Scheda A19 - Turismo rurale
| Definizione |
La disciplina del turismo rurale in Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 26/94 "Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione- Abrogazione della L.R. 8 dell'11 marzo 1987". Il turismo rurale è individuato come un nuovo prodotto del mercato turistico regionale, formato da diverse attività che si possono svolgere nel territorio rurale; come nel caso dell'agriturismo sono ammissibili attività di ospitalità, ristorazione, sport, animazione culturale. La differenza fondamentale rispetto all'agriturismo è che l'operatore non è un imprenditore agricolo, ma può essere un operatore turistico già autorizzato. La legge fissa, inoltre, vincoli precisi rispetto ai requisiti degli edifici e degli arredi, in modo da conservare o ripristinare le caratteristiche proprie dell'edilizia e delle tradizioni della zona. Il turismo rurale si pone l'obiettivo di fondere elementi della problematica ambientale con quella del turismo, al fine di una fruizione eco-compatibile del territorio. |
|---|---|
| Requisiti |
Sono ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori: a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20 L.R. 26/94, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle CCIAA; b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA. I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 L.R. 26/94 e dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale di cui all'art. 34 della stessa legge possono iscriversi nell?elenco regionale degli operatori del turismo rurale, tenuto dalla Provincia. |
| Modalità di presentazione |
L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di turismo rurale è rilasciata dal Comune. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di turismo rurale deve essere comprensiva di: - domanda di titolo abilitativo edilizio. Ai fini dell'autorizzazione degli interventi di trasformazione edilizia sui locali o sulle unità immobiliari; necessaria solo in caso di esecuzione di opere edilizie diverse dalla manutenzione ordinaria e dalle opere d'arredo; - domanda di autorizzazione sanitaria. Autorizza l'esercizio dell'attività di turismo rurale previa verifica dell'adeguatezza dei locali, delle attrezzature e degli impianti ai requisiti igienico-sanitari fissati dall?ASL; - domanda di autorizzazione amministrativa all'esercizio di attività di turismo rurale; - domanda di autorizzazione allo scarico; - domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; - domanda di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.). |
| Informazioni dell'ufficio | Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP |
| Altre specifiche o informazioni |
Contribuzione a carico del richiedente - Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale. - Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire. - Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati Per l'attività specifica - Autorizzazione all'apertura od al trasferimento di esercizio per il turismo rurale L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773 del 18 giugno 1931. Al momento della presentazione della domanda ed ai fini della valutazione della stessa dovranno essere dichiarati i servizi di turismo rurale offerti alla clientela e almeno annualmente confermati, contestualmente alla dichiarazione annuale dei prezzi e delle tariffe. Le caratteristiche dei servizi dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'Allegato al regolamento R.E-R. 11/96. Nella relazione allegata alla domanda dovrà essere chiaramente distinta l'offerta di servizi di turismo rurale organizzata dall'azienda da quella comunque disponibile nel territorio. Va inoltre fornito l'elenco dei principali piatti e dei prodotti tipici utilizzati, nonché l'elenco dei fornitori (aziende agricole o commerciali) di provenienza ove reperirli. Va specificato se si utilizzano prodotti di aziende della zona, l'utilizzo parziale o totale di prodotti biologici o provenienti da lotta integrata, le convenzioni con consorzi di prodotti tipici locali, le specialità enogastronomiche. Idonea informazione dovrà essere fornita sulle possibilità di usufruire di strutture per la degustazione dei vini (cantina, tavernetta, locali appositi, ecc). Altri servizi da indicare in domanda: - Piccolo ristoro - Pranzo al sacco - Griglia - Frigorifero a disposizione. - Comunicazione di chiusura di esercizio per il turismo rurale per un periodo superiore agli 8 giorni Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco. - Iscrizione all'elenco regionale degli operatori di turismo rurale La domanda di iscrizione all'elenco regionale deve essere corredata da una dettagliata relazione tecnica che illustri, oltre all'ambiente e al territorio in cui ricade l'iniziativa, le caratteristiche dei servizi organizzati per gli ospiti, secondo quanto indicato all'Allegato al regolamento R.E-R. 11/96. Il richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione relativa alla ricettività e/o ristorazione dell'esercizio già autorizzata, dalla quale emergano le caratteristiche dimensionali e la qualità dei servizi alberghieri ed extralberghieri e di ristorazione forniti. L'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco regionale è svolta dalla Provincia di Bologna con le modalità ed i tempi previsti all?art. 24, c. 5, L.R. 26/94. In sede di istruttoria tecnica la Provincia potrà avvalersi della consulenza di tecnici delle Comunità montane, dei Comuni, di operatori del settore nonché di esperti di materie specifiche. Di carattere generale - Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16] - Certificato di conformità edilizia [Scheda B13] - Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: sono soggette ai controlli antincendi le strutture con più di 25 posti letto - rif. attività n. 84 "Alberghi, pensioni,motels, dormitori e sim. con oltre 25 posti letto" di cui all'elenco del D.M. 16/02/82 N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche: - eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99; - classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.; - usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.); - eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.). Cfr. schede: - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07] - Vincolo idrogeologico [Scheda B08] - Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19] |



