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guida_ai_servizi/Segnaposto quadrato guida_ai_servizi  Scheda B27 - Autorizzazione alla detenzione e utilizzo gas tossici


Definizione

Ai sensi dell'art. 1 R.D. 147/27 considerato gas tossico:

a) qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

I gas tossici fino ad oggi riconosciuti e come tali regolamentati dalle norme sono quelli riportati nella tabella allegata al R.D. 147/27). Tale elenco viene aggiornato con decreti ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del ministero della sanità, su domanda dell'interessato, delle caratteristiche di tossicità di gas non contemplati nell'elenco che altrimenti non potrebbero essere utilizzati.

Chi intende (anche i chimici) eseguire operazioni con l'impiego di gas tossici deve ottenerne l'abilitazione, il "patentino" (art. 26, R.D. 147/27). L'abilitazione è subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale del candidato nonché al superamento degli esami che constano di prove pratiche e di prove orali.

La concessione delle autorizzazioni all'uso ed alla custodia di gas tossici è soggetta ad autorizzazione di competenza comunale.

Requisiti

La detenzione a scopo di vendita ovvero l'utilizzo nel ciclo produttivo (per esempio in caso di cantine di produzione e imbottigliamento vini) o per il funzionamento dei circuiti frigoriferi, di gas tossici quali ammoniaca, anidride solforosa, ecc. sono soggetti al rilascio di autorizzazione di competenza comunale. La domanda di autorizzazione, in bollo, deve essere inoltrata a cura del presidente o titolare o legale rappresentante della ditta al Comune ove è ubicato lo stabilimento, e deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);

- ragione sociale o denominazione, sede legale dell'impresa (Ditta Individuale/ Società);

- recapito telefonico;

- codice fiscale e partita IVA;

- sede dell'impianto o deposito nel quale verrà utilizzato o custodito il gas tossico;

- tipo di impianto;tipo e quantitativo di gas per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

Il Comune, ricevuta la domanda, provvede ad inviarne copia all'ASL per acquisirne il parere.

La Commissione Tecnica Provinciale Gas Tossici provvede ad effettuare un sopralluogo.

Se non vengono riscontrate irregolarità, entro 30 giorni vengono trasmessi il parere della Commissione e il nulla osta del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL. Nel caso in cui, durante il sopralluogo, la Commissione prescriva l'esecuzione di lavori, la ditta riceverà direttamente in fase di sopralluogo le indicazioni ed i tempi per la messa a norma degli impianti, trascorsi i quali la Commissione provvederà ad effettuare un altro sopralluogo prima dell'espressione di parere. il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dall'acquisizione del parere della Commissione Provinciale Gas Tossici.

Informazioni dell'ufficio Polizia Municipale
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marca da bollo del valore corrente, sull'istanza, e marca da bollo da apporre sull'autorizzazione rilasciata.

- Diritti per parere enti/uffici coinvolti nell'endoprocedimento (ASL, ...), come da tariffari specifici.

Procedimenti:

- Autorizzazione alla detenzione/utilizzo di gas tossici

- Autorizzazione al trasporto di gas tossici

- Rilascio/revisione patente di abilitazione all'uso di gas tossici