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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A09 - Laboratorio artigianale per la produzione di alimenti


Definizione

Ai sensi dell'art. 2 della L. 443/85 "Legge quadro per l'artigianato", si definisce
imprenditore artigiano "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità
di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli
oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente
il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni
alla libertà d'accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della
sua professione".
Ai sensi dell'art. 3 L. 443/85, è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore
artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento
di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi,
escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione
nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie
all'esercizio dell'impresa. Si definisce inoltre artigiana l'impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla L. 443/85 e con gli scopi di cui sopra, è costituita ed esercitata
in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per
azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei
soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente
sul capitale.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore
o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure
in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare
di una sola impresa artigiana.
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale
dipendente diretto personalmente dall?imprenditore artigiano o dai soci, sempre che
non superi i seguenti limiti:
- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti
può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendiste;
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra:
- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica
ai sensi della L. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73, sempre che
non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa
artigiana;
- sono computati i familiari dell?imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, che svolgano la loro
attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell?ambito dell?impresa
artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell?impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Rientrano tra le attività di cui alla presente scheda: le pizzerie da asporto, le rosticcerie,
le gelaterie, le pasticcerie, i laboratori artigianali per la produzione del pane, ecc.
Tali attività sono soggette al rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 26 D.P.R.
327/80 in caso di nuovo impianto, modifica, trasferimento.

Requisiti

Requisiti soggettivi
- Titolarità di una sola impresa artigiana.
- Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, obbligatoria per tutte le
imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 L. 443/85 secondo le formalità
previste per il registro delle ditte agli artt. 47 e seguenti del R.D.
2011/34. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di
modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D.
2011/34 e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.
In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione
o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa
può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno
dei requisiti previsti all'art. 2 L. 443/85, per un periodo massimo di 5 anni o
fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio
dell?impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto,
interdetto o inabilitato.
L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni
a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad
massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di
cui al primo comma dell'art. 4 L. 443/85 mantengono l'iscrizione all'albo.
- Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione
propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente
all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si
applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo le disposizioni relative all'iscrizione
al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa
di cui alla L. 426/71, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative
statali.
- In caso di panificio: possesso della licenza di panificazione rilasciata dalla
Camera di commercio, industria ed artigianato per nuovo impianto, trasformazione
e trasferimento di panifici esistenti.

Requisiti dell'impianto
- Rispetto limiti dimensionali di cui alla L. 443/85.
- Rispetto requisiti igienico-sanitari stabiliti dai Regolamenti Comunali d'Igiene.

Modalità di presentazione

Il rilascio dell'autorizzazione al nuovo impianto, modifica o trasferimento di
laboratori artigianali per la produzione di alimenti (es. pizzerie da asporto, rosticcerie,
gelaterie, pasticcerie, laboratori artigianali per la produzione del pane, ecc) è
subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 26 D.P.R.
327/80.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente
- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.
- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.
- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica
come da tariffari specifici.

 

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione all'apertura di laboratorio alimentare di tipo artigianale

- Autorizzazione al subingresso in laboratorio alimentare di tipo artigianale

- Autorizzazione al trasferimento di laboratorio alimentare di tipo artigianale

- Autorizzazione sanitaria per laboratorio alimentare di tipo artigianale "nuovo impianto, trasferimento, modifiche)

- Comunicazione di cessazione di laboratorio alimentare di tipo artigianale.

Di carattere generale

- Emissioni in atmosfera [Scheda B01]: cfr. in particolare voce 11 "Panetteria,pasticceria ed affini con non più di 300 Kg di farina al giorno" di cui all'All. 1 "Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo" al D.M. 25/07/91 e voce 9 "Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farinanon superiore a 1.500 kg/g" di cui all?All. 2 "Elenco delle attività a ridottoinquinamento atmosferico" al D.M. 25/07/91

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

 

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]