Scheda A17 - Rifugi alpini
| Definizione |
L'art. 7 della L.R. 34/88 definisce rifugi alpini "le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni". |
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| Requisiti |
Requisiti soggettivi - Possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio di professione turistica art. 7, c. 5, L. 135/01, "sono professioni turistiche quelle che organizzano eforniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti". - Art. 7, c. 3, L. 135/01, "l'iscrizione al registro delle imprese di cui alla L.580, 29 dicembre 1993, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto 581 del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, costituisce condizioneper l'esercizio dell'attività turistica". - Art. 7, c. 7, L. 135/01, "le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nell'apposito registro, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44del D.Lgs.112, 31 marzo 1998". - Obbligo di iscrizione nel R.E.C., registro esercenti l'attività commerciale, sezioni speciali per le attività ricettive. - Requisiti per licenze di pubblica sicurezza. Requisiti dell'impianto Ai sensi dell'art. 7, c. 2, L.R. 34/88, i rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre: a) di servizio di cucina o attrezzature per cucina comune; b) di spazio attrezzato per consumo di alimenti; c) di spazi attrezzati per il pernottamento; d) di uno spazio coperto che offra riparo e protezione, accessibile dall'esterno e utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.
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| Modalità di presentazione |
Ai sensi dell'art. 9 L. 135/01 e dell'art. 8 L.R. 34/88, l'apertura, il trasferimento di sede e la gestione degli esercizi ricettivi di cui alla presente scheda sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche ai fini di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773, 18 giugno 1931. |
| Informazioni dell'ufficio | Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP |
| Altre specifiche o informazioni |
Contribuzione a carico del richiedente - Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale. - Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire. - Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati Per l'attività specifica - Autorizzazione all'apertura od al trasferimento di rifugio alpino - Comunicazione di chiusura di rifugio alpino per un periodo superiore agli 8 giorni Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco. Di carattere generale - Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16] - Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche: - eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99; - classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.; - usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.); - eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.). Cfr. schede: - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07] - Vincolo idrogeologico [Scheda B08] - Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19] |



