Scheda A05 - Ittiturismo
| Definizione |
Il D.Lgs. 226/01 regola il settore della pesca ed acquacoltura, precisando che l'imprenditore ittico è equiparato a quello agricolo a tutti gli effetti. In particolare fra le attività connesse a quelle della pesca sono previste quelle di ospitalità, ristorazione, servizi, attività ricreative finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori. Tali attività devono essere esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate "ittiturismo". Agli ospiti di questa forma di turismo, oltre alla somministrazione di cibi e bevande ed eventualmente al pernottamento, viene data la possibilità di partecipare alle operazioni di pesca nelle sue più varie forme e ottenere informazioni sugli aspetti socio-culturali del settore. |
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| Requisiti |
Requisiti soggettivi - Requisiti per l'esercizio di attività agricola In particolare per l'esercizio dell'ittiturismo (D.Lgs. 226/01) ed attività di pesca in laghetti nell'ambito di attività agrituristica (D.Lgs. 228/01), il D.Lgs. 228/01 ha ridefinito i contenuti dell'art. 2135 del Codice Civile, ha integrato la L. 730/85 sull'agriturismo e ha esteso anche ai soggetti giuridici la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; il D.Lgs. 226/01 ha invece riordinato il settore della pesca, parificando l'imprenditore ittico a quello agricolo a titolo principale e istituendo l'attività di ittiturismo. A seguito della ridefinizione operata dal D.Lgs. 228/01, l'art. 2135 del Codice Civile ora definisce imprenditore agricolo chi esercita l'attività di coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di bestiame e altre attività connesse. Fra le attività connesse devono intendersi quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività svolte in qualità di impresa agricola. Il D.Lgs. 228/01 precisa poi che si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori e i loro consorzi, quando utilizzano per le loro attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono ai soci medesimi beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo sono i seguenti: a) imprenditori agricoli a titolo principale; b) cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi; c) cooperative formate da almeno il 50% di imprenditori agricoli che utilizzano prodotti conferiti in prevalenza da soci; d) società di persone, se almeno la metà dei soci è imprenditore. Per le società in accomandata la percentuale si riferisce ai soci accomandatari; e) società di capitali, quando oltre il 50% del capitale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Le tipologie di attività consentite sono: - dare ospitalità anche in spazi aperti destinati ai campeggiatori e somministrare pasti e bevande anche superalcoliche; - svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e ippoturistiche, finalizzate ad una migliore fruizione del territorio - degustazione prodotti aziendali compresa la somministrazione di cibi e bevande. Requisiti dell'impianto È necessario mettere in atto opportuni accorgimenti tecnici per garantire la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato anche in situazioni metereologiche ed idrauliche eccezionali. |
| Modalità di presentazione |
Ai sensi dell'art. 24 L.R. 11/93 come modificato con art. 2, c. 5, L.R. 38/01, con l'autorizzazione alla realizzazione impianti costituiti da laghetti e specchi d'acqua appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche e finalizzati all'esercizio dell'attività di pesca, sono stabiliti la superficie dei bacini, la durata dell'attività, le specie che possono essere immesse, il rifornimento idrico, le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall?'ASL, gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni metereologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato, le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato, il divieto di asportazione del pesce in vivo. L'allevamento di specie ittiche da destinare al consumo alimentare eventualmente associato all'esercizio dell'attività di allevamento pesce per pesca sportiva è consideratoa tutti gli effetti un'attività agricola ed è subordinato al parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL. Il pesce allevato di misura inferiore alla metà di quella consentita per la pesca può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento. Ai sensi dell'art. 2 L.R. 23/78 non sono soggetti all'obbligo della licenza di pesca gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi. I fruitori degli impianti di cui trattasi sono invece tenuti al possesso delle licenza di pesca almeno di tipo "B", che autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di attrezzi quali canne con o senza mulinello armate con uno o più ami, lenza a mano, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera e della pesca ricreativa con bilancione e bilancia delle misure. La licenza deve essere in corso ed in regola con gli adempimenti previsti dalle norme regionali. |
| Informazioni dell'ufficio | Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP |
| Altre specifiche o informazioni |
Contribuzione a carico del richiedente - Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale. - Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire. - Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici. Procedimenti collegati Per l'attività specifica - Parere igienico-sanitario del Servizio veterinario dell'ASL Di carattere generale - Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16] - Certificato di conformità edilizia [Scheda B13] N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche: - eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99; - classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.; - usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.); - eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.). Cfr. schede: - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07] - Vincolo idrogeologico [Scheda B08] - Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19] |



