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Sicurezza (P.M.)
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Scheda B27 - Autorizzazione alla detenzione e utilizzo gas tossiciAi sensi dell'art. 1 R.D. 147/27 considerato gas tossico:
a) qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
I gas tossici fino ad oggi riconosciuti e come tali regolamentati dalle norme sono quelli riportati nella tabella allegata al R.D. 147/27). Tale elenco viene aggiornato con decreti ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del ministero della sanità, su domanda dell'interessato, delle caratteristiche di tossicità di gas non contemplati nell'elenco che altrimenti non potrebbero essere utilizzati.
Chi intende (anche i chimici) eseguire operazioni con l'impiego di gas tossici deve ottenerne l'abilitazione, il "patentino" (art. 26, R.D. 147/27). L'abilitazione è subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale del candidato nonché al superamento degli esami che constano di prove pratiche e di prove orali.
La concessione delle autorizzazioni all'uso ed alla custodia di gas tossici è soggetta ad autorizzazione di competenza comunale.
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StradarioDenominazione e classificazione delle strade comprese nel territorio comunale con dimensione e lunghezza dei tratti.
Stradario.pdf (241,16 kB)
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