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Scheda B27 - Autorizzazione alla detenzione e utilizzo gas tossiciAi sensi dell'art. 1 R.D. 147/27 considerato gas tossico:
a) qualsiasi sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
I gas tossici fino ad oggi riconosciuti e come tali regolamentati dalle norme sono quelli riportati nella tabella allegata al R.D. 147/27). Tale elenco viene aggiornato con decreti ministeriali specifici conseguenti al riconoscimento ufficiale da parte del ministero della sanità, su domanda dell'interessato, delle caratteristiche di tossicità di gas non contemplati nell'elenco che altrimenti non potrebbero essere utilizzati.
Chi intende (anche i chimici) eseguire operazioni con l'impiego di gas tossici deve ottenerne l'abilitazione, il "patentino" (art. 26, R.D. 147/27). L'abilitazione è subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale del candidato nonché al superamento degli esami che constano di prove pratiche e di prove orali.
La concessione delle autorizzazioni all'uso ed alla custodia di gas tossici è soggetta ad autorizzazione di competenza comunale.
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Scheda B28 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i.)Nell'ambito del processo di riforma del Sistema Sanitario nazionale attuato con i D.Lgs. 502/92 e 517/93 viene definita, tra l'altro, una nuova modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie (art. 8, c. 4 e 7) che prevede che l'autorizzazione al funzionamento delle strutture è necessaria per chiunque intenda erogare prestazioni, soggetti privati o pubblici; inoltre, viene abolito il sistema delle convenzioni, sostituito da un regime cosiddetto di "rapporti basati sull'accreditamento".
Successivamente, con un atto di indirizzo e coordinamento (D.P.R. del 14 gennaio 1997) sono stati stabiliti i requisiti minimi che devono essere posseduti da tutte le strutture ove si intende esercitare attività sanitaria, necessari quindi per il rilascio dell'autorizzazione.
I requisiti sono sia di tipo strutturale (caratteristiche degli edifici, degli impianti, degli spazi) e tecnologico (dotazioni e caratteristiche di apparecchiature, attrezzature, arredi), che di tipo organizzativo (capacità di programmazione, gestione, organizzazione delle attività, del personale, delle informazioni).
Per le strutture già in esercizio è stato previsto un periodo (differenziato a seconda della tipologia dei requisiti) durante il quale devono essere effettuati gli adeguamenti necessari per essere in regola con i nuovi requisiti.
L'autorizzazione ha una scadenza temporale, essendo prevista una verifica/conferma ogni 3/5 anni.
Poiché la materia è stata affidata alle Regioni, in Emilia-Romagna è stata emanata una legge regionale (L.R. 34/98) che stabilisce chiaramente i 3 gradini e le 3 esigenze a cui intende dare risposta:
- l'autorizzazione assolve principalmente una funzione base di garanzia nei confronti del cittadino:le prestazioni sanitarie, qualunque sia il soggetto erogatore (pubblico o privato) e la forma di erogazione (a carico del SSN o a pagamento), sono effettuate in strutture di cui è verificata una complessiva adeguatezza;
- l'accreditamento assolve principalmente ad una seconda e più precisa garanzia verso il cittadino: i soggetti erogatori sono qualificati rispetto a ulteriori elementi più approfonditi in termini di qualità complessiva da una parte, ed in termini di maggiore specificità e caratterizzazione in relazione alle diversa natura specialistica delle prestazioni dall'altra, al fine di selezionare quelli maggiormente adeguati a fornire prestazioni a carico del SSN;
- i rapporti (contratti) per l'erogazione delle prestazioni sono ad assicurazione della coerenza tra le prestazioni sanitarie a carico del SSN e la programmazione sanitaria regionale, e questo assolve ad una ultima funzione di garanzia: la ricerca di un impiego efficiente dei mezzi finanziari pubblici.
