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Definizione

Denuncia originaria e/o di variazione dei locali ed aree ad uso abitazione ai fini dell'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU)

Requisiti

La tassa smaltimento rifiuti (TARSU) è dovuta dai soggetti (persone fisiche, giuridiche, ecc.) che occupano o tengono a disposizione locali o aree scoperte nel territorio comunale, a qualunque uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

La tassa si applica alle superfici principali e accessorie pertinenziali, con la medesima tariffa.

denuncia originaria (per nuove occupazioni)

E' originaria la denuncia da presentarsi da parte dei soggetti che per la prima volta occupano o detengono locali e aree tassabili nel territorio del Comune (esempio.: nuova immigrazione, costituzione di nuovo nucleo familiare, ecc.).

denuncia di variazione

E' di variazione la denuncia da presentarsi da parte dei soggetti che effettuano variazioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie, destinazione d'uso che comporti un diverso ammontare del tributo (es. trasferimento nell'ambito del territorio comunale, ampliamento o riduzione superficie locali, variazione di destinazione d'uso, ecc.)

Poiché se la variazione comporta un aumento di superficie l'Ufficio Fiscalità procederà al recupero dell'importo relativo alla differenza e in caso contrario procederà al discarico o rimborso, si consiglia di presentare la denuncia non appena avvenuta la variazione (es.: trasferimento da appartamento di mq.50 ad altro di mq.110 - recupero dell'importo relativo ai mq.60 dal bimestre solare successivo al trasferimento; trasferimento da appartamento di mq. 110 ad altro di mq.50 - sgravio/discarico dell'importo relativo ai mq.60 dal bimestre solare successivo alla comunicazione di trasferimento).

Modalità di determinazione della tassa

Nella denuncia originaria o di variazione, da compilare su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Fiscalità, devono essere indicati - tra l'altro - la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e la loro ripartizione interna, nonché la data di inizio occupazione o tenuta a disposizione.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri e quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle costruzioni eventualmente presenti.

Si considerano locali tassabili agli effetti della tassa tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono anche tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di detti locali.

Sono tassabili, ad esempio, le superfici utili di tutti i vani all'interno delle abitazioni, principali (camere, sale, cucine, ecc.) e accessori (ingressi interni, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, solai e sottotetti di altezza superiore a cm. 150, tavernette, cantine, ecc.) e quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), escluse stalle e fienili ad uso agricolo e le serre a terra.

Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, ad esempio: le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse o prive di arredi e di utenze (gas, luce, acqua), i fabbricati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'unità immobiliare.

Le tariffe sono state modificate dal 2002 per un graduale avvicinamento al sistema tariffario previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), distinguendo le utenze in due categorie: domestiche (abitazioni) e non domestiche (aziende e altri). Le utenze domestiche sono suddivise in n. 6 fasce, sulla base dei componenti il nucleo familiare. Le utenze non domestiche sono ripartite in n. 30 fasce, con riferimento al codice ISTAT di attività o da iscrizioni alla C.C.I.A.A. La tariffa annuale per metro quadrato di superficie tassabile di ogni fascia di contribuenza tiene conto dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

La tassa annuale dovuta dalle utenze domestiche è normalmente determinata applicando alla superficie dichiarata la tariffa corrispondente al nucleo familiare anagrafico che risulta alla data di formazione del ruolo, salvo diverso numero di occupanti desunti dalla denuncia del contribuente. Ogni successiva variazione del numero di occupanti per un periodo comunque non inferiore a sei mesi dell'anno, va dichiarata con denuncia di variazione.

L'obbligo della denuncia ricorre comunque, anche per i cittadini residenti, nel caso di nuclei familiari costituiti da un numero di componenti inferiori al numero di persone che, di fatto, occupano in via continuativa i locali per un periodo superiore a sei mesi all'anno.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo di occupanti l'alloggio,tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

I soggetti non residenti devono denunciare il numero degli occupanti dei locali tenuti a disposizione. In difetto, alla data di formazione del ruolo, alle utenze ai medesimi intestate viene associato, ai fini del calcolo della tassa, un numero medio di tre occupanti.

Agevolazioni tariffarie

Mediante il modello di denuncia originaria/di variazione dei locali ed aree ad uso abitazione ai fini della tassa rifiuti il contribuente che ritenga di essere in una delle condizioni seguenti (previste dal Regolamento) può dichiarare l'eventuale uso stagionale ai fini della riduzione di 1/3 della tariffa, così come l'esistenza delle condizioni per la riduzione al 30% o del 10% della tariffa.

La tassa è ridotta:

  • di 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante o il detentore risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale. La riduzione, concessa sulla base degli elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte, ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata.
  • del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto, ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.
  • al 30% per i locali ubicati in zona del territorio comunale non direttamente servita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti, distanti oltre 200 metri dal cassonetto più vicino ( esclusa la strada privata di accesso).
Modalità di presentazione

I contribuenti devono presentare al Comune la denuncia originaria o di variazione ai fini della tassa rifiuti entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio o di variazione dell'occupazione dei locali od aree tassabili, con le seguenti modalità:

  • consegna a Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra: lunedì, ore 8.00-18.30; dal martedì al venerdì, ore 8.00-13.00; sabato ore 8.00 -12.00
  • consegna a Ufficio Fiscalità, piano 2°: lunedì ore 15.30-18.30; martedì e giovedì ore 8.30-12.30; sabato ore 8.30-12.00.
  • spedizione a mezzo servizio postale, o a mezzo fax (051/79.79.51; 79.13.54), allegando al modulo di denuncia la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno in cui la stessa sia stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro.

Specifiche sulla documentazione

Se il contribuente occupa o tiene a disposizione più appartamenti (o pertinenze e accessori di appartamenti) ubicati in indirizzi diversi, dovrà compilare un modello per ogni unità immobiliare in via, numero civico o numero interno separati ed unirli per costituirne parte integrante e denuncia unica del contribuente ai fini della tassa rifiuti.

Il contribuente che abbia dichiarato di essere nella condizione per usufruire di agevolazioni tariffarie di cui al Regolamento, deve denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni che hanno consentito l'agevolazione. In difetto, la tassa sarà recuperata nei termini previsti dal sesto comma del'art. 66 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

La riduzione di 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato e discontinuo o perché l'occupante o detentore risieda o abbia la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno cessa retroattivamente, a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

Documentazione obbligatoria
Altra documentazione utile
Informazioni dell'ufficio Servizi Finanziari - Ufficio Fiscalità
Altre specifiche o informazioni

Dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998, n. 138.

Le parti comuni del condominio sono escluse da tassazione. Le parti comuni occupate o detenute in via esclusiva sono a carico di chi le detiene.

Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.

Per i locali di unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali si svolga un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa dell'attività produttiva svolta, commisurata alla superficie utilizzata.

La tassa non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche o di altra natura concernenti i locali interessati e svolte presso altri uffici comunali. Quindi le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, così come le denunce di inizio attività e quelle concernente i locali interessati, presentate ad altri uffici comunali, non sono sostitutive della denuncia ai fini dell'applicazione o della cessazione della tassa.

Per l'applicazione delle riduzioni tariffarie rispettivamente del 10% e del 30% a favore dei cittadini che aderiscono alle iniziative della raccolta della frazione umida dei rifiuti domestici e del compostaggio domestico si suggerisce di vedere: Eventi della vita - Cittadini - Vivere l'ambiente

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