Vai al Menù  |  Vai al contenuto principale

home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A06 - Vendita di prodotti agricoli


Definizione

L'art. 1 D.Lgs. 228/01 definisce imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo o di selvicoltura o di allevamento di animali e attività connesse.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

La disciplina dell'attività di vendita da parte di imprenditori agricoli di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda è dettata dall'art. 4 D.Lgs. 228/01 che stabilisce in particolare che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 L. 580/93, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Requisiti

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Sono necessari i requisiti per l'esercizio dell'attività agricola.

- Requisiti per l'esercizio di attività agricola.

Modalità di presentazione

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 114/98 e della L.R. 12/99.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

Trattandosi di comunicazione non comportante il rilascio di un atto autorizzativo, non è dovuto alcun onere. La comunicazione è esente dall'imposta di bollo.

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Comunicazione di vendita da parte di imprenditori agricoli di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda