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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A13 - Affittacamere e case per vacanze


Definizione

Esercizi di affittacamere

La L.R. 34/88 definisce gli esercizi di affittacamere come "strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari".

Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

- cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

- fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Inoltre, l'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria.

Case ed appartamenti per vacanza

La L.R. 34/88 definisce le case e appartamenti per vacanza come "immobili composti ciascuno da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti unitariamente, in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi".

Nella gestione di case e appartamenti per vacanza devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

- di energia elettrica, acqua, gas, e, nel periodo invernale, riscaldamento;

- ricevimento e recapito ospiti ubicato non necessariamente nel comune dove hanno sede gli immobili, ma anche in comuni limitrofi;

- manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici.

Le unità abitative da affittare per uso turistico devono disporre di una superficie minima utile complessiva di mq 28 e garantire un rapporto non inferiore a mq 8 per ogni posto letto. Tali unità abitative devono possedere inoltre i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l'edilizia residenziale. Gli arredi e le suppellettili in dotazione alle singole unità abitative debbono essere in buono stato di conservazione dal punto di vista funzionale ed igienico.

La gestione delle case ed appartamenti per vacanza può avvenire in forma imprenditoriale quando viene esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di cinque o più case o appartamenti e li concede in affitto con le modalità e nei limiti sopra indicati; si considera gestione in forma imprenditoriale anche l'attività esercitata su un numero inferiore di case od appartamenti nel caso in cui venga svolto almeno uno dei seguenti servizi o attività:

- servizio di pulizia e cambio biancheria;

- promozione e propaganda.

Requisiti

Requisiti soggettivi

- Possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio di professione turistica (ai sensi dell'art. 7, c. 5, L. 135/01, "sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti").

- Ai sensi dell'art. 7, c. 3, L. 135/01, "l'iscrizione al registro delle imprese di cui alla L. 580, 29 dicembre 1993, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto 581 del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, costituiscec ondizione per l'esercizio dell'attività turistica".

- Ai sensi dell'art. 7, c. 7, L. 135/01, "le imprese turistiche e gli esercenti professionituristiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possonoessere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo ilprincipio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nell'apposito registro, acondizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento,per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalleleggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cuiall'art. 44 del D.Lgs. 112, 31 marzo 1998".

- Obbligo di iscrizione nel R.E.C., registro esercenti l'attività commerciale, sezioni speciali per le attività ricettive.

- Requisiti per licenze di pubblica sicurezza.

Modalità di presentazione

Ai sensi dell'art. 9 L. 135/01, l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi di cui alla presente scheda sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche ai fini di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773, 18 giugno 1931.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.

- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.

- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione all'apertura od al trasferimento di esercizio di affittacamere o di case per vacanze

- Comunicazione di chiusura di esercizio di affittacamere o di case per vacanze per un periodo superiore agli 8 giorni

Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni, il titolare dell?autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

Di carattere generale

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]