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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B12 - Autorizzazione/deposito di progetti per interventi edilizi in zona sismica


Definizione

La Parte II del D.P.R. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia - in vigore dal 30/06/03) riordina la normativa tecnica per
l'edilizia attraverso il richiamo alle previsioni di cui alla L. 1086/71 ed alla L. 64/74
(concernenti, rispettivamente, la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica ed i provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche). Il D.P.R. 380/01 non si
occupa di riformare il contenuto delle prescrizioni specifiche della normativa tecnica,
che viene lasciato in gran parte inalterato, ma interviene nella riorganizzazione del
collegamento tra le norme tecniche e il nuovo assetto dei soggetti coinvolti nel processo
edilizio.
Sotto il profilo sistematico, l'impostazione della normativa tecnica per l'edilizia individuata dal testo unico ripropone lo schema previgente di suddivisione della materia in tre settori:
- la normativa sulle strutture e sulle qualità dei componenti delle costruzioni;
- la normativa sulle barriere architettoniche;
- la normativa sulla sicurezza degli impianti.
Ciascuno di questi tre settori è stato interessato dalle innovazioni introdotte nella Parte I del testo unico: gli uffici comunali competenti alle attività istruttorie e procedimentali vengono individuati sempre nello sportello unico, gli atti con valenza esterna quali la sospensione dei lavori, l'ordine di ripristino, l'ordine di rimozione, le attività di vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni sono sottoscritti dal dirigente dell'ufficio o dal capo dell'ufficio ove il dirigente non vi sia, l'ufficio del genio civile è sostituito dall'ufficio regionale competente. Anche sotto il profilo della semplificazione procedimentale emerge che la documentazione prodotta per comprovare il rispetto della normativa tecnica è affidata allo sportello unico, il quale è gravato dell'onere di trasferire gli atti alle altre amministrazioni competenti e curarne l'iter di approvazione o di verifica.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, la L.R. 3/99 stabilisce che con decorrenza
dal 12/11/99 gli adempimenti di deposito e di autorizzazione dei progetti per gli interventi
edilizi in zona sismica sono delegati ai Comuni. A tal fine la legge prevede che, per lo svolgimento dei controlli sistematici o a campione, i Comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali, ovvero dei servizi provinciali Difesa del suolo (S.P.D.S), strutture decentrate della Direzione generale ambiente - Regione Emilia-Romagna.
Nell'ambito della disciplina dettata dalla citata L. 64/74 e dall'art. 20 della L. 741/81, nonché - conseguentemente al suddetto art. 20 - dalla L.R. 40/95 di modifiche ed integrazioni alla L.R. 35/84, recante norme per lo snellimento delle procedure per le
costruzioni in zone sismiche (alla quale va riferito il regolamento regionale 19/95), la
R.E.R. ha inteso semplificare le procedure in materia di controlli e indirizzi per l'attività
edilizia e urbanistica in zona sismica, allo scopo di dare concreta attuazione all'art. 20
della L. 741/81, il cui disposto prevede, fra l'altro, la possibilità per le Regioni, riguardo
all'attività edilizia, di "definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con
metodi a campione" delle costruzioni in zona sismica.
Riguardo all'attività edilizia, che deve essere svolta nel rispetto delle norme tecniche
di cui agli artt. 1 e 3 della L. 64/74, oltre che delle norme tecniche di cui alla L. 1086/71 nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, le norme regionali sopra indicate, come modificate con L.R. 31/02, stabiliscono che non possono essere iniziati senza:
- la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori (di cui all'art. 94 D.P.R. 380/01) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/01, le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. 40/95, i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche;
- il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia (di cui all'art. 93 D.P.R. 380/01) del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalità ed i contenuti precisati all'art. 3 L.R. 35/84, i restanti tipi di intervento edilizio.

Requisiti

Ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 380/01, nelle zone sismiche di cui all'art. 83 D.P.R. stesso,
chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a
darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente
ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza
del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della
regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti
e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle

strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi
delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale
devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi
assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni,
in quanto necessari.
In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all'art. 83 D.P.R. 380/01, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

Modalità di presentazione

v. requisiti

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUE
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

In caso di richiesta di preventiva autorizzazione: n. 2 marche da bollo, da apporre sulla domanda e sull'atto autorizzativo rilasciato, diritti di segreteria per l'emissione di parere da parte degli enti ed uffici da coinvolgere nell'endoprocedimento.

Procedimenti collegati
- Autorizzazione preventiva per interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai
sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/01, varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate
su progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. 40/95, e per progetti
presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche
- Deposito di progetti esecutivi di opere edilizie in zona sismica