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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A12 - Panificio


Definizione

L'art. 14, c. 1, L. 580/67, definisce pane il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio). L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono in particolare disciplinati dalla L. 1002/56.

Requisiti

Requisiti soggettivi

- Possesso della licenza di panificazione rilasciata dalla camera di commercio, industria ed artigianato in caso di nuovo impianto di panifici, trasformazione e trasferimento di panifici esistenti.

- Requisiti per l'esercizio di attività artigianale

- Requisiti per l'esercizio di attività di commercio

Requisiti dell'impianto

- I panifici per essere abilitati a produrre pane debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta.

Modalità di presentazione

L'impianto di un panificio è soggetto ad autorizzazione da richiedersi presso lo sportello unico.

L'art. 2 della L. 1002/56 stabilisce che i panifici di nuovo impianto sono soggetti ad autorizzazione della camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, sentita un'apposita commissione tecnica.

L'art. 22 del D.Lgs. 112/98 ha assoggettato la suddetta autorizzazione all'istituto del silenzio-assenso, in particolare stabilendo che l'esercizio dei panifici, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla L. 1002/56 si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della L. 241/90, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro un termine di 60 giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della L. 241/90.

L'art. 3 della L. 1002/56, recante norme per la panificazione, prevede che per l'esercizio di nuovi panifici muniti dell'autorizzazione della camera di commercio ai sensi dell'art. 2 della legge medesima (rilasciata previo accertamento circa l'effettiva esigenza dell'apertura di un nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti ed al volume della produzione nella località), debba essere conseguita una specifica licenza di panificazione da rilasciare da parte della medesima camera di commercio previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti. La medesima licenza è necessaria anche per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti.

Sulla base dell'art. 22, c. 2, del D.Lgs. 112/98 la licenza si intende assentita (criterio del silenzio-assenso) secondo le modalità di cui sopra.

Ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, l'interessato deve richiedere, entro 1 anno dalla notifica, il collaudo degli impianti.

A seguito della richiesta di collaudo la Commissione Tecnica di cui all'art.3 della L. 1002/56 effettua il sopralluogo per l'accertamento dell'efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari di legge.

I trasferimenti di panifici sono disciplinati diversamente a seconda che il trasferimento avvenga all'interno della stessa località o al di fuori della stessa.

Per località si intende l'intero territorio comunale per i Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, la circoscrizione amministrativa per i Comuni con popolazione superiore.

I trasferimenti all'interno della stessa località non sono soggetti al rilascio di autorizzazione.

L'interessato deve richiedere allo sportello unico il collaudo degli impianti, utilizzando il relativo modulo di domanda.

In caso di trasferimenti al di fuori della località, gli interessati devono presentare domanda di autorizzazione.

Ottenuta l'autorizzazione l'interessato deve richiedere allo sportello unico, entro un anno dalla notifica, il collaudo degli impianti, utilizzando il relativo modulo di domanda.

Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione l'azienda è tenuta a regolarizzare la propria posizione presso il registro imprese o albo artigiani.

Per quanto concerne gli ampliamenti e le trasformazioni di un panificio, sussiste una diversa disciplina a seconda della variazione della superficie di cottura richiesta e del conseguente aumento di potenzialità produttiva.

Sono concessi senza alcuna autorizzazione le seguenti trasformazioni:

a) senza aumento della superficie di cottura;

b) con aumento della superficie di cottura fino a raggiungere un massimo di 12mq;

c) con aumento della superficie di cottura fino ad un massimo di mq 4 per gli impianti con superficie totale superiore a 12mq.

Per gli incrementi di superficie di cottura maggiori, gli interessati devono richiedere l'autorizzazione ed il collaudo come in precedenza specificato.

In caso di cessione di azienda con contratto di compravendita, affitto d'azienda, o cambio di denominazione sociale, l'interessato deve presentare la relativa comunicazione/dichiarazione di inizio attività, compilata sul relativo modulo, allegando copia o segnalando gli estremi di registrazione e deposito dell'atto o contratto che ha dato origine alla variazione.

Ricevuta la comunicazione/dichiarazione di inizio attività lo sportello unico e la CCIAA, per i profili di propria rispettiva competenza, procedono alla verifica delle autocertificazioni prodotte e dei requisiti morali e professionali dichiarati dall'interessato.

Entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta di modifica l'azienda è tenuta a regolarizzare la propria posizione presso il registro imprese o albo artigiani.

In caso di variazioni della compagine sociale, quali ingresso nuovi soci, recesso soci, variazioni ai poteri di rappresentanza e di firma deve essere data notizia presentando la relativa comunicazione allo sportello unico.

Riguardo agli orari di apertura, chiusura domenicale e festiva, attraverso l'art. 11, c. 13, L. 265/99, il legislatore nazionale ha previsto l'abrogazione della L. 611/66 sul riposo settimanale degli addetti alla produzione ed alla vendita del pane.

Contemporaneamente, è stato previsto che l'attività di panificazione sia soggetta al D.Lgs. 114/98 in materia di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, per cui:

- ai sensi dell'art. 11, c. 4, di tale decreto le imprese di panificazione devono osservare la chiusura domenicale e festiva dell?esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni locali rappresentative delle imprese della categoria, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

- ai sensi dell'art. 12, nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, le imprese di panificazione possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva;

- ai sensi dell'art. 13, le imprese di panificazione (e in genere gli esercizi del settore alimentare) devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive (il sindaco definisce le relative modalità);

- infine, i Comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza ed alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull?istanza e sull?atto autorizzativo finale.

- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.

- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione all'ampliamento/trasformazione di panificio (diversa disciplina a seconda della variazione della superficie di cottura richiesta e del conseguente aumento di potenzialità produttiva)

- Autorizzazione al trasferimento di panificio (diversa disciplina a seconda che il trasferimento avvenga all?interno della stessa località o al di fuori della stessa)

- Autorizzazione della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato della Provincia di Bologna per panificio di nuovi impianto

- Collaudo di nuovo panificio ovvero a seguito di trasferimento o trasformazione di panificio esistente

- Comunicazione/dichiarazione di inizio attività per variazioni non soggette ad autorizzazione o ad altra procedura

- Licenza di panificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato della Provincia di Bologna per nuovo panificio, trasferimento o trasformazione di panificio esistente

Di carattere generale

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

- Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce 11 "Panetteria,pasticceria ed affini con non più di 300 Kg di farina al giorno" di cui all'All. 1 "Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo" al D.M. 25/07/91 e voce 9 "Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/g" di cui all'All. 2 "Elenco delle attività a ridottoinquinamento atmosferico" al D.M. 25/07/91

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]