavoro autonomo sul territorio comunale (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi), il Comune di Ozzano dell'Emilia ha adottato il Regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (deliberazione C.C. n. 45 del 17.5.2001), che disciplina le agevolazioni in materia di tributi comunali a favore dei "giovani imprenditori" come definiti dal Regolamento. Il Regolamento è stato modificato, dall'1.1.2008, con deliberazione C.C. n. 93 del 20.12.2007. Per l'anno 2008, le agevolazioni consistono nella applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,1 per mille in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e nell'esenzione dal pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e sono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento, che costituiscono una nuova impresa dopo il 1° luglio 2001. Le agevolazioni hanno durata limitata ai primi tre anni di attività di impresa o di lavoro autonomo, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. Soggetti beneficiari e requisiti: Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sono:
Soggetti (art. 5 del Regolamento):
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| Modalità di presentazione |
La domanda-autocertificazione per richiedere di usufruire delle agevolazioni previste per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, compilata su modello predisposto dall'Ufficio Fiscalità, deve essere tassativamente presentata al Comune di Ozzano dell'Emilia entro e non oltre il 20 gennaio immediamente successivo a quello di inizio della nuova attività, con le segunti modalità:
Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Se il termine ultimo coincide con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. Il termine di presentazione della domanda-autocertificazione è perentorio. Le domande pervenute tardivamente sono considerate nulle. |
| Specifiche sulla documentazione |
I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta comunale sugli immobili e di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo |
| Documentazione obbligatoria | |
| Altra documentazione utile | |
| Informazioni dell'ufficio | Servizi Finanziari - Ufficio Fiscalità |
| Normativa di riferimento | |
| Vedere anche |



