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Assistenza e Sanità
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Rilascio del Contrassegno per la mobilità delle persone portatrici di deficit deambulatorioIl contrassegno per la mobilità delle persone portatrici di deficit deambulatorio viene rilasciato a coloro che presentano problemi di deambulazione e ai non vedenti. Ha una validità massima di 5 (cinque) anni su tutto il territorio Italiano. Il periodo di validità dipende dalla tipologia dell'invalidità (sia permanente che temporanea), così come certificata dagli Enti competenti. Il contrassegno è rinnovabile (vedi la sezione "Procedimenti Collegati").
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Rinnovo del Contrassegno per la mobilità delle persone portatrici di deficit deambulatorioIl contrassegno per la mobilità delle persone portatrici di deficit deambulatorio viene rilasciato a coloro che presentano problemi di deambulazione e ai non vedenti. E' possibile richiederlo attraverso la richiesta di
. Ha una validità massima di 5 (cinque) anni su tutto il territorio Italiano. Il periodo di validità dipende dalla tipologia dell'invalidità (sia permanente che temporanea), così come certificata dagli Enti competenti. Nel caso sia accertata l'invalidità temporanea ( periodo inferiore a anni 5 ) l'istanza per ottenere il contrassegno deve essere presentata con marca da bollo da ¤ 11.00
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Scheda A44 - FarmacieLa farmacia è definita come struttura sanitaria integrata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, con funzione di erogazione di medicinali e di ogni altra prestazione connessa alla salute del cittadino per la quale risulta eventualmente autorizzabile/autorizzata.
La normativa vigente in materia prevede infatti che la dispensazione al pubblico, anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare, dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva alle farmacie pubbliche e private, tutte convenzionate ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.
Nel caso particolare degli istituti di ricovero e case di cura private e per tutte le altre strutture pubbliche e private ove vengono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi è affidata a servizi autonomi di farmacia interna operanti sotto la responsabilità di personale farmacista.
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Scheda A45 - Strutture per anzianiLa Del.G.R. 564/00 (Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34) individua le seguenti tipologie di strutture per anziani:
- centro diurno assistenziale (definito come "struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza" con capacità ricettiva che va di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 25 ospiti);
- comunità alloggio (definita come "struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà" con capacità ricettiva di norma pari ad una massimo di 12 ospiti);
- casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani (definita come "struttura socio-assistenziale a carattere residenziale destinata ad anziani non autosufficientidi grado lieve" con capacità ricettiva non superiore ai 120 posti residenziali);
- casa protetta/RSA (definita come "struttura socio sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere" con capacità ricettiva pari - di norma - ad un massimo di 60 posti residenziali con un'organizzazione degli spazi e delle prestazioni per nuclei di ospiti di circa 20-30 persone ciascuno. Le strutture con capacità ricettiva superiore, che in ogni caso non può superare il limite di 120 posti, devono anch'esse organizzare gli spazi e le prestazioni per nuclei di circa 20-30 persone ciascuno).
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Scheda B25 - Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali e sociosanitarie (Del. G.R. 564/00)L'obbligo di autorizzazione al funzionamento previsto dall'art. 1 della L.R. 34/98 riguarda le strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore della Del. G.R. 564/00 e quelle di nuova istituzione, gestite sia da soggetti pubblici che privati che:
- hanno sede nel territorio regionale;
- offrono ospitalità di tipo residenziale e semiresidenziale e - indipendentemente dalla denominazione dichiarata - rientrano nelle tipologie specifiche indicate nella parte II della Del. G.R. 564/00 ed offrono servizi rivolti a:
- minori per interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi della famiglia;
- cittadini portatori di handicap per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e sostegno della famiglia;
- anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona ed al sostegno della famiglia;
- cittadini malati di AIDS o con infezione da HIV che necessitano di assistenza continua e risultano privi del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
Non sono soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento:
- le strutture con finalità prettamente abitative;
- le strutture che offrono ospitalità ai soli fini della frequenza a corsi scolastici o di istruzione;
- le strutture con finalità formative o di inserimento lavorativo;
- le strutture di cui L.R. 34/97 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori";
- le strutture con finalità diverse da quelle socio-assistenziali anche se al lorointerno sono ospitati soggetti deboli o a rischio di emarginazione;
- gli appartamenti protetti ed i gruppi appartamento per anziani e disabili, le casefamiglia, che accolgono fino ad un massimo di 6 ospiti.
Il soggetto gestore di queste strutture è comunque tenuto a comunicare l'avvio ditali attività con le modalità di cui al paragrafo 9.1 Del. G.R. 564/00.
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