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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A20 - Autosaloni


Definizione

Il D.M. 1/02/86 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di
autorimesse e simili) definisce l'autosalone o salone di esposizione autoveicoli come
"area coperta destinata all'esposizione ed alla vendita di autoveicoli".
L'art. 9 del citato decreto ministeriale stabilisce che le norme dettate dallo stesso
in merito alle caratteristiche costruttive ed alle modalità di esercizio dell'attività si applicano
agli autosaloni quando il numero di veicoli esposti è superiore a 30.
Con nota n. P1881/4108 sott. 22/21 del 4/11/95 (Autosaloni - Chiarimenti) è stato
inoltre specificato che:
1) gli autosaloni rientrano nel punto 87 del D.M. 16/02/82 quando hanno una
superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 mq;
2) in caso di autosaloni con fino a 30 vetture in esposizione la normativa tecnica
da rispettare è quella prevista dalla circolare n. 75 del 3/07/67 e lettera circolare
5210/4118/4 del 1702/75 (per gli autosaloni con oltre 30 vetture esposte vale
quanto sopra specificato).
Inoltre, il punto 4 della lettera-circolare 26/02/97 n. P267/4108, avente ad oggetto
D.M. 1 febbraio 1986 - Chiarimenti, specifica che: "i ricoveri di autoveicoli in
appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di
prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82, qualora
di superficie lorda superiore a 1.000 mq. Quanto sopra a condizione che gli automezzi
siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia
disconnessa.
Ulteriori criteri di sicurezza che è preferibile adottare:
- autorimesse non sorvegliate (i posti auto e le corsie di manovra devono essere
evidenziati con strisce colorate sulla pavimentazione);
- autorimesse sorvegliate (le corsie di manovra devono essere evidenziate con
strisce colorate sulla pavimentazione)".

Requisiti

Requisiti soggettivi
- Requisiti per l'esercizio di attività di commercio
- Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.

Requisiti dell'impianto
- In caso di autosaloni con fino a 30 vetture in esposizione la normativa tecnica
da rispettare è quella prevista dalla circolare n. 75 del 3/07/67 e lettera circolare
5210/4118/4 del 17/02/75.
- Per gli autosaloni con oltre 30 vetture esposte si applicano le norme dettate dal
D.M. 1/02/86 in merito alle caratteristiche costruttive ed alle modalità di esercizio
dell'attività.

Modalità di presentazione

L'impianto di un autosalone è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte
del Comune.
Qualora l'attività oggetto di richiesta di autorizzazione comprenda la vendita di
auto usate (acquistate), occorre attenersi alla disciplina dettata dagli art.126 e 128 del
T.U.L.P.S. In particolare tale disciplina prevede i seguenti adempimenti:
- comunicazione preventiva (almeno 30 giorni prima dell'avvio) all'autorità di
pubblica sicurezza (Comune) dell'intenzione di esercitare il commercio di cose
usate (detta anche "Presa d'atto");
- rispetto disposizioni in materia di commercio (comunicazione presso lo sportello
unico di avvio esercizio di vicinato per vendita prodotti non alimentari ovvero possesso
dell'autorizzazione al commercio in caso di strutture di vendita medio-grandi);
- compilazione del registro "commercio di cose antiche ed usate", vidimato presso
il Comune, su cui annotare le operazioni giornaliere con particolare riguardo
alle operazioni effettuate, alle generalità dei soggetti interessati, alla data dell?operazione,
alla specie della merce commercializzata, al prezzo pattuito;
- trasmissione dell'elenco dei veicoli in carico all'Ufficio delle Entrate per l'esenzione
tassa di proprietà.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente
- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.
- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica
- Comunicazione per commercio cose usate
Da inoltrare presso il Comune nel caso in cui l'attività da esercitare comprenda
la vendita di veicoli usati.

Di carattere generale
- Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]
- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]
- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:
- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;
- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);
- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:
- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]
- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]
- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]