Scheda A15 - Bed & Breakfast
| Definizione |
Ai sensi dell'art. 1, c. 2, della L.R. 29/01, recante Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed and breakfast", si definisce esercizio di bed and breakfast "l'attività ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita offra un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di 4 camere e con un massimo di 10 posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali". L'esercizio di cui sopra è condotto avvalendosi della normale organizzazione familiare. L'esercizio dell'attività, svolto nei limiti di cui alla L.R. 29/01, non costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale già in atto nelle unità immobiliari utilizzate e comporta per i proprietari o i possessori delle unità immobiliari stesse l?obbligo di residenza e dimora nella medesima. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i 270 giorni. La permanenza degli ospiti negli esercizi non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a 30 giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite. |
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| Requisiti |
Requisiti soggettivi - L'esercizio dell'attività di bed & breakfast è condotto avvalendosi della normale organizzazione familiare. - Obbligo di residenza e dimora del titolare dell'attività di bed & breakfast nelle unità immobiliari ove la stessa si svolge. Requisiti dell'impianto - I locali adibiti all'attività ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene vigenti. - Devono essere assicurati i seguenti servizi minimi: - un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti dell'esercizio, qualora l'attività si svolga in più di una stanza; - la pulizia quotidiana dei locali; - il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana; - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; - somministrazione della prima colazione. |
| Modalità di presentazione |
L'attività di bed & breakfast può essere intrapresa previa denuncia di inizio attività ai sensi della L. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.s.m., art. 19, da inviare al Comune territorialmente competente. Il Comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, comunicandone l'esito alla Provincia. |
| Informazioni dell'ufficio | Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP |
| Altre specifiche o informazioni |
Contribuzione a carico del richiedente - Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale. - Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire. - Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.
Procedimenti collegati Per l'attività specifica - Denuncia di inizio attività di bed and breakfast - Comunicazione al Comune ed alla Provincia del periodo di apertura di attività di bed and breakfast e dei prezzi minimi e massimi praticati con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. - Comunicazione al comune ed alla Provincia del movimento degli ospiti all'interno di attività di bed and breakfast da effettuarsi mensilmente su apposito modulo ISTAT, a fini di rilevazione statistica. Di carattere generale - Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16] - Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]
N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche: - eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99; - classificazione dell?edificio secondo il P.R.G.; - usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.); - eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.). Cfr. schede: - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07] - Vincolo idrogeologico [Scheda B08] - Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19] In caso di denuncia senza opere edilizie, non essendo previsto il rilascio di un atto autorizzativi non è dovuto nessun onere. La denuncia non è soggetta ad imposta di bollo. |



