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Possedere immobili

  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B18 - Variante agli strumenti urbanistici (art. 5 D.P.R. 47/98 e s.m.i.)

    L'art. 5 del D.P.R. 447/98 come modificato dall'art. 5 D.P.R. 440/00 prevede, in caso di progetto presentato in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque tale da richiederne una variazione, il rigetto dell'istanza. Tuttavia, nel caso in cui il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.

    Qualora l'esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della L. 1150/42, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il consiglio comunale.

    La Regione Emilia-Romagna individua nel procedimento di cui all'art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. una procedura semplificata di variante al P.R.G., descritta dall?art. 21 della L.R. 47/78 ed integrata dal comma 5 dell'art. 15 della stessa legge, da applicarsi nei casi previsti dallo stesso art. 15, comma 4, lett. c).

    La Del. G.R. 2767/01, in considerazione del fatto che il procedimento descritto opera con riguardo ai Comuni dotati di piani approvati sia ai sensi della L.R. 20/00 sia ai sensi della legislazione previgente, esamina le due distinte casistiche.

    Dal confronto tra art. 5 del D.P.R. 447/98 e previsioni della L.R. 20/00 emerge che secondo l'art. 30, comma 13, della L.R. 20/00, il procedimento relativo al progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici trova applicazione qualora il contrasto interessi le previsioni contenute nel piano operativo comunale; diversamente, in caso di contrasto del progetto con le previsioni del piano strutturale comunale (e con le previsionidei piani territoriali sovraordinati, come sopra detto), l'istanza presentata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 deve essere senz'altro rigettata.

    Rispetto alla nuova disciplina regionale, non hanno rilievo le questioni relative al rispetto della competenza sovraordinata di approvazione dei piani di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale 206/01, tenuto conto che il procedimento attiene alla variazione di uno strumento urbanistico adottato ed approvato esclusivamente dal Comune.

    Si pone in evidenza tuttavia che alla conferenza dei servizi, prevista ai fini della proposta di variazione urbanistica, deve partecipare la Provincia chiamata ad esprimere riserve esclusivamente sulla conformità della variante contenuta nel progetto al piano strutturale comunale e alle prescrizioni di piani sovracomunali sopravvenuti.

    Il procedimento di cui all'art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. può essere avviato durante il periodo transitorio e fino all'adeguamento della pianificazione territoriale ed urbanistica alla L.R. 20/00.

    Per il suo carattere di specialità, allo stesso non sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 41 della L.R. 20/00, fermi restando i limiti della variazione che può interessare solo gli strumenti urbanistici e la sussistenza delle condizioni come detto.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B19 - Vincolo paesaggistico-ambientale

    Il D.Lgs. 490/99, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge del 8 ottobre, n. 352, tutela al Titolo I i "beni culturali" ed al Titolo II i "beni paesaggistici e ambientali".

    Ai sensi del D.Lgs. 490/99, art. 23, i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'art. 2, c. 1, ll. a), b) e c), D.Lgs. 490/99, hanno l'obbligo di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

    L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 490/99 è invece richiesta per qualsiasi intervento comportante alterazione dello stato dei luoghi individuati come bellezze naturali da tutelare ai sensi del Titolo II D.Lgs. 490/99. In particolare l'art. 151 prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell?art. 140 o dell?art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 del D.Lgs. 490/99 "non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione". I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni di cui sopra hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di 60 giorni. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente Soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, 'autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

    Decorso inutilmente il termine per l?esercizio del potere di annullamento, nei successivi 30 giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l?autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

    L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente Soprintendenza e ne è data comu- nicazione alla Regione. La Regione Emilia-Romagna, con L.R. 26/78 - artt. 7-15 (Modificazionie integrazioni della L.R. del 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - norme in materia ambientale), ha previsto la sub-delega ai Comuni delle competenze relative alla concessione delle autorizzazioni paesaggistiche e alla determinazione delle relative sanzioni.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B23 - Deroga per attività soggette al controllo di prevenzione incendi (art. 6 D.P.R. 37/98 e art. 5 D.M. 4/05/1998)

    Ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 37/98, qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti
    a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche
    tali da non consentire l?integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal D.M. 4/05/98, possono presentare al Comando Provinciale VV.F. domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
    Il Comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette
    entro 30 giorni dal ricevimento, all'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco. L'ispettore
    regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/82, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili
    del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati,
    da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti
    di deroga.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B24 - Parere di conformità antincendio sul progetto (art. 2 D.P.R. 37/98 e art. 1 D.M. 4/05/1998)

    Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 37/98, gli enti e i privati responsabili delle attività di cui
    al D.M. 16/02/82 ?Modificazioni del Decreto ministeriale del 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi' sono tenuti a richiedere al Comando Provinciale VV.F. l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
    Il Comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro 45 giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al 90° giorno.
    In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il Comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione
    della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Schede B22 - Certificato di Prevenzione Incendi (art. 3 D.P.R. 37/98 e art. 2 D.M. 4/05/1998)

    Ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 37/98, completate le opere di cui al progetto approvato,
    gli enti e privati sono tenuti a presentare al Comando Provinciale VV.F. domanda di
    sopralluogo in conformità a quanto previsto nel D.M. 4/05/98.
    Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Comando effettua il
    sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
    richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, dandone
    motivata comunicazione all'interessato.
    Entro 15 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato,
    in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) che costituisce,
    ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
    Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il
    comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai
    fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
    L'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione,
    corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato,
    con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
    antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 D.P.R. 37/98 (Obblighi
    connessi con l'esercizio dell'attività). Il Comando rilascia all'interessato contestuale
    ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini
    antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
    Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il
    sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di
    un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso
    da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di
    cui sopra non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.

    Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano
    allo sportello unico per le attività produttive per il successivo inoltro al Comando,
    in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda
    conforme alle previsioni contenute nel D.M. 4/05/98, corredata da una dichiarazione
    del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla
    data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza
    dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il Comando, sulla
    base della documentazione prodotta, provvede entro 15 giorni dalla data di presentazione
    della domanda.

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