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Schede dei Procedimenti

  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda B19 - Vincolo paesaggistico-ambientale

    Il D.Lgs. 490/99, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge del 8 ottobre, n. 352, tutela al Titolo I i "beni culturali" ed al Titolo II i "beni paesaggistici e ambientali".

    Ai sensi del D.Lgs. 490/99, art. 23, i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'art. 2, c. 1, ll. a), b) e c), D.Lgs. 490/99, hanno l'obbligo di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

    L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 490/99 è invece richiesta per qualsiasi intervento comportante alterazione dello stato dei luoghi individuati come bellezze naturali da tutelare ai sensi del Titolo II D.Lgs. 490/99. In particolare l'art. 151 prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell?art. 140 o dell?art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 del D.Lgs. 490/99 "non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione". I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni di cui sopra hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di 60 giorni. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente Soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, 'autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

    Decorso inutilmente il termine per l?esercizio del potere di annullamento, nei successivi 30 giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l?autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

    L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente Soprintendenza e ne è data comu- nicazione alla Regione. La Regione Emilia-Romagna, con L.R. 26/78 - artt. 7-15 (Modificazionie integrazioni della L.R. del 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - norme in materia ambientale), ha previsto la sub-delega ai Comuni delle competenze relative alla concessione delle autorizzazioni paesaggistiche e alla determinazione delle relative sanzioni.

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda B18 - Variante agli strumenti urbanistici (art. 5 D.P.R. 47/98 e s.m.i.)

    L'art. 5 del D.P.R. 447/98 come modificato dall'art. 5 D.P.R. 440/00 prevede, in caso di progetto presentato in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque tale da richiederne una variazione, il rigetto dell'istanza. Tuttavia, nel caso in cui il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.

    Qualora l'esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della L. 1150/42, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il consiglio comunale.

    La Regione Emilia-Romagna individua nel procedimento di cui all'art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. una procedura semplificata di variante al P.R.G., descritta dall?art. 21 della L.R. 47/78 ed integrata dal comma 5 dell'art. 15 della stessa legge, da applicarsi nei casi previsti dallo stesso art. 15, comma 4, lett. c).

    La Del. G.R. 2767/01, in considerazione del fatto che il procedimento descritto opera con riguardo ai Comuni dotati di piani approvati sia ai sensi della L.R. 20/00 sia ai sensi della legislazione previgente, esamina le due distinte casistiche.

    Dal confronto tra art. 5 del D.P.R. 447/98 e previsioni della L.R. 20/00 emerge che secondo l'art. 30, comma 13, della L.R. 20/00, il procedimento relativo al progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici trova applicazione qualora il contrasto interessi le previsioni contenute nel piano operativo comunale; diversamente, in caso di contrasto del progetto con le previsioni del piano strutturale comunale (e con le previsionidei piani territoriali sovraordinati, come sopra detto), l'istanza presentata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 deve essere senz'altro rigettata.

    Rispetto alla nuova disciplina regionale, non hanno rilievo le questioni relative al rispetto della competenza sovraordinata di approvazione dei piani di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale 206/01, tenuto conto che il procedimento attiene alla variazione di uno strumento urbanistico adottato ed approvato esclusivamente dal Comune.

    Si pone in evidenza tuttavia che alla conferenza dei servizi, prevista ai fini della proposta di variazione urbanistica, deve partecipare la Provincia chiamata ad esprimere riserve esclusivamente sulla conformità della variante contenuta nel progetto al piano strutturale comunale e alle prescrizioni di piani sovracomunali sopravvenuti.

    Il procedimento di cui all'art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. può essere avviato durante il periodo transitorio e fino all'adeguamento della pianificazione territoriale ed urbanistica alla L.R. 20/00.

    Per il suo carattere di specialità, allo stesso non sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 41 della L.R. 20/00, fermi restando i limiti della variazione che può interessare solo gli strumenti urbanistici e la sussistenza delle condizioni come detto.

