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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A26 - Distributori di carburante ad uso privato


Definizione

Ai sensi dell'articolo 1, punto 1.3, Del. C.R. 355/02, si definisce:
1) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, G.P.L. e metano
per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio
ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi
e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso
privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli
di proprietà di amministrazioni pubbliche;
2) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi
di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e
le attività accessorie.
Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti
generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti
senza la presenza del gestore.
Ai sensi del medesimo art. 1, p. 1.3, Del. C.R. 355/02, un impianto si definisce di
utilità pubblica qualora la sua distanza dall'impianto più vicino risulti superiore a 15 Km
in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.
Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono
invece tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all'interno
di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di
automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio.

Requisiti

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'impianto di un distributore di carburanti
il richiedente deve:
- aver compiuto il 21° anno d'età; nel caso in cui il richiedente sia una società, il
requisito dell'età deve essere posseduto dal legale rappresentante;
- essere cittadino italiano o ente italiano o degli stati membri dell'UE oppure
società con sede sociale in Italia o nei predetti stati oppure persona fisica o
giuridica avente nazionalità di stati che ammettono i cittadini, gli enti e le
società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ad uso di
autotrazione.

Modalità di presentazione

Autorizzazione all'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti per
autotrazione ad uso privato
Ai sensi dell'art. 6, punto 6.3, Del. C.R. 355/02, le autorizzazioni per nuovi impianti
ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio a seguito
di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali,
così come stabilito dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 32/98. L'autorizzazione deve contenere
il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza
che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata.
Per impianto ad uso privato può intendersi anche un unico impianto utilizzato da
aziende controllate o partecipate dagli enti locali, purché tra di esse convenzionate. L'autorizzazione in questo caso deve essere intestata ai soggetti convenzionati.
Le verifiche sulla idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e
ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre 15 anni dalla precedente
verifica.

Attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti presso distributori
automatici di carburante
Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di
operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato
dal Comune sede dell'impianto, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti
prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le attestazioni,
valide per un anno e rinnovabili, dovranno inoltre contenere le eventuali prescrizioni
dell'autorità sanitaria e dei VV.F. concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
Il Comune dovrà accertare che gli operatori economici e gli altri utenti interessati siano
in possesso di impianti e attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.

Collaudo
I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non
possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato al
Comune competente per territorio, del collaudo da parte dell'apposita Commissione
costituita almeno da un dipendente comunale con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio, da un
rappresentante dell'ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, da un rappresentante dell'ARPA e dell'ASL.
Il collaudo deve di norma essere effettuato entro 3 mesi dalla richiesta.
Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle
norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui
al punto 2.2, comma 1, punti d), e), g), h), j), Del. C.R. 355/02 è asseverata da attestazione
rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco.
In caso di ristrutturazione totale o parziale dell'impianto, su domanda dell'interessato
corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante
il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali,
di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle
norme regionali in materia, il Comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento
anticipato presso le competenti amministrazioni.
Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente
- Marche da bollo del valore corrente, sull?istanza e sull?atto autorizzativo finale.
- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione all'impianto di distributore di carburanti ad uso privato

- Autorizzazione alla modifica di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato

- Autorizzazione al subingresso in impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato

- Autorizzazione al trasferimento di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato

- Collaudo di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato

Di carattere generale

- Industria insalubre [Scheda B03]: cfr. in particolare elenco industrie insalubri di II classe, voce B29 "Idrocarburi - servizi stradali di distribuzione" di cui al D.M. 5/09/1994

- Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: cfr. in particolare attività n. 18 "Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazionead uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio" di cui al D.M. 16/02/1982 "Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed aicontrolli di prevenzione incendi - art. 4 della L. 26 luglio 1965, n. 966"

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]