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home_page/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A04 - Floricoltura


Definizione

La disciplina dell'attività specifica di produzione e di commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali per la Regione Emilia-Romagna è dettata dalla L.R. 3/98.

Requisiti

Requisiti soggettivi

Possono presentare la domanda di autorizzazione all'impianto ed all'esercizio dell'ttività di cui trattasi i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 3/98.

La domanda deve essere presentata dagli interessati prima di iniziare l'attività.

Sono stabiliti i seguenti requisiti (Del. G.R. 382/98):

- per i produttori: debbono essere imprenditori agricoli ed essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, a norma dell'art. 8 della L. 580 del 29 dicembre 1993;

- per i commercianti: debbono essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

- per gli importatori: debbono essere iscritti all'albo del commercio all'ingrosso presso la competente CCIAA, ai sensi della L. 125 del 25 marzo 1959. Per gli importatori di legname è obbligatoria, altresì, l'iscrizione al Registro degli esercenti l'attività commerciale (REC).

Requisiti soggettivi specifici per l'imprenditore agricolo

L'imprenditore agricolo per ottenere l'autorizzazione a produrre deve dimostrare di conoscere personalmente o tramite un responsabile tecnico appositamente designato, le tecniche di produzione e le normative fitosanitarie riguardanti le categorie dei vegetali per i quali chiede l'autorizzazione a produrre.

Il possesso di tale requisito si intende soddisfatto se l'imprenditore:

- è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione vegetale, Diploma di Perito Agrario, Agrotecnico, diploma di qualifica professionale nel settore agricolo o altro titolo di studio equipollente ad uno dei sopracitati, oppure è in possesso di un attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica, conseguito dopo avere frequentato un corso di formazione professionale;

- ha superato con esito favorevole un colloquio, atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e le relative normative, in funzione del tipo di richiesta inoltrata. Il colloquio deve essere effettuato alla presenza di una commissione, istituita in seno al servizio fitosanitario regionale, formata da tre membri di cui uno esperto in tecniche vivaistiche e presieduta da un ispettore fitosanitario. La commissione è affiancata da un segretario;

- è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 34/82.

Qualora l'imprenditore agricolo si avvalga di un responsabile tecnico, questi deve essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al primo punto elenco.

Qualora il tecnico non sia alle dirette dipendenze della ditta, deve:

- essere iscritto ad un albo professionale;

- essere in possesso di apposita delega, sottoscritta dalle parti, a rispondere al servizio fitosanitario regionale in nome e per conto del titolare dell'azienda.

Produttori - Condizioni ed obblighi per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione a produrre può essere rilasciata solo per i vegetali disciplinati dalla legge, prodotti esclusivamente nella propria azienda.

Si considerano prodotti in azienda i materiali coltivati o ricoltivati secondo le definizioni contenute nell'allegato 4 alla legge stessa.

Qualora il produttore commercializzi anche piante non prodotte nella propria azienda, deve rispettare le normative che regolamentano tale attività, in particolare:

- le piante finite acquistate da terzi devono essere collocate nei locali utilizzati per l'attività commerciale se presenti; in ogni caso devono essere mantenute separate da quelle prodotte direttamente e non eccedere, in valore, la percentuale prevista dalla vigente normativa;

- l'attività commerciale deve risultare dal certificato anagrafico del registro delle imprese presso la CCIAA di competenza.

Commercianti - condizioni ed obblighi per il rilascio dell'autorizzazione

Il locale adibito all'esercizio dell'attività commerciale deve disporre di un'adeguata illuminazione, naturale o artificiale, che garantisca la sopravvivenza delle piante.

Quando l'attività commerciale venga esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi merceologici promiscui, le piante devono essere collocate entro uno spazio delimitato da apposite pareti (pannelli, scaffalature, ecc.) che assicurino un adeguato isolamento.

Nel caso in cui l'attività commerciale di piante e materiale di propagazione vegetale sia svolta da supermercati, centri commerciali e strutture assimilabili, alla presentazione della domanda di autorizzazione il direttore responsabile dovrà allegare la documentazione indicata nella parte B dell'allegato 2 alla L.R. 3/88.

Rivenditori-riconfezionatori di sementi ortive della categoria standard

Condizioni ed obblighi per il rilascio dell'autorizzazione

Il rivenditore di sementi ortive della categoria standard, che vende le singole confezioni dopo averle riconfezionate ed etichettate, deve apporre alle nuove confezioni un proprio cartellino ed essere dotato delle seguenti attrezzature:

- locale adeguato al volume dell'attività lavorativa e separato da altri ambienti;

- macchina per realizzare piccole confezioni di sementi (imbustatrice o inscatolatrice);  bilancia. In funzione dell'attività svolta, può essere necessario disporre di ulteriore attrezzatura: etichettatrice, bobinatrice, reggettatrice, termosaldatrice, germinatoio, apparecchio specifico per determinare l'umidità del seme.

