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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A16 - Campeggi e villaggi turistici


Definizione

L'apertura e la gestione di complessi ricettivi turistici all'aperto nella regione Emilia-Romagna sono disciplinate dalla L.R. 1/85. Ai sensi dell'art. 1, sono considerati complessi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici, da recintarsi adeguatamente.

Si definiscono campeggi "i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo". Nei campeggi il numero delle piazzole destinate ad allestimenti o mezzi mobili o fissi per il pernottamento che non siano di proprietà dei turisti non può essere superiore al 25% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

I villaggi turistici sono invece definiti come "complessi realizzati in tende, inallestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento". Le piazzole occupate da allestimenti stabili non possono superare il 60% delle piazzole autorizzate. Le piazzole disponibili ad ospitare turisti con mezzi propri mobili non possono superare il 30% delle piazzole autorizzate.

Nei complessi ricettivi previsti dalla L.R. 1/85 in parola, la superficie utile degli allestimenti fissi non può essere superiore a mq 30 per ogni singola attrezzatura.

Infine, la L.R. 23/01, recante Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna, fornisce le seguenti definizioni:

- Soggiorno in accantonamento: "sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni" (art. 3); gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.

- Soggiorno in area attrezzata: "sono considerati soggiorni in area attrezzata quellirealizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni" (art. 4); questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso; è consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.

Requisiti

Requisiti soggettivi

- Possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio di professione turistica (ai sensi dell'art. 7, c. 5, L. 135/01, "sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti").

- Ai sensi dell'art. 7, c. 3, L. 135/01, "l'iscrizione al registro delle imprese di cui alla L. 580, 29 dicembre 1993, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 581, 7 dicembre 1995, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica".

- Ai sensi dell'art. 7, c. 7, L. 135/01, "le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nell'apposito registro, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112".

- Obbligo di iscrizione nel R.E.C., registro esercenti l'attività commerciale, sezioni speciali per le attività ricettive.

- Obbligo di designazione da parte della società o dell'organizzazione che intende ottenere il rilascio di autorizzazione all'apertura e gestione di un complesso turistico all'aperto di un gestore; il titolare o il gestore possono nominare un loro rappresentante previa autorizzazione da richiedere tramite apposita istanza inoltrata presso lo sportello unico comunale.

- Possesso di polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

- Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.

- Requisiti per licenze di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

Requisiti dell'impianto

Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

È richiesto il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 109 T.U.L.P.S. (R.D. 773/31).

Inoltre, i complessi ricettivi all'aria aperta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

1) le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq 60 tranne che in zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno dove allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti è consentita la delimitazione di piazzole di dimensione inferiore, alla condizione che il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq 50 per piazzola;

2) gli allestimenti fissi dovranno essere installati su piazzole di superficie netta non inferiore a mq 75;

3) il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:

- 1 WC ogni 25 ospiti;

- 1 lavandino ogni 25 ospiti;

- 1 lavapiedi ogni 100 ospiti;

- 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti;

- 1 lavello stoviglie ogni 50 ospiti;

- 1 lavatoio panni ogni 80 ospiti

- 1 vuotatoio chimico ogni 250 ospiti;

il calcolo dei suddetti servizi è fatto sulla base della ricettività calcolata secondo le modalità indicate dalla L.R. 1/85, detratto il numero degli utenti che utilizzano

servizi ad uso esclusivo delle singole piazzole o allestimenti fissi;

4) in aggiunta agli spazi riservati alla circolazione veicolare e pedonale ed ai servizi tecnologici all'interno del complesso debbono essere riservati almeno mq 8 per piazzola per uso ricreativo e parcheggio di cui almeno il 50% allestito con attrezzature da dare in uso gratuito agli ospiti ed accorpati in un'unica area;

5) per la determinazione degli spazi privati, pubblici e da destinare all'uso pubblico, all'interno dei complessi ricettivi che non hanno carattere di impresa valgono le disposizioni delle norme dei piani regolatori comunali relativi alle zone turistico-residenziali.

Modalità di presentazione

Ai sensi dell'art. 2 L.R. 1/85, l'apertura e la gestione dei complessi indicati all'articolo 1 sono subordinate, in virtù del disposto dell'art. 60, lett. c), D.P.R. 616, del 24 luglio 1977, a preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un complesso turistico all'aperto può comprendere anche l'esercizio delle attività di bar, di ristorante, di spaccio di generi alimentari e non alimentari, di autorimessa e di altri servizi, limitatamente alle persone ospitate.

Prima di autorizzare l'esercizio dell'attività il Comune è tenuto ad accertare l'agibilità degli impianti sia sotto il profilo igienico-sanitario che di sicurezza pubblica.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'amministrazione comunale deve stipulare una convenzione con il titolare o con il gestore del complesso turistico all'aperto per vietare la vendita frazionata delle piazzole e delle installazioni stabili, l'affitto a tempo indeterminato e qualsiasi forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzole e delle installazioni medesime.

Il Comune avrà cura di comunicare alla regione l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi complessi ricettivi di cui all'art. 1 L.R. 1/85 e le eventuali revoche.

L'autorizzazione viene rilasciata con carattere annuale o stagionale e viene vidimata annualmente. Essa deve indicare, oltre al numero delle piazzole, anche la ricettività massima consentita. Qualora l'autorizzazione per l'esercizio del complesso abbia carattere annuale, può essere consentita la chiusura temporanea per un periodo di tre mesi a scelta del gestore, il quale deve darne preventiva comunicazione allo sportello unico.

Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nell'art.11 L.R. 1/85 o che intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal Comune sulla base di presentazione di apposita istanza.

L'art. 6 della L.R. 1/85 prevede che i complessi ricettivi all'aria aperta vengano classificati per tipologia.

La classifica si articola da 1 a 4 stelle per i campeggi e da 2 a 4 stelle per i villaggi turistici e viene attribuita in base ai requisiti posseduti in conformità alle specifiche riportate sull'apposito allegato della legge.

L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione.

Oltre alla classifica da assegnare al momento del rilascio dell'autorizzazione, il Comune procede alla riclassificazione di tutti i complessi ad ogni quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio.

Infine, le modalità di autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata sono stabilite dall'art. 5 L.R. 23/01. In particolare, per lo svolgimento dei soggiorni di cui sopra, occorre presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.

- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.

- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione all'apertura od al trasferimento di campeggio o villaggio turistico

- Classificazione per tipologia di complessi turistici all'aria aperta

- Comunicazione di chiusura di esercizio di campeggio o villaggio turistico per un periodo superiore agli 8 giorni

- Comunicazione al Comune di svolgimento di soggiorno in accantonamento ed in area attrezzata

- Comunicazione di svolgimento di campeggi autoorganizzati

Di carattere generale

- Procedimenti Vigili del Fuoco [Schede B22, B23, B24]: sono soggette ai controlli antincendi le strutture con più di 25 posti letto - rif. attività n. 84 "Alberghi,pensioni, motels, dormitori e sim. con oltre 25 posti letto" di cui all'elenco del D.M. 16/02/82

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]