Più in dettaglio, l'art. 8-ter del D.Lgs.502/92 come successivamente modificato stabilisce che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. L'autorizzazione è prevista in caso di costruzione di nuove strutture, adattamento di strutture già esistenti e loro diversa utilizzazione, ampliamento o trasformazione nonché trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è inoltre richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del c. 4 dell'art. 8-ter cit., nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
L'art. 8-ter cit. prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del D.L. 398/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 493/93 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di migliorare le garanzia di accesso ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 8 L. 59/97, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 8, c. 4, D.Lgs. 502/92 come successivamente modificato.
Alle Regioni è stato demandato il compito di determinare:
a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.
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Scheda B29 - Autorizzazione sanitaria per la produzione - preparazione - confezionamento alimentiLa normativa vigente prevede che l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione,
preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari sia subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Comune in caso di depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale ed animale e di piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Per piccoli laboratori artigianali devono intendersi gli esercizi in cui prevale l'aspetto della somministrazione su quello della produzione; pertanto, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria i ristoranti, le trattorie, i bar, le osterie e gli esercizi pubblici dove si svolge attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, i panifici in cui si proceda alla produzione o preparazione di dolci e di altri prodotti di gastronomia. Sono, ancora, soggetti alla predetta autorizzazione sanitaria i locali per preparazione di pasti con annesse mense ed i refettori scolastici aziendali, le case di riposo, e similari (art. 25, l. c), D.P.R. 327/80).
Con riguardo ai depositi, la legge prevede che siano autorizzati i depositi all'ingrosso
di sostanze alimentari. I depositi annessi ad esercizi di vendita al dettaglio non rientrano
in tale caso.
I depositi annessi a supermercati non vanno di per sé autorizzati; lo stesso supermercato
non necessita di autorizzazione in quanto esercizio di vendita al pubblico, ma in quanto e se contiene laboratori di preparazione annessi alla vendita (es. doratura pane, macelleria, pescheria, gastronomia, ecc.); diversamente è soggetto a solo nulla osta come qualsiasi esercizio di vendita al minuto.
Rientrano, invece, nell'ambito della competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, salvi i casi in cui la legge o regolamenti speciali riservino la competenza al Ministero della Sanità, le autorizzazioni di laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale o miste di origine prevalentemente vegetale, nonché le autorizzazioni di laboratori e stabilimenti per la
produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale
o miste di origine prevalentemente animale (art. 25, l. a) e b), D.P.R. 327/80).
Un'ulteriore particolarità concerne le macellerie, per le quali necessita il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'autorità comunale (art. 29 del R.D. del 20 dicembre 1928 n. 3298).
Sono esclusi dall'autorizzazione sanitaria i locali in cui non si producono né si preparano sostanze alimentari, come ad esempio i refettori in cui si consumano cibi preparati altrove, anche se vengono riscaldati all'atto della somministrazione, ed in genere gli esercizi pubblici in cui si effettui solo la vendita di cibi preconfezionati o da sottoporre a semplice riscaldamento.
L'autorizzazione sanitaria viene rilasciata con riferimento all'aspetto igienico strutturale
dei locali e delle attrezzature. L'autorizzazione è valida a tempo indeterminato, a condizione che non vengano apportate modifiche.
Per chi intenda esercitare un'attività oggetto di autorizzazione sanitaria, resta comunque
l'obbligo di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente. -
Schede A27 - Distributori di carburante ad uso pubblicoAi sensi dell'articolo 1, punto 1.3, Del. C.R. 355/02, si definisce:
1) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, G.P.L. e metano
per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio
ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi
e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso
privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli
di proprietà di amministrazioni pubbliche;
2) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi
di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e
le attività accessorie.
Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti
generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti
senza la presenza del gestore.
Ai sensi del medesimo art. 1, p. 1.3, Del. C.R. 355/02, un impianto si definisce
di utilità pubblica qualora la sua distanza dall?impianto più vicino risulti superiore a
15 Km in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento
al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica
stradale. -
versamento tassa rifiutiVersamento della Tassa Smaltimento Rifiuti




