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Assistenza e Sanità
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Scheda B28 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i.)Nell'ambito del processo di riforma del Sistema Sanitario nazionale attuato con i D.Lgs. 502/92 e 517/93 viene definita, tra l'altro, una nuova modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie (art. 8, c. 4 e 7) che prevede che l'autorizzazione al funzionamento delle strutture è necessaria per chiunque intenda erogare prestazioni, soggetti privati o pubblici; inoltre, viene abolito il sistema delle convenzioni, sostituito da un regime cosiddetto di "rapporti basati sull'accreditamento".
Successivamente, con un atto di indirizzo e coordinamento (D.P.R. del 14 gennaio 1997) sono stati stabiliti i requisiti minimi che devono essere posseduti da tutte le strutture ove si intende esercitare attività sanitaria, necessari quindi per il rilascio dell'autorizzazione.
I requisiti sono sia di tipo strutturale (caratteristiche degli edifici, degli impianti, degli spazi) e tecnologico (dotazioni e caratteristiche di apparecchiature, attrezzature, arredi), che di tipo organizzativo (capacità di programmazione, gestione, organizzazione delle attività, del personale, delle informazioni).
Per le strutture già in esercizio è stato previsto un periodo (differenziato a seconda della tipologia dei requisiti) durante il quale devono essere effettuati gli adeguamenti necessari per essere in regola con i nuovi requisiti.
L'autorizzazione ha una scadenza temporale, essendo prevista una verifica/conferma ogni 3/5 anni.
Poiché la materia è stata affidata alle Regioni, in Emilia-Romagna è stata emanata una legge regionale (L.R. 34/98) che stabilisce chiaramente i 3 gradini e le 3 esigenze a cui intende dare risposta:
- l'autorizzazione assolve principalmente una funzione base di garanzia nei confronti del cittadino:le prestazioni sanitarie, qualunque sia il soggetto erogatore (pubblico o privato) e la forma di erogazione (a carico del SSN o a pagamento), sono effettuate in strutture di cui è verificata una complessiva adeguatezza;
- l'accreditamento assolve principalmente ad una seconda e più precisa garanzia verso il cittadino: i soggetti erogatori sono qualificati rispetto a ulteriori elementi più approfonditi in termini di qualità complessiva da una parte, ed in termini di maggiore specificità e caratterizzazione in relazione alle diversa natura specialistica delle prestazioni dall'altra, al fine di selezionare quelli maggiormente adeguati a fornire prestazioni a carico del SSN;
- i rapporti (contratti) per l'erogazione delle prestazioni sono ad assicurazione della coerenza tra le prestazioni sanitarie a carico del SSN e la programmazione sanitaria regionale, e questo assolve ad una ultima funzione di garanzia: la ricerca di un impiego efficiente dei mezzi finanziari pubblici.
Più in dettaglio, l'art. 8-ter del D.Lgs.502/92 come successivamente modificato stabilisce che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. L'autorizzazione è prevista in caso di costruzione di nuove strutture, adattamento di strutture già esistenti e loro diversa utilizzazione, ampliamento o trasformazione nonché trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è inoltre richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del c. 4 dell'art. 8-ter cit., nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
L'art. 8-ter cit. prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del D.L. 398/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 493/93 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di migliorare le garanzia di accesso ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 8 L. 59/97, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 8, c. 4, D.Lgs. 502/92 come successivamente modificato.
Alle Regioni è stato demandato il compito di determinare:
a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.
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Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus)
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