Imprese e Commercio
-
Scheda A19 - Turismo ruraleLa disciplina del turismo rurale in Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 26/94 "Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione- Abrogazione della L.R. 8 dell'11 marzo 1987".
Il turismo rurale è individuato come un nuovo prodotto del mercato turistico regionale, formato da diverse attività che si possono svolgere nel territorio rurale; come nel caso dell'agriturismo sono ammissibili attività di ospitalità, ristorazione, sport, animazione culturale.
La differenza fondamentale rispetto all'agriturismo è che l'operatore non è un imprenditore agricolo, ma può essere un operatore turistico già autorizzato. La legge fissa, inoltre, vincoli precisi rispetto ai requisiti degli edifici e degli arredi, in modo da conservare o ripristinare le caratteristiche proprie dell'edilizia e delle tradizioni della zona.
Il turismo rurale si pone l'obiettivo di fondere elementi della problematica ambientale con quella del turismo, al fine di una fruizione eco-compatibile del territorio.
-
Scheda A20 - AutosaloniIl D.M. 1/02/86 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di
autorimesse e simili) definisce l'autosalone o salone di esposizione autoveicoli come
"area coperta destinata all'esposizione ed alla vendita di autoveicoli".
L'art. 9 del citato decreto ministeriale stabilisce che le norme dettate dallo stesso
in merito alle caratteristiche costruttive ed alle modalità di esercizio dell'attività si applicano
agli autosaloni quando il numero di veicoli esposti è superiore a 30.
Con nota n. P1881/4108 sott. 22/21 del 4/11/95 (Autosaloni - Chiarimenti) è stato
inoltre specificato che:
1) gli autosaloni rientrano nel punto 87 del D.M. 16/02/82 quando hanno una
superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 mq;
2) in caso di autosaloni con fino a 30 vetture in esposizione la normativa tecnica
da rispettare è quella prevista dalla circolare n. 75 del 3/07/67 e lettera circolare
5210/4118/4 del 1702/75 (per gli autosaloni con oltre 30 vetture esposte vale
quanto sopra specificato).
Inoltre, il punto 4 della lettera-circolare 26/02/97 n. P267/4108, avente ad oggetto
D.M. 1 febbraio 1986 - Chiarimenti, specifica che: "i ricoveri di autoveicoli in
appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di
prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82, qualora
di superficie lorda superiore a 1.000 mq. Quanto sopra a condizione che gli automezzi
siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia
disconnessa.
Ulteriori criteri di sicurezza che è preferibile adottare:
- autorimesse non sorvegliate (i posti auto e le corsie di manovra devono essere
evidenziati con strisce colorate sulla pavimentazione);
- autorimesse sorvegliate (le corsie di manovra devono essere evidenziate con
strisce colorate sulla pavimentazione)". -
Scheda A21 - Commercio di fitosanitariIl D.P.R. 290/01 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti) e l'art. 2 del D.Lgs. 194/95 definiscono prodotti fitosanitari le
sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma
in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne
gli effetti;
2) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da
particolari disposizioni;
4) eliminare le piante indesiderate;
5) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento. -
Scheda A22 - Commercio all'ingrosso di medicinaliIn base al disposto dell'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 538/92, si definisce distribuzione
all'ingrosso di medicinali "qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire
o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali effettuata dalle farmacie a norma
delle disposizioni vigenti". -
Scheda A23 - Commercio di preziosiL'art. 127 R.D. 773/31 stabilisce che i commercianti di preziosi hanno l'obbligo di
munirsi di apposita licenza rilasciata dal questore. Chi domanda la licenza deve provare
d'essere iscritto, per il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza
mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo
della mancata iscrizione in tali ruoli.
L'art. 244 R.D. 635/40 stabilisce che devono munirsi della licenza prescritta dall'art.
127 in precedenza richiamato i commercianti di articoli con montature o guarnizioni
in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri
e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i commercianti di penne stilografiche nelle
quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida
per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o
alla medesima ditta, anche posti in località diverse. In questo caso tuttavia è necessario
garantire che in ogni esercizio venga conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi
dell'art. 243 del citato decreto.
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del questore che rilascia
la licenza, la copia deve essere vistata dal questore nella cui giurisdizione si trova la
succursale dell'esercizio.
In caso di commercianti stranieri che intendono esercitare sul territorio comunale
l'attività di commercio dei preziosi da essi importati, l'obbligo della licenza è prescritto
anche per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono
provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove
ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.




