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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A43 - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a domicilio del consumatore

    L'attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore
    (catering) è individuata dall'art. 3, c. 6, l. a) della L. 287/91. Tale comma in particolare
    prevede che le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande a domicilio
    del consumatore non sono sottoposte a contingente numerico.
    In Emilia-Romagna, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, è stata individuata
    un'unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
    subordinata solo al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, la L.R.
    14/03 prevede all'art. 7 che i pubblici esercizi siano costituiti da un'unica tipologia
    "per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
    gradazione".

    Altre novità introdotte dalla legislazione regionale rispetto a quella statale, rilevanti
    ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla presente scheda, riguardano l'abolizione
    dell'iscrizione al R.E.C. (Registro esercenti il commercio).
    A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 14/03, in Emilia-Romagna ha dunque
    cessato di avere diretta applicazione la L. 287/91, fatti salvi l'art. 4, c. 2, con riferimento
    alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della legge regionale stessa, e l'art. 9.
    L'applicabilità della L.R. 14/03 all'attività di cui alla presente scheda è stabilita
    dall'art. 2, c. 3: "La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di
    alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente
    adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali
    non aperti al pubblico".
    I criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi
    di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 4, c. 2, L.R. 14/03, non si
    applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione
    di alimenti e bevande da effettuarsi a domicilio del consumatore di cui alla presente
    scheda (art. 4, c. 5, L.R. 14/03).

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A44 - Farmacie

    La farmacia è definita come struttura sanitaria integrata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, con funzione di erogazione di medicinali e di ogni altra prestazione connessa alla salute del cittadino per la quale risulta eventualmente autorizzabile/autorizzata.

    La normativa vigente in materia prevede infatti che la dispensazione al pubblico, anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare, dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva alle farmacie pubbliche e private, tutte convenzionate ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.

    Nel caso particolare degli istituti di ricovero e case di cura private e per tutte le altre strutture pubbliche e private ove vengono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi è affidata a servizi autonomi di farmacia interna operanti sotto la responsabilità di personale farmacista.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A45 - Strutture per anziani

    La Del.G.R. 564/00 (Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34) individua le seguenti tipologie di strutture per anziani:

    - centro diurno assistenziale (definito come "struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad anziani con diverso grado di non autosufficienza" con capacità ricettiva che va di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 25 ospiti);

    - comunità alloggio (definita come "struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà" con capacità ricettiva di norma pari ad una massimo di 12 ospiti);

    - casa di riposo/casa albergo/albergo per anziani (definita come "struttura socio-assistenziale a carattere residenziale destinata ad anziani non autosufficientidi grado lieve" con capacità ricettiva non superiore ai 120 posti residenziali);

    - casa protetta/RSA (definita come "struttura socio sanitaria residenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere" con capacità ricettiva pari - di norma - ad un massimo di 60 posti residenziali con un'organizzazione degli spazi e delle prestazioni per nuclei di ospiti di circa 20-30 persone ciascuno. Le strutture con capacità ricettiva superiore, che in ogni caso non può superare il limite di 120 posti, devono anch'esse organizzare gli spazi e le prestazioni per nuclei di circa 20-30 persone ciascuno).

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A46 - Agenzie di viaggio

    La L.R. 23/97 definisce le agenzie di viaggio e turismo come "imprese che esercitano
    congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:
    a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per
    gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
    b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni per singole
    persone e per gruppi con vendita diretta al pubblico o con vendita diretta di
    viaggi e soggiorni organizzati dall'agenzia medesima o da una delle imprese di
    cui alla lett. a) o di altre agenzie;
    c) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o gruppi,
    dalle imprese di cui alle lett. a)e b)".
    Oltre alle attività principali in precedenza elencate, le agenzie di viaggio possono
    svolgere le attività accessorie, secondo l'articolo 3.

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  • edv_imprese/Segnaposto quadrato rosso  Scheda A47 - Autoscuole

    L'art. 123 D.Lgs. 285/92 definisce autoscuole le scuole per l'educazione stradale,l'istruzione e la formazione dei conducenti.Ai sensi dell'art. 1 D.M. 317/95, oltre all'attività di insegnamento alla guida, così come previsto all'art. 335 del regolamento di esecuzione del codice della strada, le autoscuole possono svolgere anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni, nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge 264/91.

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