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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A15 - Bed & Breakfast


Definizione

Ai sensi dell'art. 1, c. 2, della L.R. 29/01, recante Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed and breakfast", si definisce esercizio di bed and breakfast "l'attività ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita offra un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di 4 camere e con un massimo di 10 posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali".

L'esercizio di cui sopra è condotto avvalendosi della normale organizzazione familiare.

L'esercizio dell'attività, svolto nei limiti di cui alla L.R. 29/01, non costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale già in atto nelle unità immobiliari utilizzate e comporta per i proprietari o i possessori delle unità immobiliari stesse l?obbligo di residenza e dimora nella medesima.

Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i 270 giorni.

La permanenza degli ospiti negli esercizi non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a 30 giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.

Requisiti

Requisiti soggettivi

- L'esercizio dell'attività di bed & breakfast è condotto avvalendosi della normale organizzazione familiare.

- Obbligo di residenza e dimora del titolare dell'attività di bed & breakfast nelle unità immobiliari ove la stessa si svolge.

Requisiti dell'impianto

- I locali adibiti all'attività ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene vigenti.

- Devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

- un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti dell'esercizio, qualora l'attività si svolga in più di una stanza;

- la pulizia quotidiana dei locali;

- il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;

- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

- somministrazione della prima colazione.

Modalità di presentazione

L'attività di bed & breakfast può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività ai sensi della L. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.s.m., art. 19, da inviare al Comune territorialmente competente.

Il Comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, comunicandone l'esito alla Provincia.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.

- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.

- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Denuncia di inizio attività di bed and breakfast

- Comunicazione al Comune ed alla Provincia del periodo di apertura di attività di bed and breakfast e dei prezzi minimi e massimi praticati con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

- Comunicazione al comune ed alla Provincia del movimento degli ospiti all'interno di attività di bed and breakfast da effettuarsi mensilmente su apposito modulo ISTAT, a fini di rilevazione statistica.

Di carattere generale

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell?edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]

In caso di denuncia senza opere edilizie, non essendo previsto il rilascio di un atto autorizzativi non è dovuto nessun onere. La denuncia non è soggetta ad imposta di bollo.