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Imprese e Commercio

  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda B21 - Comunicazione svolgimento attività di campeggi didattico-educativi

    La L.R. 23/01, recante Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-
    educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna, fornisce le seguenti definizioni:
    - Soggiorno in accantonamento: "sono considerati soggiorni in accantonamento
    quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento
    e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori,
    per una durata non superiore a 20 giorni" (art. 3); gli edifici adibiti a
    soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle
    capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite
    da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.
    - Soggiorno in area attrezzata: "sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli
    realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate
    sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a 20 giorni" (art.
    4); questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere
    un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienicosanitarie
    disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento
    ai mezzi di soccorso; è consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi
    fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.
    L'art. 6 della L.R. 23/01 definisce inoltre il campeggio autoorganizzato: "Sono considerati
    campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree
    o terreni idonei per una durata non superiore a 20 giorni"

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Schede A27 - Distributori di carburante ad uso pubblico

    Ai sensi dell'articolo 1, punto 1.3, Del. C.R. 355/02, si definisce:
    1) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, G.P.L. e metano
    per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio
    ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi
    e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso
    privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli
    di proprietà di amministrazioni pubbliche;
    2) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi
    di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e
    le attività accessorie.
    Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti
    generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti
    senza la presenza del gestore.
    Ai sensi del medesimo art. 1, p. 1.3, Del. C.R. 355/02, un impianto si definisce
    di utilità pubblica qualora la sua distanza dall?impianto più vicino risulti superiore a
    15 Km in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento
    al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica
    stradale.

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