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda B17 - Valutazione preventiva

    La valutazione preventiva di ammissibilità di un intervento edilizio è uno strumento preliminare di verifica che può essere attivato per qualsiasi intervento edilizio su domanda del privato interessato.

    È destinato a fornire ai privati ed ai progettisti un chiarimento della normativa che regola l'intervento che si prevede di realizzare e garantisce maggiore certezza delle norme da applicare all'intervento edilizio.

    La valutazione si sostanzia in una sorta di dialogo preventivo tra il privato/progettista ed il Comune, in parziale analogia a quanto previsto dall?art. 3, c. 3, D.P.R. 447/98 laddove si prevede che la struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sui progetti preliminari esprimendo un parere sulla loro conformità ai piani urbanistici, paesistici e territoriali senza tuttavia che questo pregiudichi il procedimento di autorizzazione all'apertura della attività produttiva. Diversamente, la valutazione preventiva di cui alla L.R. 31/02 deve assicurare la certezza della normativa applicabile, quindi l'atto di valutazione è destinato a creare legittimi affidamenti sull?esito positivo dell'iter amministrativo di abilitazione all'intervento.

    Con la valutazione preventiva il Comune è tenuto a pronunciarsi sulla correttezza dei dati indicati in una scheda predisposta dal professionista incaricato, contenente la descrizione dell'intervento ipotizzato ed i relativi vincoli, indici, parametri, requisiti urbanistici ed edilizi ritenuti applicabili nel caso di interesse.

    Il Comune è tenuto va alutare detta scheda in un lasso di tempo di 45 giorni, trascorso il quale la valutazione preventiva si considera rilasciata con effetti vincolanti per l'amministrazione e per l'interessato.

    Il meccanismo della valutazione preventiva conferma l'orientamento che la Regione aveva assunto con la L.R. 33/90 introducendo il certificato d'uso, volto alla riduzione dei margini di discrezionalità tecnica del Comune nel rilascio dei titoli abilitativi, dovuta alla indeterminatezza e all'interpretabilità del quadro normativo di riferimento.

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda B16 - Permesso di costruire

    La L.R. 31/02 "Disciplina generale dell'edilizia" prevede tre modalità di realizzazione degli interventi:

    1) gli interventi edilizi che non richiedono alcun titolo abilitativo (interventi di manutenzione ordinaria, opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo esterne al centro edificato o che abbiano carattere geognostico, opere di eliminazione delle barriere architettoniche purché non in edifici vincolati e nel rispetto della sagoma e degli elementi strutturali dell'edificio - art. 4),

    2) gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività - d'ora in poi D.I.A. (artt. 8 e 9),

    3) gli interventi edilizi che richiedono il permesso di costruire (art. 12).

    La L.R. 31/02 prevede che siano eseguiti su rilascio del permesso gli interventi edilizi non compresi nell'elenco dell'art. 8 e quegli interventi che, benché indicati in tale articolo, sono sottratti al regime della D.I.A. con espressa deliberazione del Consiglio comunale, essendo stata riconosciuta ai Comuni la possibilità di limitare il campo degli interventi assoggettabili a tale dichiarazione, per subordinarne la realizzazione al previo rilascio del titolo abilitativo.

    Inoltre restano subordinati a permesso gli interventi edilizi di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione urbanistica che non trovano nei piani attuativi una disciplina urbanistica puntuale e che quindi per tale ragione non possono essere contenuti nella deliberazione del Consiglio comunale di ricognizione degli interventi soggetti a D.I.A.

    Relativamente al procedimento che regola il permesso, la legge regionale diversamente dalla vigente disciplina statale introduce il silenzio assenso in caso di inutile decorrenza del termine previsto per il suo rilascio. Il meccanismo del silenzio assenso si sostituisce a quello attuale che prevede l'intervento sostitutivo del Presidente della Provincia che nomina il commissario ad acta.

    Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell?immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i 3 anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

    La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.

    La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

    Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso.

    La legge regionale, all'art.17, prevede che il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) fissi le modalità dei controlli sugli interventi realizzati con il permesso di costruire.

