Lavorare
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Scheda B29 - Autorizzazione sanitaria per la produzione - preparazione - confezionamento alimentiLa normativa vigente prevede che l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione,
preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari sia subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune in caso di depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale ed animale e di piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Per piccoli laboratori artigianali devono intendersi gli esercizi in cui prevale l'aspetto della somministrazione su quello della produzione; pertanto, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria i ristoranti, le trattorie, i bar, le osterie e gli esercizi pubblici dove si svolge attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, i panifici in cui si proceda alla produzione o preparazione di dolci e di altri prodotti di gastronomia. Sono, ancora, soggetti alla predetta autorizzazione sanitaria i locali per preparazione di pasti con annesse mense ed i refettori scolastici aziendali, le case di riposo, e similari (art. 25, l. c), D.P.R. 327/80).
Con riguardo ai depositi, la legge prevede che siano autorizzati i depositi all'ingrosso
di sostanze alimentari. I depositi annessi ad esercizi di vendita al dettaglio non rientrano
in tale caso.
I depositi annessi a supermercati non vanno di per sé autorizzati; lo stesso supermercato
non necessita di autorizzazione in quanto esercizio di vendita al pubblico, ma in quanto e se contiene laboratori di preparazione annessi alla vendita (es. doratura pane, macelleria, pescheria, gastronomia, ecc.); diversamente è soggetto a solo nulla osta come qualsiasi esercizio di vendita al minuto.
Rientrano, invece, nell'ambito della competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, salvi i casi in cui la legge o regolamenti speciali riservino la competenza al Ministero della Sanità, le autorizzazioni di laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale o miste di origine prevalentemente vegetale, nonché le autorizzazioni di laboratori e stabilimenti per la
produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale
o miste di origine prevalentemente animale (art. 25, l. a) e b), D.P.R. 327/80).
Un'ulteriore particolarità concerne le macellerie, per le quali necessita il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'autorità comunale (art. 29 del R.D. del 20 dicembre 1928 n. 3298).
Sono esclusi dall'autorizzazione sanitaria i locali in cui non si producono né si preparano sostanze alimentari, come ad esempio i refettori in cui si consumano cibi preparati altrove, anche se vengono riscaldati all'atto della somministrazione, ed in genere gli esercizi pubblici in cui si effettui solo la vendita di cibi preconfezionati o da sottoporre a semplice riscaldamento.
L'autorizzazione sanitaria viene rilasciata con riferimento all'aspetto igienico strutturale
dei locali e delle attrezzature. L'autorizzazione è valida a tempo indeterminato, a condizione che non vengano apportate modifiche.
Per chi intenda esercitare un'attività oggetto di autorizzazione sanitaria, resta comunque
l'obbligo di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente. -
Schede A27 - Distributori di carburante ad uso pubblicoAi sensi dell'articolo 1, punto 1.3, Del. C.R. 355/02, si definisce:
1) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, G.P.L. e metano
per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio
ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi
e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso
privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli
di proprietà di amministrazioni pubbliche;
2) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi
di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e
le attività accessorie.
Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti
generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti
senza la presenza del gestore.
Ai sensi del medesimo art. 1, p. 1.3, Del. C.R. 355/02, un impianto si definisce
di utilità pubblica qualora la sua distanza dall?impianto più vicino risulti superiore a
15 Km in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento
al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica
stradale.




