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Imprese e Commercio

  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda A14 - Alberghi e residenze turistico-alberighiere

    L'art. 2 della L.R. 42/81 definisce le aziende alberghiere come esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori. In particolare sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina, gli "alberghi" e le "residenze turistiche-alberghiere". Gli alberghi sono aziende aventi le caratteristiche di cui sopra che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A dell'allegato alla L.R. 42/81 e hanno non meno di 7 camere destinate alla ricettività.

    Le residenze turistiche-alberghiere sono definite come aziende che forniscono alloggio in almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B dell'allegato alla L.R. 42/81.

    Ai sensi dell'art. 3 L.R. 42/81, le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate da 5, 4, 3, 2, 1 stelle se trattasi di alberghi e da 4, 3, 2 stelle se trattasi di residenze turistiche-alberghiere. Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso", previa autorizzazione del Comune, se in possesso di adeguati standard tipici degli esercizi di classe internazionale.

    La denominazione per ciascuna azienda alberghiera è attribuita previa approvazione del Comune e non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale né, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata.

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda A15 - Bed & Breakfast

    Ai sensi dell'art. 1, c. 2, della L.R. 29/01, recante Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed and breakfast", si definisce esercizio di bed and breakfast "l'attività ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita offra un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di 4 camere e con un massimo di 10 posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali".

    L'esercizio di cui sopra è condotto avvalendosi della normale organizzazione familiare.

    L'esercizio dell'attività, svolto nei limiti di cui alla L.R. 29/01, non costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale già in atto nelle unità immobiliari utilizzate e comporta per i proprietari o i possessori delle unità immobiliari stesse l?obbligo di residenza e dimora nella medesima.

    Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i 270 giorni.

    La permanenza degli ospiti negli esercizi non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a 30 giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda A16 - Campeggi e villaggi turistici

    L'apertura e la gestione di complessi ricettivi turistici all'aperto nella regione Emilia-Romagna sono disciplinate dalla L.R. 1/85. Ai sensi dell'art. 1, sono considerati complessi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici, da recintarsi adeguatamente.

    Si definiscono campeggi "i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo". Nei campeggi il numero delle piazzole destinate ad allestimenti o mezzi mobili o fissi per il pernottamento che non siano di proprietà dei turisti non può essere superiore al 25% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

    I villaggi turistici sono invece definiti come "complessi realizzati in tende, inallestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento". Le piazzole occupate da allestimenti stabili non possono superare il 60% delle piazzole autorizzate. Le piazzole disponibili ad ospitare turisti con mezzi propri mobili non possono superare il 30% delle piazzole autorizzate.

    Nei complessi ricettivi previsti dalla L.R. 1/85 in parola, la superficie utile degli allestimenti fissi non può essere superiore a mq 30 per ogni singola attrezzatura.

    Infine, la L.R. 23/01, recante Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna, fornisce le seguenti definizioni:

    - Soggiorno in accantonamento: "sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni" (art. 3); gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

    - Soggiorno in area attrezzata: "sono considerati soggiorni in area attrezzata quellirealizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni" (art. 4); questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso; è consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda A17 - Rifugi alpini

    L'art. 7 della L.R. 34/88 definisce rifugi alpini "le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni".

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda A18 - Stabilimenti termali

    Dal punto di vista legislativo le acque termali sono sottoposte ad un doppio regime normativo. Il primo riguarda l'aspetto minerario, il secondo attiene gli aspetti igienico- sanitari in quanto le acque termali sono sì giacimenti minerari da sfruttare poiché contengono sali minerali, ma vengono usate per le loro proprietà terapeutiche o igienico- speciali.

    Ai sensi della legislazione vigente in materia, si definisce acqua minerale e/o termale quell'acqua che, sgorgante da una sorgente od estratta dal sottosuolo, possiede un contenuto di sali minerali che la rende idonea all'uso industriale e mantiene caratteristiche ben definite e costanti nel tempo. Per essere classificata come tale, l'acqua necessita di un apposito riconoscimento da parte del ministero della sanità. Inoltre, la legislazione vigente in materia dal 1913 ha definito la proprietà pubblica delle acque minerali e le ha assoggettate al regime giuridico minerario con R.D. 1443/27, ricomprendendole quindi nel più ampio concetto di miniera. Ciò implica che la ricerca e la coltivazione di acque minerali sono assoggettate ai procedimenti burocratici previsti per le miniere di minerali solidi o gassosi, comprensivi di permesso per la ricerca e rilascio di concessione. In Emilia-Romagna la disciplina del termalismo è, in particolare, dettata dalla L.R. 32/88.

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