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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A24 - Commercio elettronico


Definizione

Secondo quanto stabilito dalla Commissione europea con comunicazione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni
COM(97) 157 "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico" il commercio
elettronico - o e-commerce - consiste nello svolgimento, per via elettronica, di attività commerciali
e di transazioni e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni
e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l'effettuazione di operazioni finanziarie e di
borsa, gli appalti ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni.
Il commercio elettronico può assumere a seconda del tipo di soggetti coinvolti
(cliente finale, agente, oppure fornitore) tre forme fondamentali:
1) Business-to-Business: commercio elettronico tra aziende, in cui i soggetti coinvolti
non sono consumatori finali.
2) Business-to-Consumer: commercio elettronico che riguarda la fornitura di beni
e servizi direttamente all'utente finale.
3) Intra-Business: commercio elettronico intra-aziendale, che coinvolge un'azienda
con sedi dislocate sul territorio o un insieme di aziende appartenenti allo
stesso gruppo.

A seconda delle modalità di vendita, l'e-commerce può essere inoltre distinto in:
1) commercio elettronico diretto, in cui la vendita dei beni avviene in via telematica
mentre la consegna del prodotto avviene secondo le modalità tradizionali.
2) commercio elettronico indiretto, in cui anche la consegna del bene o del servizio
avviene per via telematica (es: vendita di un programma software con consegna
telematica sull'hard disk del computer del cliente).

L'esercizio dell'attività di e-commerce è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 114/98.
Per tale attività tuttavia, considerato che si svolge su rete telematica, non valgono i limiti
di superficie massima.

Requisiti

Commercianti e commercio elettronico
I requisiti necessari per esercitare un'attività commerciale via internet sono gli
stessi richiesti per esercitare l'attività nelle forme tradizionali.
Artigiani e commercio elettronico
La vendita dei propri prodotti da parte dei soggetti iscritti all'albo delle imprese
artigiane deve aver luogo "nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti"; pertanto
la circostanza che la vendita si conclude presso i locali di produzione dell'impresa
deve essere opportunamente evidenziata all'interno del sito internet.

Agricoltori e commercio elettronico
L'esercizio della vendita diretta dei propri prodotti da parte degli agricoltori
(una volta ottenuta l'autorizzazione comunale di cui alla L. 59/63) non è soggetto al
D.Lgs. 114/98.

Piccole e medie imprese industriali e commercio elettronico
Qualora l'industriale venda online i prodotti fabbricati, questi possono essere
acquistati dai consumatori anche direttamente solo se il locale in cui avviene la vendita
si trova nello stabilimento di produzione od in locali ad esso adiacenti.
Il Ministero dell'industria, con la circolare del 18 gennaio 1999, n. 3459/C (in
Disciplina del commercio, 1991, n. 1, p. 160 ss.), ha infatti chiarito che l'attività di vendita
da parte degli industriali fuoriesce dall'ambito applicativo del D.Lgs. 114/98 solo se
svolta nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti, analogamente alla deroga
prevista per gli artigiani.
Qualora la vendita sia esercitata in altri locali, l'industriale riveste anche la "qualifica"
di commerciante, con la sottoposizione al relativo regime (Minindustria, Circ. del
28 maggio 1999, n. 3467/C, in Disciplina del commercio, 1999, n. 2, p. 587 ss.).

Modalità di presentazione

L'art. 18 D.Lgs. 114/98, c. 1, dispone che: "la vendita al dettaglio per corrispondenza
o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione
al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale, se società".
L'attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune
della suddetta comunicazione.
La comunicazione deve indicare il sito web di appartenenza del soggetto che svolge
effettivamente l'attività di vendita sul territorio italiano e riportare tutte le informazioni
relative al deposito merci utilizzato ed ogni altra indicazione utile all'individuazione
del locale di stoccaggio dei prodotti commercializzati.
L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 18 non si applica nel caso in cui l'attività
di commercio telematico abbia ad oggetto beni che non rientrano nel campo di applicazione
del D.Lgs. 114/98. A titolo esemplificativo risulta esclusa dal D.Lgs. 114/98 la
vendita di carburanti e di prodotti del Monopolio di Stato, la vendita delle proprie opere
d'arte o d'ingegno a carattere creativo, le proprie pubblicazioni di natura scientifica o
informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente
Trattandosi di comunicazione non comportante il rilascio di un atto autorizzativo
non è dovuto alcun onere. La comunicazione non è soggetta ad imposta di bollo.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica
- Comunicazione inizio attività di commercio elettronico