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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A18 - Stabilimenti termali


Definizione

Dal punto di vista legislativo le acque termali sono sottoposte ad un doppio regime normativo. Il primo riguarda l'aspetto minerario, il secondo attiene gli aspetti igienico- sanitari in quanto le acque termali sono sì giacimenti minerari da sfruttare poiché contengono sali minerali, ma vengono usate per le loro proprietà terapeutiche o igienico- speciali.

Ai sensi della legislazione vigente in materia, si definisce acqua minerale e/o termale quell'acqua che, sgorgante da una sorgente od estratta dal sottosuolo, possiede un contenuto di sali minerali che la rende idonea all'uso industriale e mantiene caratteristiche ben definite e costanti nel tempo. Per essere classificata come tale, l'acqua necessita di un apposito riconoscimento da parte del ministero della sanità. Inoltre, la legislazione vigente in materia dal 1913 ha definito la proprietà pubblica delle acque minerali e le ha assoggettate al regime giuridico minerario con R.D. 1443/27, ricomprendendole quindi nel più ampio concetto di miniera. Ciò implica che la ricerca e la coltivazione di acque minerali sono assoggettate ai procedimenti burocratici previsti per le miniere di minerali solidi o gassosi, comprensivi di permesso per la ricerca e rilascio di concessione. In Emilia-Romagna la disciplina del termalismo è, in particolare, dettata dalla L.R. 32/88.

Requisiti

Requisiti soggettivi

- Possesso dell'autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali loro riconosciute (rilasciata dall'ASL).

- Presenza di un medico, che assume la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento, e che deve essere in possesso della specializzazione in idrologia medica, o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, ovvero della specializzazione in igiene.

Ai sensi dell'art. 32 L.R. 32/88, il direttore sanitario risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali. Il direttore sanitario controfirma l'istanza di autorizzazione di cui all'art. 28 della stessa legge. Assicura in particolare che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonché la raccolta ed il coordinamento dei dati statistici, relativi alle cure praticate.

Requisiti dell'impianto

- Ai singoli servizi deve essere preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali.

- Deve essere assicurato il corretto funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale.

- Occorre prevedere adeguati servizi, in particolare di disinfezione e sterilizzazione.

Modalità di presentazione

Le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali sono disciplinate dall'art. 27 L.R. 32/88.

Con il provvedimento di autorizzazione viene approvato il regolamento sanitario interno con le eventuali modifiche ritenute necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.

L'autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività; non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.

La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata all'esito favorevole della visita di controllo dell'ASL. La visita di controllo è richiesta dal titolare della concessione almeno 30 giorni prima della data prevista per la riapertura ed entro tale data dovrà essere effettuata. In caso di mancata effettuazione della visita di controllo entro tale data, l'attività dello stabilimento può regolarmente riprendere, salvo adeguamento alle successive prescrizioni dell'ASL.

La pubblicità degli stabilimenti termali, limitatamente alla parte relativa alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e controindicazioni di tipo sanitario, è sottoposta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell?ASL.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.

- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.

- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Permesso di ricerca di giacimento di acque minerali e/o termali

- Concessione di coltivazione di giacimento di acque minerali e/o termali

- Autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali loro riconosciute

- Autorizzazione all'apertura di stabilimento termale

- Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ed accreditamento

- Autorizzazione all?effettuazione di pubblicità di stabilimento termale

Di carattere generale

- Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: ai fini dell'applicazione della normativa antincendi gli stabilimenti termali sono assimilati agli alberghi; sono pertanto soggetti ai controlli antincendi le strutture con più di 25 posti letto - rif. attività n. 84 "Alberghi, pensioni, motels, dormitori e sim. con oltre25 posti letto" di cui all'elenco del D.M. 16/02/82

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]