Vai al Menù  |  Vai al contenuto principale


Aprire una nuova attività

  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A60 - Servizio di taxi con autovettura

    La legge 21/92 definisce il servizio di taxi con autovettura ed il servizio di noleggio con conducente come "autoservizi pubblici non di linea"; in particolare il servizio di taxi con autovettura viene definito come atto a soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito comunale e con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, lacuali od aerei.

    Il servizio di taxi con autovettura viene effettuato su richiesta del trasportato o dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, esclusivamente nelle piazzole all'uopo individuate con provvedimento del sindaco. Il comune, nel rispetto delle norme regionali, si dota di un regolamento disciplinante le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea eventualmente condiviso ed adottato su area sovracomunale al fine di garantire una maggiore razionalità ed efficienza di servizio.

    Leggi tutto l'articolo:
  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B09 - Autorizzazione all'apertura, trasferimento, ampliamento della superficie di grandi strutture di vendita

    L'art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. f), definisce grandi strutture di vendita gli esercizi
    aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e) per le medie strutture.
    Ai sensi dell'art. 4 cit., l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale
    deve intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
    depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
    Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale,
    ove, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
    L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici:
    alimentare e non alimentare.

    Leggi tutto l'articolo:
  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B10 - Autorizzazione all'apertura, trasferimento, ampliamento della superficie di medie strutture di vendita

    L'art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, l. e), definisce medie strutture di vendita gli esercizi
    aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) per gli esercizi di vicinato e fino a
    1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.
    nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
    Ai sensi dell'art. 4, l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve
    intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
    e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
    locali di lavorazione, uffici e servizi.
    Una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita è il centro commerciale,
    ove, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 114/98, l. g), più esercizi commerciali sono inseriti
    in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e
    spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale
    si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
    dettaglio in esso presenti.
    L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici:
    alimentare e non alimentare.

    Leggi tutto l'articolo:
  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B11 - Comunicazione di apertura, trasferimento, ampliamento della superficie di esercizio di vicinato

    L'art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, lett. d), definisce esercizi di vicinato quelli aventi superficie
    di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
    Ai sensi dell'art. 4, l. c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve
    intendersi l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
    e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
    locali di lavorazione, uffici e servizi.
    L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici:
    alimentare e non alimentare.

    Leggi tutto l'articolo:
  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda B21 - Comunicazione svolgimento attività di campeggi didattico-educativi

    La L.R. 23/01, recante Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-
    educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna, fornisce le seguenti definizioni:
    - Soggiorno in accantonamento: "sono considerati soggiorni in accantonamento
    quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento
    e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori,
    per una durata non superiore a 20 giorni" (art. 3); gli edifici adibiti a
    soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alle
    capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite
    da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.
    - Soggiorno in area attrezzata: "sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli
    realizzati presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture posate
    sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a 20 giorni" (art.
    4); questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte ad accogliere
    un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienicosanitarie
    disponibili e deve essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento
    ai mezzi di soccorso; è consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi
    fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno.
    L'art. 6 della L.R. 23/01 definisce inoltre il campeggio autoorganizzato: "Sono considerati
    campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree
    o terreni idonei per una durata non superiore a 20 giorni"

    Leggi tutto l'articolo: