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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A23 - Commercio di preziosi


Definizione

L'art. 127 R.D. 773/31 stabilisce che i commercianti di preziosi hanno l'obbligo di
munirsi di apposita licenza rilasciata dal questore. Chi domanda la licenza deve provare
d'essere iscritto, per il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza
mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo
della mancata iscrizione in tali ruoli.
L'art. 244 R.D. 635/40 stabilisce che devono munirsi della licenza prescritta dall'art.
127 in precedenza richiamato i commercianti di articoli con montature o guarnizioni
in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri
e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i commercianti di penne stilografiche nelle
quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida
per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o
alla medesima ditta, anche posti in località diverse. In questo caso tuttavia è necessario
garantire che in ogni esercizio venga conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi
dell'art. 243 del citato decreto.
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del questore che rilascia
la licenza, la copia deve essere vistata dal questore nella cui giurisdizione si trova la
succursale dell'esercizio.
In caso di commercianti stranieri che intendono esercitare sul territorio comunale
l'attività di commercio dei preziosi da essi importati, l'obbligo della licenza è prescritto
anche per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono
provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove
ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Requisiti

Requisiti soggettivi
- Chi intende svolgere attività di vendita di metalli preziosi e punzonare i prodotti
acquistati, fabbricati ed importati deve provvedere all'iscrizione della propria
ditta o società nel registro degli orafi della Camera di Commercio del territorio
di residenza del titolare in caso di ditta individuale ovvero della sede legale in
caso di società; l'iscrizione nel registro è subordinata all'ottenimento della licenza
rilasciata dalla questura prevista per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.
- Oltre al registro degli orafi presso la Camera di Commercio è istituito il registro
nazionale dei fabbricanti ed importatori di metalli preziosi, suddiviso per province.
Tale registro è pubblicato a cura del Ministero dell'industria, commercio ed
artigianato sulla base dei registri trasmessi in copia dalle camere di commercio.

- Requisiti per l'esercizio di attività di commercio
- Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.

Modalità di presentazione

L'esercizio dell'attività specifica risulta subordinato ad una dichiarazione di inizio
attività da inoltrare presso lo sportello unico. L'art. 127 R.D. 773/31 stabilisce che i commercianti di preziosi hanno l'obbligo di munirsi di apposita licenza rilasciata dal questore.
La presentazione della dichiarazione di inizio attività è comunque subordinata
all'acquisizione della suddetta licenza, che potrà essere richiesta presso lo sportello unico
anche contestualmente alla domanda di autorizzazione dell'impianto.
Ai sensi dell'art. 243 R.D. 635/40, i commercianti di preziosi sono tenuti a munirsi
della licenza in parola indipendentemente dal fatto che negozino abitualmente od occasionalmente.
Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio,
i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.
- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica
- Autorizzazione all'esercizio di attività di commercio all'ingrosso di preziosi, compreso
commercio di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi
- Autorizzazione per commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che intendono esercitare attività di commercio preziosi sul territorio italiano
- Autorizzazione per agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori, piazzisti dei fabbricanti,
commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare attività di commercio preziosi sul territorio italiano
- Dichiarazione di inizio attività di commercio di preziosi
- Licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore per commercio di preziosi (art. 127 T.U.L.P.S.)

Di carattere generale
- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;
- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);
- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:
- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]