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Assistenza e Sanità

  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda A44 - Farmacie

    La farmacia è definita come struttura sanitaria integrata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, con funzione di erogazione di medicinali e di ogni altra prestazione connessa alla salute del cittadino per la quale risulta eventualmente autorizzabile/autorizzata.

    La normativa vigente in materia prevede infatti che la dispensazione al pubblico, anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare, dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva alle farmacie pubbliche e private, tutte convenzionate ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

    Nel caso particolare degli istituti di ricovero e case di cura private e per tutte le altre strutture pubbliche e private ove vengono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi è affidata a servizi autonomi di farmacia interna operanti sotto la responsabilità di personale farmacista.

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda A45 - Strutture per anziani

    La Del.G.R. 564/00 (Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34) individua le seguenti tipologie di strutture per anziani:

    - centro diurno assistenziale (definito come "struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza" con capacità ricettiva che va di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 25 ospiti);

    - comunità alloggio (definita come "struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà" con capacità ricettiva di norma pari ad una massimo di 12 ospiti);

    - casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani (definita come "struttura socio-assistenziale a carattere residenziale destinata ad anziani non autosufficientidi grado lieve" con capacità ricettiva non superiore ai 120 posti residenziali);

    - casa protetta/RSA (definita come "struttura socio sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere" con capacità ricettiva pari - di norma - ad un massimo di 60 posti residenziali con un'organizzazione degli spazi e delle prestazioni per nuclei di ospiti di circa 20-30 persone ciascuno. Le strutture con capacità ricettiva superiore, che in ogni caso non può superare il limite di 120 posti, devono anch'esse organizzare gli spazi e le prestazioni per nuclei di circa 20-30 persone ciascuno).

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda B25 - Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali e sociosanitarie (Del. G.R. 564/00)

    L'obbligo di autorizzazione al funzionamento previsto dall'art. 1 della L.R. 34/98 riguarda le strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore della Del. G.R. 564/00 e quelle di nuova istituzione, gestite sia da soggetti pubblici che privati che:

    - hanno sede nel territorio regionale;

    - offrono ospitalità di tipo residenziale e semiresidenziale e - indipendentemente dalla denominazione dichiarata - rientrano nelle tipologie specifiche indicate nella parte II della Del. G.R. 564/00 ed offrono servizi rivolti a:

    - minori per interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi della famiglia;

    - cittadini portatori di handicap per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e sostegno della famiglia;

    - anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona ed al sostegno della famiglia;

    - cittadini malati di AIDS o con infezione da HIV che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

    Non sono soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento:

    - le strutture con finalità prettamente abitative;

    - le strutture che offrono ospitalità ai soli fini della frequenza a corsi scolastici o di istruzione;

    - le strutture con finalità formative o di inserimento lavorativo;

    - le strutture di cui L.R. 34/97 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori";

    - le strutture con finalità diverse da quelle socio-assistenziali anche se al lorointerno sono ospitati soggetti deboli o a rischio di emarginazione;

    - gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento per anziani e disabili, le casefamiglia, che accolgono fino ad un massimo di 6 ospiti.

    Il soggetto gestore di queste strutture è comunque tenuto a comunicare l'avvio ditali attività con le modalità di cui al paragrafo 9.1 Del. G.R. 564/00.

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda B26 - Autorizzazione alla detenzione/impiego di sorgenti radioattive RX utilizzate a scopo medico

    L'art. 22 D.Lgs. 230/95 stabilisce che, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 L. 1860/62 e s.m.i. e a parte i casi rispetto ai quali la predetta legge o il decreto stesso prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, "chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, 30 giorni prima dell'inizio della detenzione, al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Ausl, e, ove di competenza, all'ispettorato provinciale del lavoro (...)", indicando i mezzi di protezione posti in atto.

    Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui sopra le pratiche in cui le sorgenti di radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:

    a) le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5, art. 22, D.Lgs. 230/95;

    b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma 5, art. 22;

    c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti condizioni:

    1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 26;

    2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;

    3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all'art. 4 D.Lgs. 230/95);

    4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 26;

    d) gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

    1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'art. 26;

    2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio un'intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all'art. 4);

    e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 Sv (Sv = siviert, nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace, per le definizioni si rimanda all'art. 4);

    f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo smaltimento.

    Oltre a quanto in precedenza specificato, l'art. 27 D.Lgs. 230/95 prevede che "gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo". Le attività di cui sopra sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

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  • guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda B27 - Autorizzazione alla detenzione e utilizzo gas tossici

    Ai sensi dell'art. 1 R.D. 147/27 considerato gas tossico:

    a) qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

    b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

    I gas tossici fino ad oggi riconosciuti e come tali regolamentati dalle norme sono quelli riportati nella tabella allegata al R.D. 147/27). Tale elenco viene aggiornato con decreti ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del ministero della sanità, su domanda dell'interessato, delle caratteristiche di tossicità di gas non contemplati nell'elenco che altrimenti non potrebbero essere utilizzati.

    Chi intende (anche i chimici) eseguire operazioni con l'impiego di gas tossici deve ottenerne l'abilitazione, il "patentino" (art. 26, R.D. 147/27). L'abilitazione è subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale del candidato nonché al superamento degli esami che constano di prove pratiche e di prove orali.

    La concessione delle autorizzazioni all'uso ed alla custodia di gas tossici è soggetta ad autorizzazione di competenza comunale.

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