    Tali controlli verificano la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione al provvedimento rilasciato. Se si riscontra l'inosservanza di prescrizioni e di modalità di intervento contenute nel permesso rilasciato, vengono assunti i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo le leggi vigenti.

    I controlli vanno comunque eseguiti su un campione almeno del 20% degli interventi realizzati, comprendendo in questo campione tutti gli interventi per i quali si è formato il silenzio assenso.

    Il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il D.P.R. 380/01, recante "Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

    Questo testo normativo era già entrato in vigore dall'1/01/02 fino al 9/01/02, poi l'efficacia è stata sospesa ed il termine di entrata in vigore è stato dapprima prorogato al 30/06/02 (con l'art. 5-bis del D.L. 411/01 convertito in L. 463/01), poi prorogato ancora al 30/06/03 (con l'art. 2 del D.L. 122/02, convertito in L. 185/02).

    Per comprendere i rapporti tra il D.P.R. 380/01 e la L.R. 31/02, è utile ricordare che l'edilizia privata rientra nell'ambito del "governo del territorio", materia definita dall'art. 117 della Costituzione quale "materia di legislazione concorrente" tra Stato e Regione.

    In tale materia:

    - lo Stato determina i principi fondamentali;

    - la Regione ha potestà legislativa e regolamentare.

    Di conseguenza, le norme statali trovano applicazione solo fino a che la Regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia stessa.

    In Emilia-Romagna, con la L.R. 31/02, si è proceduto ad un riordino della legislazione regionale di settore, dettando una disciplina organica dell'attività edilizia, sostitutiva di parte della normativa statale (art. 1, c. 1 ed art. 50 L.R.31/02).

    Di conseguenza, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 31/02, quindi dall'11/12/02, cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna una serie di norme statali, tra cui alcune del D.P.R. 380/01.

    In virtù dell'art. 50 L.R. 31/02, rispetto al D.P.R. 380/01, nel territorio dell'Emilia- Romagna non si applicano:

    della Parte Prima "Attività edilizia":

    - Titoli I "Disposizioni generali" (artt.1-5)

    - Titolo II "Titoli abilitativi" (artt.6-23)

    - Titolo III "Agibilità degli edifici" (artt.24-26)

    - L'art. 39 "Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione".

    della Parte Seconda "Normativa tecnica per l?edilizia":

    - L'art. 89 "Parere sugli strumenti urbanistici" del Capo IV "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" - Sezione Prima "Norme per le costruzioni in zone sismiche";

    - L'art. 94, commi 1 e 2 "Autorizzazioni per l'inizio lavori" del Capo IV "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" - Sezione Seconda "Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche"

    Con l'entrata in vigore del D.P.R. 380/01 (quindi dal 30/06/03) si applicano invece anche nel territorio dell?Emilia-Romagna le seguenti norme:

    della Parte Prima "Attività edilizia":

    il Titolo IV "Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni":

    - Capo I "Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia" (artt. 27-29)

    - Capo II "Sanzioni" (artt. 30-48) - (L'art. 39 è disapplicato dalla L.R. 31/02)

    - Capo III "Disposizioni fiscali" (artt. 49-51).

    della Parte Seconda "Normativa tecnica per l?edilizia":

    - Capo I "Disposizioni di carattere generale" (artt. 52- 63)

    - Capo II "Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica":

    - Sezione I "Adempimenti" (artt. 64-67)

    - Sezione II "Vigilanza" (artt. 68- 70)

    - Sezione III "Norme penali" (artt. 71- 76)

    - Capo III "Disposizioni per favorire il superamento e l?eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati aperti al pubblico":

    - Sezione I "Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" (artt. 77-81)

    - Sezione II "Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico" (art. 82)

    - Capo IV "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche":

    - Sezione I "Norme per le costruzioni in zone sismiche" (artt. 83- 92) (L'art. 89 è disapplicato dalla L.R. 31/02)

    - Sezione II "Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche" (artt. 93-94) (L'art. 94, limitatamente ai commi 1 e 2, è disapplicato dalla L.R. 31/02)

    - Sezione III "Repressione delle violazioni" (artt. 95-103)

    - Sezione IV "Disposizioni finali" (artt. 104-106).

    - Capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" (artt. 107-121) (l'entrata in vigore solo di questo Capo V è procrastinata al 1/01/2004 in virtù dell'art. 4 del D.L. 147/03);

    - Capo VI "Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici" (artt. 122-135).

    della Parte Terza "Disposizioni finali":

    - Capo I "Disposizioni finali" (artt. 136-138)

    Di conseguenza dal 30/06/02 il D.P.R. 380/01 è definitivamente in vigore, tranne una parte, vale a dire il Capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" (artt. 107-121) della Parte Seconda "Normativa tecnica per l'edilizia". Il Capo V entrerà in vigore dall'1/01/04 (in virtù dell'art. 4 del D.L. 24/06/03, n. 147).

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda B15 - Denuncia opere in cemento armato, cemento armato precompresso, a struttura metallica

    La Parte II del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - in vigore dal 30/06/03) riordina la normativa tecnica per l'edilizia attraverso il richiamo alle previsioni di cui alla L. 1086/71 ed alla L. 64/74 (concernenti, rispettivamente, la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica ed i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Il D.P.R. 380/01 non si occupa di riformare il contenuto delle prescrizioni specifiche della normativa tecnica, che viene lasciato in gran parte inalterato, ma interviene nella riorganizzazione del collegamento tra le norme tecniche e il nuovo assetto dei soggetti coinvolti nel processo edilizio.

    Sotto il profilo sistematico, l'impostazione della normativa tecnica per l'edilizia individuata dal testo unico ripropone lo schema previgente di suddivisione della materia in tre settori:

    - la normativa sulle strutture e sulle qualità dei componenti delle costruzioni;

    - la normativa sulle barriere architettoniche;

    - la normativa sulla sicurezza degli impianti.

    Ciascuno di questi tre settori è stato interessato dalle innovazioni introdotte nella Parte I del testo unico: gli uffici comunali competenti alle attività istruttorie e procedimentali vengono individuati sempre nello sportello unico, gli atti con valenza esterna quali la sospensione dei lavori, l'ordine di ripristino, l'ordine di rimozione, le attività di vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni sono sottoscritti dal dirigente dell'ufficio o dal capo dell'ufficio ove il dirigente non vi sia, l'ufficio del genio civile è sostituito dall'ufficio regionale competente. Anche sotto il profilo della semplificazione procedimentale emerge che la documentazione prodotta per comprovare il rispetto della normativa tecnica è affidata allo sportello unico, il quale è gravato dell'onere di trasferire gli atti alle altre amministrazioni competenti e curarne l'iter di approvazione o di verifica.

    L'art. 53 del testo unico definisce le opere in conglomerato cementizio considerando:

    - opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio e armature che assolvono a una funzione statica;

    -  opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;

    - opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

    La disciplina della denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, contenuta nell'art. 65 del testo unico, prescrive che tali opere, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

    Nella denuncia devono essere indicati i nomi e i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore, con i seguenti allegati:

    - il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

    - una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

    Sarà compito dello sportello unico restituire al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

    Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui sopra, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati in precedenza elencati.

    A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, esponendo i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori e, per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi e ai sistemi di messa in coazione, oltre che l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

    Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui sopra con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

    Inoltre, tutte le costruzioni di cui all'art. 53, c. 1, D.P.R. 380/01, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico che deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

    Contestualmente alla denuncia prevista dall'art. 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico.

    Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

    In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

    Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in 3 copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico (questo adempimento a carico del collaudatore permette di semplificare la procedura per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'immobile, per il quale occorre presentare all'amministrazione comunale una sola copia del certificato di collaudo, senza che occorra più l'attestazione del genio civile dell'avvenuto deposito della relazione di collaudo da parte del collaudatore).

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