Ai sensi dell'art. 4 L.R. 3/98, presso la struttura fitosanitaria regionale è istituito il registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell?art. 2. o che abbiano denunciato l?inizio dell?attività ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. L'iscrizione al suddetto registro deve essere richiesta al momento della presentazione della domanda di autorizzazione anche da parte dei commercianti all'ingrosso di vegetali o prodotti vegetali per i quali esiste il rischio di organismi nocivi da quarantena.

- Requisiti per l'esercizio di attività agricola

- Requisiti per l'esercizio di attività commerciale.

Modalità di presentazione

L'esercizio dell'attività in questione ai sensi della richiamata legge regionale è subordinato al possesso di specifica autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

Sono escluse dall'autorizzazione:

- la produzione finalizzata all'esclusiva commercializzazione dei fiori recisi e delle fronde ornamentali da recidere (con l'esclusione di agrumi e vite);

- l'attività artigianale finalizzata all'allestimento di parchi e giardini, che non preveda la produzione ed il commercio di piante;

- la commercializzazione, nell'ambito di altre categorie merceologiche (es.: supermercati, negozi di alimentari, di ortofrutta, ecc.) delle piante aromatiche destinate all'esclusivo uso alimentare, anche se in vaso;

- il commercio delle sementi già confezionate, ad esclusione dei tuberi-seme di patate;

- la cessione estemporanea di piante non destinate alla riproduzione (es. raccolta fondi di solidarietà), a condizione che provengano da ditte regolarmente autorizzate.

Debbono essere in possesso dell'autorizzazione:

a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, escluse le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo;

b) i commercianti di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi;

c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o di altri materiali, comprese le sementi, di cui all'allegato V, parte B, direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale;

d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi ad eccezione dei produttori che si limitano ad effettuare la commercializzazione al minuto presso la propria azienda;

e) i rivenditori di sementi ortive della categoria standard, ai sensi dell'art. 3, c. 4, L. 195/76, che vendono le singole confezioni dopo averle riconfezionate;

f) i soggetti che commercializzano a qualunque titolo tuberi-seme di patate;

g) i produttori e commercianti di legnami di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale. Ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), f), g) di cui sopra si applica la normativa relativa alla denuncia di inizio attività.

I soggetti non in possesso della prevista autorizzazione che intendano produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda, devono preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le specie ed i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione.

Sono esonerati dalla dichiarazione di cui sopra i produttori di piccoli quantitativi di specie vegetali non sottoposte a lotte obbligatorie e destinati a superfici di limitata estensione, secondo quanto previsto dalla giunta regionale con specifica deliberazione.

Informazioni dell'ufficio Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP
Altre specifiche o informazioni

Contribuzione a carico del richiedente

- Marche da bollo del valore corrente, sull'istanza e sull'atto autorizzativo finale.

- Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire.

- Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici.

Procedimenti collegati

Per l'attività specifica

- Autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale per la produzione di piante e dei relativi materiali di propagazione

- Autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale per la commercializzazione di piante e di materiali di propagazione vegetale (escluse le sementi)

- Autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale all'importazione di prodotti soggetti a controlli fitosanitari

- Autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale per l'attività di rivenditori riconfezionatori di sementi ortive della categoria standard

- Certificazione volontaria igienico-sanitaria fruttiferi

- Dichiarazione di autoproduzione. La dichiarazione deve essere inoltrata al Servizio fitosanitario regionale utilizzando la modulistica dallo stesso predisposta in caso di produzione di piante e relativi materiali di propagazione (escluse le sementi) destinati all'esclusivo impiego ai fini produttivi all'interno della propria azienda. La dichiarazione deve essere presentata nel caso in cui le piante prodotte superino i limiti stabiliti dalla normativa regionale (100 piante per le specie frutticole ed ornamentali, 1.000 piante per specie orticole).

Di carattere generale

- Emissioni in atmosfera [Scheda B01] (cfr. in particolare voce n. 13 "serre" di cui all'Allegato I "Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo" al D.M. 25/07/91)

- Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16]

- Certificato di conformità edilizia [Scheda B13]

N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche:

- eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;

- classificazione dell'edificio secondo il P.R.G.;

- usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.);

- eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.).

Cfr. schede:

- Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07]

- Vincolo idrogeologico [Scheda B08]

- Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19]