Scheda A02 - Apicoltura
| Definizione |
L'art. 1 della L.R. 35/88 individua l'apicoltura come "attività agricola che si inquadra nell'economia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente". Ai sensi dell'art. 8, gli alveari presenti sul territorio regionale sono soggetti a denuncia obbligatoria da parte dei proprietari. Il servizio veterinario dell'ASL vigila sull'attuazione degli interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e promuove periodici accertamenti sanitari sugli apiari, anche in collaborazione con gli esperti delle associazioni degli apicoltori. Ancora ai sensi dell'art. 8, i proprietari sono tenuti a comunicare, singolarmente o tramite le loro associazioni, entro 48 ore al comune di arrivo gli spostamenti di alveari in nuove postazioni e l'introduzione di alveari in Emilia-Romagna provenienti da altre regioni. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate nel rispetto del disposto del regolamento in materia di nomadismo (art. 9, L.R. 35/88: "Al fine di promuovere un razionale sfruttamento delle risorse e la pratica dell'impollinazione a mezzo delle api e, per quanto possibile, limitare la diffusione di malattie, il Consiglio regionale adotta un regolamento che prevede la disciplina del nomadismo e stabilisce le distanze tra gli apiari"). |
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| Requisiti |
Requisiti soggettivi Per gli allevatori di api regine: obbligo di iscrizione all'apposito albo degli allevatori a scopo commerciale di api regine di razza "Ligustica" istituito presso la Regione Emilia-Romagna (cfr. Regolamento regionale 29/91 "Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art.12 della L.R. 35, 25 agosto 1988, concernente la tutela e sviluppo dell'apicoltura"). La permanenza nell'albo degli allevatori è subordinata al rispetto, da parte dell'allevatore, degli impegni assunti all'atto dell'iscrizione, all'ottemperanza delle disposizioni emanate dalla commissione regionale per l'albo degli allevatori di api regine di razza "Ligustica" di cui all'art. 2 del Regolamento R.E-R. 29/91 ed all'idoneità biotecnica degli allevamenti. L'idoneità biotecnica, data dall'insieme dei parametri biometrici e dalle caratteristiche dell'allevamento, è verificata dalla suddetta commissione. L'idoneità sanitaria compete al servizio veterinario dell'ASL. L'ammissione e la permanenza nell'albo sono subordinate all'impegno da parte dell'allevatore, nell'ambito della metodologia del miglioramento genetico della razza "Ligustica", ad instaurare un rapporto di collaborazione e di interscambio di ceppi con gli apicoltori della zona di rispetto e con altri apicoltori di fiducia. Requisiti dell'impianto Distanze minime tra gli apiari, calcolate dal centro dei singoli apiari. Gli apiari, sia nomadi che stanziali, devono essere collocati all'esterno dei raggi di rispetto determinati in base alla consistenza come di seguito specificato: - m. 100 di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari; - m. 150 di raggio se gli apiari sono formati da 11 a 20 alveari; - m. 250 di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari; - m. 500 di raggio se gli apiari sono formati da 31 e più alveari.
Distanze minime degli apiari da: - civili abitazioni occupate da terzi; - edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente; - strade statali, provinciali, comunali, autostrade e ferrovie; fissate dai regolamenti edilizi locali.
Obbligo di identificazione di tutti gli alveari tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico (art. 8, c. 3, L.R. 35/88). |
| Modalità di presentazione |
L'autorizzazione all'impianto di un'attività di apicoltura ed all'esercizio della stessa è rilasciata dallo sportello unico sulla base di istanza in bollo presentata dall'interessato corredata della necessaria documentazione. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di apicoltura deve essere comprensiva di domanda di titolo abilitativo edilizio finalizzata all'autorizzazione di interventi di trasformazione edilizia su locali o unità immobiliari; si rende necessaria solo in caso di esecuzione di opere edilizie diverse dalla manutenzione ordinaria e dalle opere d'arredo. |
| Informazioni dell'ufficio | Sportello Polifunzionale edilizia ed attività economiche-SUAP |
| Altre specifiche o informazioni |
Contribuzione a carico del richiedente - Marche da bollo del valore corrente, sull?istanza e sull?atto autorizzativo finale. - Contributo di costruzione e diritti di segreteria per D.I.A./permesso di costruire. - Diritti di emissione pareri di uffici ed enti terzi coinvolti nella procedura unica come da tariffari specifici. Procedimenti collegati Per l'attività specifica - Comunicazione di spostamento di alveari in nuove postazioni o di introduzione di alveari in Emilia-Romagna provenienti da altre Regioni (nomadismo) Chiunque intenda praticare il nomadismo nel territorio della Regione Emilia- Romagna deve darne comunicazione scritta al Presidente della Provincia di destinazione entro il mese di febbraio di ogni anno, per una programmazione negli spostamenti degli alveari nel territorio provinciale. Contestuale comunicazione deve essere data al/ai Comune/Comuni interessato/i; ciò costituisce assolvimento, in via preventiva, a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 35 del 25 agosto 1988. - Denuncia degli alveari. I possessori di alveari sono tenuti a denunciare annualmente gli stessi presso il comune, che provvede a darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL per consentire i controlli di competenza (art. 8, c. 1, L.R. 35/88). Il censimento degli alveari presenti sul territorio comunale deve essere effettuato nel rispetto delle modalità stabilite dalla Del. G.P.R. 394 del 21/06/86. - Iscrizione all'Albo degli allevatori a scopo commerciale di api regine di razza "Ligustica" presso la Regione Emilia-Romagna (Assessorato all'agricoltura ed alimentazione) L'iscrizione all'albo avviene, su proposta del Comitato consultivo di cui all'art. 3 L.R. 35/88, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Agricoltura e Alimentazione, previo parere della Commissione regionale per l'albo degli allevatori di api regine di razza "Ligustica" di cui all'art. 2 del Regolamento R.E-R. 29/91. Di carattere generale - Permesso di costruire/D.I.A. [Schede B14, B16] - Certificato di conformità edilizia [Scheda B13] N.B. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alle seguenti verifiche: - eventuale vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99; - classificazione dell?edificio secondo il P.R.G.; - usi ammessi per l'edificio o nella zona di interesse (secondo le norme tecniche di attuazione al P.R.G.); - eventuali ulteriori vincoli (es. vincolo idrogeologico, ecc.). Cfr. schede: - Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) [Scheda B07] - Vincolo idrogeologico [Scheda B08] - Vincolo paesaggistico-monumentale (Soprintendenza) [Scheda B19] |



